XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3037
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 76. - (Regolarizzazione contributiva).-
1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti,
mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, gli imprenditori
agricoli a titolo principale, le piccole e medie imprese,
nonché gli artigiani e i datori di lavoro artigiano, debitori
per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi,
relativi a periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre
2001, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei
confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione
della domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, in venti rate consecutive
di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30
settembre 2002, e le successive da versare con cadenza
semestrale a decorrere dal 31 marzo 2003, secondo modalità
fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono
maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo
per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di
scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto
dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in
unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento
attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale
dovuta in base alle predette venti rate. La suddetta
regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni
sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni
amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i
commi 230 e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
2. Possono essere regolarizzati anche i contributi
che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione
agevolate, per la parte del debito contributivo, dovuto da
parte dei soggetti indicati, e rimasto insoluto alla data di
entrata in vigore della presente disposizione".
2. La riscossione dei crediti di cui all'articolo 76 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dal
comma 1 del presente articolo è sospesa nei confronti delle
aziende che si avvalgono della regolarizzazione contributiva
di cui alla presente legge.
3. Le disposizioni in materia di cessione e di
cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, previste dall'articolo 13 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
ivi compresi gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive
di cui dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, non si
applicano nei confronti di coloro che aderiscono alla
regolarizzazione contributiva di cui alla presente legge.