XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3036
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I soggetti tenuti al versamento delle somme a qualsiasi
titolo per le violazioni del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, indicate al comma 2
del presente articolo e verbalizzate a tutto il mese di
dicembre 2001, ivi compresi gli effetti economici accessori
già prodotti dalle sanzioni inflitte, possono regolarizzare la
loro posizione debitoria nei confronti degli enti emittenti
mediante versamento, entro il 31 dicembre 2002, del 30 per
cento degli importi complessivamente dovuti, maggiorato degli
interessi nella misura del 5 per cento annuo. La
regolarizzazione può avvenire anche in tre rate mensili
consecutive di eguale importo, la prima delle quali da versare
entro il 31 ottobre 2002.
2. La regolazione prevista dal comma 1 del presente
articolo si applica alle violazioni di cui agli articoli 6, 7,
15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 60, 70,
80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 98, 99, 126,
135, 155, 156, 157, 158, 160, 165, 166, 169, 170, 174, 177,
178, 179, 180, 181, 193, 213, 214, 216, 217 e 218 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.