XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3033
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai marescialli dell'Arma dei carabinieri già graduati
ed iscritti nel ruolo d'onore, che sono stati riconosciuti da
una commissione medica militare come permanentemente inabili
al servizio militare ai sensi della legge 24 gennaio 1986, n.
17, e successive modificazioni, è corrisposto un assegno
speciale una tantum.
Art. 2.
1. L'entità dell'assegno di cui all'articolo 1 è stabilita
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base, di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. L'assegno speciale di cui all'articolo 1 non
costituisce reddito ai fini fiscali e non è soggetto ad alcuna
forma di tassazione o contribuzione.