XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3010




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e compiti).

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo, di seguito denominata "Commissione".
        2. La Commissione ha il compito di:

            a) accertare lo stato del fenomeno del terrorismo in Italia;

            b) individuare i caratteri delle strutture organizzative dei movimenti eversivi, le modalità e le fonti del loro finanziamento;

            c) verificare le connessioni tra vecchio e nuovo terrorismo ed eventualmente tra il terrorismo italiano e quello internazionale;

            d) verificare lo stato della cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo;

            e) accertare le cause della mancata individuazione degli autori degli omicidi del professor Massimo D'Antona e del professor Marco Biagi, individuarne i collegamenti e le eventuali responsabilità in ordine al problema della mancata assegnazione delle scorte.


Art. 2.

(Composizione e organizzazione).

        1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        2. La Commissione è presieduta da un senatore o da un deputato designato d'intesa dai Presidenti delle due Camere.
        3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con i poteri e i limiti di cui all'articolo 82, secondo comma, della Costituzione. Ad essa non può essere opposto in nessun caso il segreto di Stato.
        4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il funzionamento e le attività della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno adottato a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione prima dell'inizio dei lavori.


Art. 3.

(Conclusione dei lavori).

        1. La Commissione conclude i suoi lavori entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentando una relazione conclusiva al Parlamento.



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