XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3010
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e compiti).
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno del terrorismo, di seguito denominata
"Commissione".
2. La Commissione ha il compito di:
a) accertare lo stato del fenomeno del terrorismo
in Italia;
b) individuare i caratteri delle strutture
organizzative dei movimenti eversivi, le modalità e le fonti
del loro finanziamento;
c) verificare le connessioni tra vecchio e nuovo
terrorismo ed eventualmente tra il terrorismo italiano e
quello internazionale;
d) verificare lo stato della cooperazione
internazionale nella lotta al terrorismo;
e) accertare le cause della mancata individuazione
degli autori degli omicidi del professor Massimo D'Antona e
del professor Marco Biagi, individuarne i collegamenti e le
eventuali responsabilità in ordine al problema della mancata
assegnazione delle scorte.
Art. 2.
(Composizione e organizzazione).
1. La Commissione è composta da quindici senatori e da
quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del
Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del
Parlamento.
2. La Commissione è presieduta da un senatore o da un
deputato designato d'intesa dai Presidenti delle due
Camere.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con i
poteri e i limiti di cui all'articolo 82, secondo comma, della
Costituzione. Ad essa non può essere opposto in nessun caso il
segreto di Stato.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati. Il funzionamento e le attività della
Commissione sono disciplinati da un regolamento interno
adottato a maggioranza assoluta dei componenti della
Commissione prima dell'inizio dei lavori.
Art. 3.
(Conclusione dei lavori).
1. La Commissione conclude i suoi lavori entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
presentando una relazione conclusiva al Parlamento.