XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2994
Onorevoli Colleghi! - La legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti
l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano non
ha recepito la fondamentale richiesta delle regioni ad
autonomia differenziata, cioè la previsione che, in caso di
modifica degli statuti, vi fosse preventivamente un'intesa tra
il Governo e i consigli regionali o provinciali. Ciò si fonda
sul carattere pattizio che sta alla base dei rapporti tra
Stato e regioni a statuto speciale e province autonome di
Trento e di Bolzano e che si manifesta nel principio della
previa intesa, in occasione delle modifiche delle carte
fondamentali, quali sono gli statuti speciali.
Per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol esiste
un'ulteriore motivazione a sostegno della tesi: l'accordo
internazionale De Gasperi-Gruber che esclude modifiche
unilaterali, essendo necessario sia il consenso della
Repubblica d'Austria che dei rappresentanti delle minoranze
linguistiche tedesca e ladina, come solennemente assicurato
nella dichiarazione dell'allora Presidente del Consiglio dei
ministri Andreotti il 30 gennaio 1992, presupposto
fondamentale per porre fine alla vertenza internazionale.
La proposta di legge costituzionale in esame rafforza,
quindi, il potere di autogoverno locale, condizionando
l'approvazione delle modifiche statutarie alla volontà del
consiglio regionale e dei consigli provinciali di Trento e di
Bolzano che, entro due mesi dalla comunicazione del Governo,
dovranno esprimere la loro intesa. Si deve inoltre considerare
la difformità delle norme costituzionali che presiedono
all'approvazione degli statuti, rispettivamente, delle regioni
a statuto ordinario e di quelle ad autonomia differenziata,
con particolare riguardo alla forma di governo. La recente
revisione della disciplina costituzionale ha difatti
riconosciuto ampia autonomia alle regioni a statuto ordinario
per la definizione della forma di governo e del sistema
elettorale, mentre per le regioni a statuto speciale la forma
di governo resta fissata a testi adottati a suo tempo con
legge costituzionale. Inoltre, l'articolo 116, terzo comma,
della Costituzione, prevedendo ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia in alcune materie, ha previsto che
queste possano essere attribuite alle regioni a statuto
ordinario con legge dello Stato, approvata dalle Camere a
maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intese fra
lo Stato e la regione interessata, sentiti gli enti locali,
nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119.
E' necessaria, quindi, una disciplina che garantisca,
parità di trattamento, in particolare per quanto riguarda
l'autonomia statutaria, alle regioni ordinarie e a quelle
speciali, in omaggio alla visione federalista dello Stato e
all'esigenza di un'effettiva autonomia locale.