XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2971
Onorevoli Deputati! - L'Istituto Italo-Latino Americano
(IILA) è stato creato il 1^ giugno 1966 per volontà di 20
Repubbliche storiche dell'America latina e dell'Italia allo
scopo di promuovere e sviluppare la cooperazione culturale,
scientifica, economica, tecnica e sociale tra gli stessi
Stati, nonché far conoscere gli usi e i costumi di questi
Stati agli altri membri della Comunità internazionale.
La convenzione costitutiva, resa esecutiva dalla legge n.
794 del 1966, stabilisce all'articolo 10, paragrafo 1, che
l'IILA abbia sede in territorio italiano e precisamente a Roma
e prevede al medesimo articolo 10, paragrafi 2 e 3, l'impegno
del Governo italiano di mettere a disposizione dell'Istituto i
locali e il personale indispensabili al suo funzionamento.
Nella sua qualità di "organizzazione internazionale"
l'IILA, che ha cominciato ad operare in Roma avendo il Governo
italiano messo a disposizione della medesima i locali dal
momento in cui la convenzione costitutiva è stata resa
esecutiva nell'ordinamento italiano (1966), ha richiesto la
stipulazione di un Accordo per la regolamentazione della sua
condizione giuridica in territorio italiano non prevedendo la
convenzione costitutiva alcun trattamento specifico in materia
di immunità e privilegi.
Il 3 giugno 1969 venne firmato un Accordo di sede che,
sottoposto all'iter di ratifica, venne approvato dai
Senato della Repubblica, ma non dalla Camera dei deputati per
alcune osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia
recepite successivamente nel 1980 in uno Scambio di lettere
modificativo.
L'Accordo di sede e lo Scambio di lettere, sottoposti ad
un nuovo iter di ratifica, trovarono ancora ostacoli in
sede di Commissione Esteri del Senato della Repubblica tali da
dover rinegoziare l'Accordo.
Dopo alterne vicende legate alle richieste dell'IILA e
alle controproposte del Governo italiano, si è giunti alla
redazione di un progetto di Accordo di sede rispondente alle
esigenze e necessità dell'IILA e rispettoso del trattamento
riservato attualmente alle organizzazioni internazionali da
parte del Governo italiano.
L'Accordo di sede del 12 ottobre 1999 è, quindi, la
conclusione di un negoziato intercorso tra l'Istituto ed il
Governo italiano le cui Amministrazioni competenti hanno
espresso pareri favorevoli alla stipulazione una volta
recepite nel testo le loro osservazioni.
L'Accordo di sede comprende un preambolo e 18 articoli:
l'articolo 1 spiega il significato e il contenuto di
alcune espressioni ricorrenti nell'ambito del testo;
l'articolo 2 prevede l'inviolabilità della sede
dell'Istituto disciplinando le modalità dell'intervento delle
autorità italiane all'interno della sede in caso di calamità o
per motivi di sicurezza e salute pubblica;
l'articolo 3 stabilisce che l'Istituto ha la capacità di
stipulare contratti, acquistare beni mobili ed immobili e di
disporne, nonché di stare in giudizio;
l'articolo 4 prevede l'esenzione da misure esecutive sui
beni di proprietà dell'Istituto;
l'articolo 5 esplicita le esenzioni fiscali a favore
dell'Istituto con le dovute limitazioni;
gli articoli 6 e 7 prevedono facilitazioni in materia
valutaria e delle comunicazioni;
gli articoli 8, 9, 10 e 11 esplicitano i privilegi e le
immunità concessi al Segretario generale, ai funzionari ed ai
rappresentanti degli Stati membri con le dovute restrizioni
per quelli di cittadinanza italiana o residenti permanenti;
l'articolo 13 prende atto della competenza del Tribunale
Amministrativo dell'IILA a dirimere le controversie in materia
di contratti o le altre controversie di diritto privato nelle
quali l'Istituto sia parte;
gli articoli 12 e 14 indicano l'impegno del Governo
italiano a rilasciare documenti idonei attestanti la qualifica
di funzionario dell'Istituto, nonché a facilitare la
circolazione delle persone che visitano l'Istituto;
l'articolo 15 stabilisce le modalità per definire la
responsabilità dell'Istituto e l'obbligo di questi di
stipulare le necessarie polizze assicurative per danni verso
terzi;
l'articolo 16, quale clausola compromissoria, prevede la
costituzione di un collegio arbitrale in caso di controversie
tra l'IILA ed il Governo italiano concernenti
l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo;
l'articolo 17 prevede la possibilità di stipulare
accordi supplementari;
l'articolo 18 dispone in materia di entrata in vigore
dell'Accordo.
All'Accordo di sede è stato aggiunto, in data 5 febbraio
2001, uno scambio di note integrativo, richiesto dal Ministero
della giustizia a chiarimento e parziale modifica di quanto
previsto dall'articolo 13 dell'Accordo base, il quale prevede
una deroga alla giurisdizione ordinaria.
Tale articolo riguarda la tutela giurisdizionale dei
privati nel caso in cui essi stipulino contratti con
l'Istituto.
Il testo dello scambio di note provvede ad introdurre un
diverso regime del regolamento delle controversie: per i casi
in cui sia implicato un funzionario dell'Istituto, demandando
al regolamento interno sulle controversie; nel caso in cui
insorgano con soggetti diversi è, invece, previsto
l'inserimento nel contratto della clausola relativa alla
soluzione delle medesime, ed impone inoltre all'Istituto la
stipula di una adeguata copertura assicurativa al fine di
consentire di far fronte ad eventuali richieste di
risarcimento di natura extracontrattuale.
Su tale formulazione modificativa dell'articolo 13, il
Ministero della giustizia ha espresso parere favorevole.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
Il provvedimento in parola trova il suo fondamento
giuridico nella convenzione internazionale costitutiva
dell'IILA. Tale convenzione, stipulata il 1^ giugno 1966, è
stata resa esecutiva dall'ordinamento italiano con la legge 4
ottobre 1966, n. 794.
L'Accordo di sede con l'IILA è simile ad ogni altro
Accordo di sede che, stipulato anche recentemente dall'Italia
con altre organizzazioni internazionali presenti in territorio
italiano, è stato ratificato e reso esecutivo essendo il suo
impatto normativo sulla legislazione vigente già
conosciuto.
Le immunità ed i privilegi previsti nelle disposizioni
suindicate sono, infatti, gli stessi già riconosciuti alle
altre organizzazioni internazionali per cui non vi è alcuna
innovazione normativa in materia, né incompatibilità con
l'ordinamento comunitario od altre competenze istituzionali,
né altri oneri organizzativi e finanziari a carico della
pubblica amministrazione o dei cittadini e delle imprese. Le
disposizioni sulle esenzioni fiscali a favore dell'ente e dei
funzionari non comportano nuovi oneri finanziari a carico
dello Stato gravando già l'Istituto su un apposito capitolo
del Ministero degli affari esteri.
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
Sul provvedimento in parola non si redige l'analisi
dell'impatto della regolamentazione in quanto rientrante nelle
fattispecie previste al punto 7 della direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri in data 27 marzo 2000.