XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2971




        Onorevoli Deputati! - L'Istituto Italo-Latino Americano (IILA) è stato creato il 1^ giugno 1966 per volontà di 20 Repubbliche storiche dell'America latina e dell'Italia allo scopo di promuovere e sviluppare la cooperazione culturale, scientifica, economica, tecnica e sociale tra gli stessi Stati, nonché far conoscere gli usi e i costumi di questi Stati agli altri membri della Comunità internazionale.
        La convenzione costitutiva, resa esecutiva dalla legge n. 794 del 1966, stabilisce all'articolo 10, paragrafo 1, che l'IILA abbia sede in territorio italiano e precisamente a Roma e prevede al medesimo articolo 10, paragrafi 2 e 3, l'impegno del Governo italiano di mettere a disposizione dell'Istituto i locali e il personale indispensabili al suo funzionamento.
        Nella sua qualità di "organizzazione internazionale" l'IILA, che ha cominciato ad operare in Roma avendo il Governo italiano messo a disposizione della medesima i locali dal momento in cui la convenzione costitutiva è stata resa esecutiva nell'ordinamento italiano (1966), ha richiesto la stipulazione di un Accordo per la regolamentazione della sua condizione giuridica in territorio italiano non prevedendo la convenzione costitutiva alcun trattamento specifico in materia di immunità e privilegi.
        Il 3 giugno 1969 venne firmato un Accordo di sede che, sottoposto all'iter di ratifica, venne approvato dai Senato della Repubblica, ma non dalla Camera dei deputati per alcune osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia recepite successivamente nel 1980 in uno Scambio di lettere modificativo.
        L'Accordo di sede e lo Scambio di lettere, sottoposti ad un nuovo iter di ratifica, trovarono ancora ostacoli in sede di Commissione Esteri del Senato della Repubblica tali da dover rinegoziare l'Accordo.
        Dopo alterne vicende legate alle richieste dell'IILA e alle controproposte del Governo italiano, si è giunti alla redazione di un progetto di Accordo di sede rispondente alle esigenze e necessità dell'IILA e rispettoso del trattamento riservato attualmente alle organizzazioni internazionali da parte del Governo italiano.
        L'Accordo di sede del 12 ottobre 1999 è, quindi, la conclusione di un negoziato intercorso tra l'Istituto ed il Governo italiano le cui Amministrazioni competenti hanno espresso pareri favorevoli alla stipulazione una volta recepite nel testo le loro osservazioni.
        L'Accordo di sede comprende un preambolo e 18 articoli:

            l'articolo 1 spiega il significato e il contenuto di alcune espressioni ricorrenti nell'ambito del testo;

            l'articolo 2 prevede l'inviolabilità della sede dell'Istituto disciplinando le modalità dell'intervento delle autorità italiane all'interno della sede in caso di calamità o per motivi di sicurezza e salute pubblica;

            l'articolo 3 stabilisce che l'Istituto ha la capacità di stipulare contratti, acquistare beni mobili ed immobili e di disporne, nonché di stare in giudizio;

            l'articolo 4 prevede l'esenzione da misure esecutive sui beni di proprietà dell'Istituto;

            l'articolo 5 esplicita le esenzioni fiscali a favore dell'Istituto con le dovute limitazioni;

            gli articoli 6 e 7 prevedono facilitazioni in materia valutaria e delle comunicazioni;

            gli articoli 8, 9, 10 e 11 esplicitano i privilegi e le immunità concessi al Segretario generale, ai funzionari ed ai rappresentanti degli Stati membri con le dovute restrizioni per quelli di cittadinanza italiana o residenti permanenti;

            l'articolo 13 prende atto della competenza del Tribunale Amministrativo dell'IILA a dirimere le controversie in materia di contratti o le altre controversie di diritto privato nelle quali l'Istituto sia parte;

            gli articoli 12 e 14 indicano l'impegno del Governo italiano a rilasciare documenti idonei attestanti la qualifica di funzionario dell'Istituto, nonché a facilitare la circolazione delle persone che visitano l'Istituto;

            l'articolo 15 stabilisce le modalità per definire la responsabilità dell'Istituto e l'obbligo di questi di stipulare le necessarie polizze assicurative per danni verso terzi;

            l'articolo 16, quale clausola compromissoria, prevede la costituzione di un collegio arbitrale in caso di controversie tra l'IILA ed il Governo italiano concernenti l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo;

            l'articolo 17 prevede la possibilità di stipulare accordi supplementari;

            l'articolo 18 dispone in materia di entrata in vigore dell'Accordo.

        All'Accordo di sede è stato aggiunto, in data 5 febbraio 2001, uno scambio di note integrativo, richiesto dal Ministero della giustizia a chiarimento e parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 13 dell'Accordo base, il quale prevede una deroga alla giurisdizione ordinaria.
        Tale articolo riguarda la tutela giurisdizionale dei privati nel caso in cui essi stipulino contratti con l'Istituto.
        Il testo dello scambio di note provvede ad introdurre un diverso regime del regolamento delle controversie: per i casi in cui sia implicato un funzionario dell'Istituto, demandando al regolamento interno sulle controversie; nel caso in cui insorgano con soggetti diversi è, invece, previsto l'inserimento nel contratto della clausola relativa alla soluzione delle medesime, ed impone inoltre all'Istituto la stipula di una adeguata copertura assicurativa al fine di consentire di far fronte ad eventuali richieste di risarcimento di natura extracontrattuale.
        Su tale formulazione modificativa dell'articolo 13, il Ministero della giustizia ha espresso parere favorevole.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

        Il provvedimento in parola trova il suo fondamento giuridico nella convenzione internazionale costitutiva dell'IILA. Tale convenzione, stipulata il 1^ giugno 1966, è stata resa esecutiva dall'ordinamento italiano con la legge 4 ottobre 1966, n. 794.
        L'Accordo di sede con l'IILA è simile ad ogni altro Accordo di sede che, stipulato anche recentemente dall'Italia con altre organizzazioni internazionali presenti in territorio italiano, è stato ratificato e reso esecutivo essendo il suo impatto normativo sulla legislazione vigente già conosciuto.
        Le immunità ed i privilegi previsti nelle disposizioni suindicate sono, infatti, gli stessi già riconosciuti alle altre organizzazioni internazionali per cui non vi è alcuna innovazione normativa in materia, né incompatibilità con l'ordinamento comunitario od altre competenze istituzionali, né altri oneri organizzativi e finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei cittadini e delle imprese. Le disposizioni sulle esenzioni fiscali a favore dell'ente e dei funzionari non comportano nuovi oneri finanziari a carico dello Stato gravando già l'Istituto su un apposito capitolo del Ministero degli affari esteri.


ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

        Sul provvedimento in parola non si redige l'analisi dell'impatto della regolamentazione in quanto rientrante nelle fattispecie previste al punto 7 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 marzo 2000.




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