XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2949
Onorevoli Colleghi! - Dopo secoli di continuo sviluppo
basato sullo sfruttamento delle risorse terrestri senza
vincoli che limitassero l'inquinamento o l'annientamento di
interi ecosistemi, negli ultimi anni si è sviluppata in tutto
il mondo una sensibilità crescente alla tutela dell'ambiente,
che viene ormai unanimemente considerato bene inalienabile
dell'umanità.
Si tratta di un'evoluzione socio-culturale che è ormai
comune a tutti gli ordinamenti giuridici moderni.
Il costo che l'umanità ha pagato e sta pagando a causa del
depauperamento delle risorse mondiali e del vero e proprio
saccheggio di quelle naturali e paesaggistiche, nel nome di un
progresso inarrestabile senza vincoli, è troppo pesante perché
non si ricorra urgentemente a porvi un limite, senza il quale
la nostra civiltà e la sopravvivenza della nostra stessa
specie potrebbero essere compromesse.
Purtroppo tuttora si assiste impotenti al ripetersi di
nuovi scempi e di nuove iniziative e provvedimenti legislativi
che, nascosti dietro il termine "de-regolation"
costituiscono invece ulteriori abbattimenti di quei pochi
vincoli che faticosamente negli ultimi anni erano stati posti
a tutela dell'ambiente.
Diventa quindi indispensabile trasferire nella nostra
Carta costituzionale quella sensibilità ormai acquisita
culturalmente dalla società italiana, per stabilire anche dal
punto di vista normativo la volontà di tutelare l'ambiente da
parte delle istituzioni della Repubblica.
In realtà il testo costituzionale si è fatto carico del
problema, contestualizzando al momento storico in cui è stato
concepito, l'enunciazione dei valori di tutela ambientale. I
Costituenti hanno deciso infatti, con il secondo comma
dell'articolo 9, di stabilire, quale principio fondamentale
dell'ordinamento, la "tutela del paesaggio e del patrimonio
storico e artistico della Nazione".
Purtroppo, la reale evoluzione del concetto giuridico di
ambiente e della corrispondente tutela si è realizzata
soltanto negli ultimi venti anni, grazie anche
all'appartenenza del nostro Paese ad organismi internazionali,
in particolare alla Comunità europea.
Attraverso la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27
giugno 1985, resa esecutiva dalla legge 8 luglio 1986, n. 349,
e dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, il Consiglio europeo
imponeva il concetto di "valutazione di impatto ambientale",
considerando quindi oggetto della necessaria tutela
legislativa, oltre al suolo, all'aria, all'acqua, al paesaggio
e al clima, i beni materiali ed il patrimonio culturale, anche
l'ambiente cioè "l'insieme degli elementi che, nella
complessità delle loro relazioni, costituiscono il quadro,
l'habitat e le condizioni di vita dell'uomo".
Quindi il concetto di ambiente assume, via via,
significati sempre più ampi inerenti a tutte le condizioni
socio-economiche di vita dell'uomo, infatti anche la nostra
Corte costituzionale ha ricompreso nell'ambiente tutto ciò che
garantisce ed assicura la preservazione della "persona umana
in tutte le sue estrinsecazioni".
Dobbiamo considerare l'ambiente, quindi, come qualcosa di
indisponibile, come un valore che di fatto ci è dato in
prestito dai nostri figli e dai cuccioli degli altri
animali.
Proprio per questo, nell'evoluzione culturale degli ultimi
anni sta emergendo anche la consapevolezza che il nostro
pianeta non appartiene solo ed esclusivamente alla specie
umana, ma ha anche altre specie che godono dei suoi frutti e
partecipano alla sua evoluzione e conservazione.
Gli animali hanno rappresentato da sempre, per la nostra
civiltà, una componente importante, forse indispensabile per
la nostra evoluzione.
La vita di ciascun animale ha un valore, sia dal punto di
vista etico, che dal punto di vista dell'equilibrio naturale
che la sua esistenza garantisce. Qualsiasi sia la sua
condizione: selvatica, di affezione, domestica o altro,
l'animale svolge un ruolo nelle dinamiche naturali e ha dei
diritti che gli derivano dalla sua appartenza biologica allo
stesso regno, appunto quello animale, in cui è presente
l'uomo.
Ci sono molte sensibilità che negli ultimi anni si stanno
battendo per il riconoscimento dei diritti degli animali non
umani, sensibilità tali che addirittura numerose persone
rinunciano volontariamente a nutrirsi di carne. Da poco la
Costituzione della Repubblica federale tedesca è stata
modificata in tale senso, con l'introduzione delle parole "e
gli animali" nell'articolo che obbliga lo Stato a rispettare e
a proteggere la dignità degli esseri umani.
Non possiamo quindi negare che anche il valore e i diritti
degli animali siano riconosciuti nel nostro ordinamento. Del
resto già numerosi interventi legislativi, come la
riformulazione dell'articolo 727 del codice penale e la legge
n. 281 del 1991, e segnali importanti provenienti dalle
istituzioni comunitarie, hanno formulato di fatto una
giurisprudenza che va nel senso indicato. Non resta quindi che
sancire queste indicazioni legislative anche nella
Costituzione della Repubblica.