XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2949




        Onorevoli Colleghi! - Dopo secoli di continuo sviluppo basato sullo sfruttamento delle risorse terrestri senza vincoli che limitassero l'inquinamento o l'annientamento di interi ecosistemi, negli ultimi anni si è sviluppata in tutto il mondo una sensibilità crescente alla tutela dell'ambiente, che viene ormai unanimemente considerato bene inalienabile dell'umanità.
        Si tratta di un'evoluzione socio-culturale che è ormai comune a tutti gli ordinamenti giuridici moderni.
        Il costo che l'umanità ha pagato e sta pagando a causa del depauperamento delle risorse mondiali e del vero e proprio saccheggio di quelle naturali e paesaggistiche, nel nome di un progresso inarrestabile senza vincoli, è troppo pesante perché non si ricorra urgentemente a porvi un limite, senza il quale la nostra civiltà e la sopravvivenza della nostra stessa specie potrebbero essere compromesse.
        Purtroppo tuttora si assiste impotenti al ripetersi di nuovi scempi e di nuove iniziative e provvedimenti legislativi che, nascosti dietro il termine "de-regolation" costituiscono invece ulteriori abbattimenti di quei pochi vincoli che faticosamente negli ultimi anni erano stati posti a tutela dell'ambiente.
        Diventa quindi indispensabile trasferire nella nostra Carta costituzionale quella sensibilità ormai acquisita culturalmente dalla società italiana, per stabilire anche dal punto di vista normativo la volontà di tutelare l'ambiente da parte delle istituzioni della Repubblica.
        In realtà il testo costituzionale si è fatto carico del problema, contestualizzando al momento storico in cui è stato concepito, l'enunciazione dei valori di tutela ambientale. I Costituenti hanno deciso infatti, con il secondo comma dell'articolo 9, di stabilire, quale principio fondamentale dell'ordinamento, la "tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione".
        Purtroppo, la reale evoluzione del concetto giuridico di ambiente e della corrispondente tutela si è realizzata soltanto negli ultimi venti anni, grazie anche all'appartenenza del nostro Paese ad organismi internazionali, in particolare alla Comunità europea.
        Attraverso la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, resa esecutiva dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, e dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, il Consiglio europeo imponeva il concetto di "valutazione di impatto ambientale", considerando quindi oggetto della necessaria tutela legislativa, oltre al suolo, all'aria, all'acqua, al paesaggio e al clima, i beni materiali ed il patrimonio culturale, anche l'ambiente cioè "l'insieme degli elementi che, nella complessità delle loro relazioni, costituiscono il quadro, l'habitat e le condizioni di vita dell'uomo".
        Quindi il concetto di ambiente assume, via via, significati sempre più ampi inerenti a tutte le condizioni socio-economiche di vita dell'uomo, infatti anche la nostra Corte costituzionale ha ricompreso nell'ambiente tutto ciò che garantisce ed assicura la preservazione della "persona umana in tutte le sue estrinsecazioni".
        Dobbiamo considerare l'ambiente, quindi, come qualcosa di indisponibile, come un valore che di fatto ci è dato in prestito dai nostri figli e dai cuccioli degli altri animali.
        Proprio per questo, nell'evoluzione culturale degli ultimi anni sta emergendo anche la consapevolezza che il nostro pianeta non appartiene solo ed esclusivamente alla specie umana, ma ha anche altre specie che godono dei suoi frutti e partecipano alla sua evoluzione e conservazione.
        Gli animali hanno rappresentato da sempre, per la nostra civiltà, una componente importante, forse indispensabile per la nostra evoluzione.
        La vita di ciascun animale ha un valore, sia dal punto di vista etico, che dal punto di vista dell'equilibrio naturale che la sua esistenza garantisce. Qualsiasi sia la sua condizione: selvatica, di affezione, domestica o altro, l'animale svolge un ruolo nelle dinamiche naturali e ha dei diritti che gli derivano dalla sua appartenza biologica allo stesso regno, appunto quello animale, in cui è presente l'uomo.
        Ci sono molte sensibilità che negli ultimi anni si stanno battendo per il riconoscimento dei diritti degli animali non umani, sensibilità tali che addirittura numerose persone rinunciano volontariamente a nutrirsi di carne. Da poco la Costituzione della Repubblica federale tedesca è stata modificata in tale senso, con l'introduzione delle parole "e gli animali" nell'articolo che obbliga lo Stato a rispettare e a proteggere la dignità degli esseri umani.
        Non possiamo quindi negare che anche il valore e i diritti degli animali siano riconosciuti nel nostro ordinamento. Del resto già numerosi interventi legislativi, come la riformulazione dell'articolo 727 del codice penale e la legge n. 281 del 1991, e segnali importanti provenienti dalle istituzioni comunitarie, hanno formulato di fatto una giurisprudenza che va nel senso indicato. Non resta quindi che sancire queste indicazioni legislative anche nella Costituzione della Repubblica.




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