XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2943
Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la legge
costituzionale n. 1 del 1999 ha introdotto rilevanti modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione anche in
merito all'autonomia statutaria delle Regioni. In questa sede
si intende richiamare l'attenzione sulle disposizioni
introdotte dalla legge costituzionale del 1999 relative alla
procedura di approvazione degli statuti regionali e in
particolar modo sull'articolo 123, terzo comma, della
Costituzione il quale recita: " Lo statuto è sottoposto a
referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti il consiglio
regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è
promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti
validi".
Come si può notare, tale procedura si differenzia da
quella prevista dall'articolo 75 della Costituzione in tema
di referendum abrogativo, in quanto non pone come
condizione di validità della consultazione referendaria la
partecipazione a quest'ultima della maggioranza degli aventi
diritto al voto.
Evidentemente, l'intento del costituente era quello di
arricchire il processo democratico di formazione degli statuti
con un'eventuale, diretta partecipazione degli elettori
regionali. Infatti, nel corso dei lavori preparatori che hanno
preceduto l'approvazione del testo della legge costituzionale
n. 1 del 1999, poi sottoposto a referendum, è stata più
volte ribadita la necessità di fare sì che i cittadini possano
far sentire la loro voce e siano gli arbitri sulla scelta
relativa alle disposizioni essenziali contenute nello statuto
e inerenti la forma di governo e l'organizzazione della
Regione.
Tuttavia, non è azzardato affermare che il risultato cui
si è pervenuti è del tutto sproporzionato rispetto
all'intento, pure nobile e condivisibile entro certi limiti,
di coinvolgere gli elettori in prima persona nel procedimento
di approvazione delle norme statutarie.
A giustificazione di tale giudizio critico si propongono
le seguenti considerazioni. Innanzitutto, non si può non
considerare che nel corso degli ultimi anni si è assistito a
un sempre più marcato scollamento tra politica e società che
si è tradotto in una progressiva disaffezione verso la
partecipazione elettorale. L'astensionismo alle urne è
particolarmente significativo proprio in occasione delle
consultazioni referendarie. Si pensi che al referendum
del 7 ottobre 2001, relativo alla legge di revisione
costituzionale recante "Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione", ha partecipato soltanto il 34 per
cento degli aventi diritto al voto, mentre nessuno dei
precedenti referendum svoltisi in data 21 maggio 2000 ha
registrato un'affluenza superiore al 33 per cento.
In secondo luogo, occorre tenere presente che le regioni
sono protagoniste di un profondo rinnovamento politico e
istituzionale e lo saranno ancora di più nel prossimo futuro.
In ciascuna di esse un'apposita Commissione è impegnata in un
processo riformatore che si è reso necessario a seguito delle
modifiche costituzionali recentemente apportate e che porterà
all'approvazione del nuovo statuto.
Si tratta di una fase di fondamentale importanza, dominata
da dibattiti e riflessioni e anche da una serrata dialettica
non soltanto tra maggioranza e opposizione, ma in molti casi
soprattutto tra le stesse istituzioni regionali. Infatti, si
avverte netto il confronto fra due poteri, quello del
presidente e dell'esecutivo regionale da una parte e quello
del consiglio regionale dall'altra, soprattutto sui temi della
forma di governo e del ruolo dei consigli.
I nuovi statuti regionali saranno, dunque, il risultato di
lunghe e complesse operazioni di dialogo e di confronto
politico, nonché di accordi, volti a conseguire il
contemperamento di visioni politiche e istituzionali e di
esigenze che dovranno conciliarsi in qualche modo; si tratta
di un'attività che vede impegnati tutti i protagonisti della
vita politica regionale: presidenti, giunte, assemblee
rappresentative e commissioni di riforma, oltre che
naturalmente le forze politiche.
Una volta che sarà raggiunto un consenso e i consigli
regionali avranno deliberato l'adozione degli statuti a
seguito della duplice lettura prevista dall'articolo 123,
secondo comma, della Costituzione, eventuali ulteriori e gravi
ritardi nell'entrata in vigore degli stessi statuti, derivanti
dall'apertura di un nuovo iter di formazione, potrebbero
pregiudicare l'applicazione dell'intero titolo V della parte
seconda della Costituzione. Pertanto, la sollecita entrata in
vigore degli statuti regionali costituisce un passaggio
imprescindibile per fornire all'ordinamento federale che è in
via di realizzazione basilari garanzie di stabilità e
certezza.
Se si tiene conto di tali considerazioni, e del fatto che
l'articolo 123 della Costituzione non prevede un quorum
di partecipazione analogo a quello imposto dall'articolo 75
della Costituzione stessa per la validità del referendum
abrogativo, emerge con tutta evidenza come il dettato
costituzionale presenti uno sbilanciamento non accettabile a
favore di un ricorso indiscriminato allo strumento
referendario e a scapito delle esigenze fondamentali di
stabilità di governo e di efficienza dell'amministrazione
all'interno della Regione.
Infatti, il rischio che si profila a breve termine è che
il delicato e complesso lavoro politico svolto a livello
regionale sia messo a repentaglio, se non addirittura
annullato, da una quota anche minoritaria (e assolutamente non
rappresentativa del corpo elettorale) di cittadini
partecipanti alla consultazione referendaria.
In altri termini, il referendum può essere
utilizzato in modo improprio da una parte minima della
popolazione per cancellare uno statuto approvato dalla
maggioranza del consiglio regionale: è evidente che ciò
porterebbe a una serie di effetti traumatici sull'esercizio
corretto ed equilibrato dell'attività politica regionale, in
particolare a un ulteriore indebolimento del ruolo delle
assemblee elettive e a un'ulteriore grave frattura tra il
corpo elettorale e la classe politica.
Perciò, si rende necessaria l'introduzione di una norma
che rafforzi la significatività dei risultati del
referendum avverso alla promulgazione delle norme
statutarie, per evitare conflitti troppo facili nonché un uso
inopportuno dello strumento referendario.
Per realizzare tale obiettivo, occorre introdurre
all'articolo 123, terzo comma, della Costituzione, una
disposizione secondo la quale il referendum può sì
impedire la promulgazione di uno statuto regionale, ma
soltanto quando alla consultazione referendaria abbia
partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se
in tale senso si esprime la maggioranza dei voti espressi.
In conclusione e per le dette motivazioni, non si può non
sottolineare l'urgenza rivestita dalla presente proposta di
legge costituzionale e del relativo suo esame da parte del
Parlamento: essa trova fondamento e motivazione nel dovere di
preservare le funzioni, il ruolo e il prestigio delle
istituzioni rappresentative regionali e delle deliberazioni da
queste prese, nonché di assicurare la necessaria stabilità
politica all'interno delle Regioni in una fase particolarmente
delicata della vita istituzionale, alla luce della complessa e
difficile attuazione delle norme del titolo V della parte
seconda della Costituzione.