XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2931
Onorevoli Colleghi! - L'attività degli odontotecnici,
ancora regolata dal regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, ha
subìto nel corso degli anni una grave serie di limitazioni e
penalizzazioni che poco hanno a che fare con le aspettative
della categoria e con gli interessi dei pazienti.
In altri termini, impedendo la legislazione vigente
impedendo, fra l'altro contro il parere a suo tempo espresso
dal Consiglio superiore della sanità, qualsiasi rapporto di
vera collaborazione fra l'abilitato e l'odontotecnico, non
consente a quest'ultimo di poter eseguire al meglio delle
proprie capacità professionali i manufatti protesici ed
ortodontici. Questa limitazione esiste poi di fatto solo sulla
carta perché la maggioranza degli abilitati all'odontoiatria
richiede giornalmente ai propri odontotecnici specifiche
consulenze protesiche che esulano totalmente da quanto
previsto dalla vigente legge. E' inoltre palese che se
l'odontotecnico non può avere nessun tipo di contatto con il
paziente protesico anche alla presenza del medico chirurgo e/o
odontoiatra, vi è l'impossibilità materiale di poter eseguire
al meglio le specifiche richieste protesiche che il medico
commissiona al tecnico. Questa situazione relega ad una mera
attività artigianale esecutiva tutta la categoria degli
odontotecnici, (che svolgono un'attività paramedica soggetta a
controllo e vigilanza secondo il testo unico delle leggi
sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), e
ne danneggia fortemente la dignità professionale ed i
legittimi interessi economici.
Occorre ricordare che molte figure ausiliarie in ambito
sanitario hanno un diretto accesso ai pazienti ed in alcuni
casi possono eseguire semplici manovre sul paziente medesimo,
per cui appare del tutto illogico il ferreo diaframma che il
testo unico di cui al regio decreto n. 1334 del 1928 ha eretto
tra odontotecnici e pazienti, diaframma che oggi non consente
neanche a chi ha realizzato una protesi dentaria di verificare
- alla presenza e su richiesta dell'abilitato all'odontoiatria
- come tale protesi si adatti alle necessità e di collaborare
con l'odontoiatra nel definire i miglioramenti possibili e
necessari.
Altro aspetto che ha penalizzato fortemente l'attività
degli odontotecnici è quello del sostanziale divieto di
progettazione tecnica degli apparecchi ortodontici e delle
protesi dentarie, nonché il mancato riconoscimento del loro
ruolo e della loro dignità professionale.
Questa situazione, unita alla discriminante di legge che
rende "programmato e limitato" il numero degli abilitati
all'odontoiatria e libero il numero dei diplomati
odontotecnici, che - teniamo a precisare - possono avere come
unico cliente solo l'abilitato alla professione odontoiatrica,
ha avuto dei precisi risultati economici nel senso che, pur
svolgendo un'attività essenziale di supporto e di
collaborazione tecnica con gli odontoiatri, gli odontotecnici
sono relegati dalla legge ad una condizione di debolezza
contrattuale nei confronti degli studi odontoiatrici.
Nell'attuale fase di giusta e doverosa ridefinizione dei
ruoli nel campo dell'odontoiatria, con l'istituzione del corso
di laurea in odontoiatria, in linea con gli orientamenti
comunitari e con la contemporanea limitazione delle
possibilità di ingresso nel settore di medici privi della
specializzazione in odontoiatria, si impone una precisa
definizione del ruolo degli odontotecnici.
In concreto, deve essere chiaro e definito il campo di
azione degli operatori del settore, anche come mezzo per
combattere il deprecabile fenomeno dell'esercizio abusivo
dell'odontoiatria e dell'odontotecnica, e per evitare che
siano assurdamente perseguibili odontotecnici che, alla
presenza di odontoiatri, controllino direttamente anche nella
bocca del paziente la funzionalità delle protesi o degli
apparecchi ortodontici, intervenendo sul materiale protesico
ed ortodontico su specifica richiesta e con la responsabilità
dell'odontoiatra.
La presente proposta di legge ha proprio il preciso scopo
di mettere ordine con equità nel settore, eliminando le
illogiche ed irrazionali penalizzazioni di cui sono stati
vittime per sessanta anni gli odontotecnici e dando dignità
professionale adeguata alla categoria.
Il tutto nell'interesse preminente dei pazienti che devono
poter essere curati nel modo più adeguato a costi
ragionevoli.
Illustriamo qui di seguito i singoli articoli che
compongono la proposta di legge.
L'articolo 1 istituisce l'albo professionale degli
odontotecnici, al fine, sia di valorizzare nella giusta misura
questa attività, sia di garantire ai pazienti prestazioni di
adeguata e costante qualità ed affidabilità.
Possono iscriversi all'albo i diplomati in odontotecnica
che conducono da almeno tre anni un'impresa odontotecnica o
siano dipendenti da almeno cinque anni di un'impresa di tale
tipo.
L'articolo demanda ad un decreto del Ministro della
giustizia, sentito il Ministro della salute, la disciplina
dell'albo professionale da effettuarsi entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge; vengono anche
fornite delle direttive sull'ordinamento di questo albo che
deve prevedere uno specifico esame di ammissione, gli organi,
le modalità elettive dei medesimi, l'articolazione
territoriale dell'albo, i poteri di formazione e tenuta
dell'albo medesimo, il potere disciplinare sugli iscritti e le
modalità di determinazione delle tariffe di riferimento.
Si tratta, con tutta evidenza, degli elementi costitutivi
minimi dell'albo professionale che saranno definiti dal
Ministro della giustizia in analogia con quanto già previsto
dalla legislazione vigente per gli altri albi
professionali.
L'articolo 2 determina il profilo professionale degli
odontotecnici ed è quindi la norma cardine della presente
iniziativa legislativa in quanto definisce esattamente cosa
può fare, in via esclusiva, l'odontotecnico e quindi qual'è il
suo esatto campo d'azione.
Sono demandate al professionista odontotecnico:
a) la progettazione tecnica in via esclusiva delle
protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici su
prescrizione, naturalmente, del medico odontoiatra o
dell'odontoiatra;
b) la realizzazione delle medesime protesi e di
apparecchi ortodontici all'interno dell'impresa
odontotecnica;
c) l'esecuzione, ove richiesto dal medico
odontoiatra o dall'odontoiatra e alla sua presenza nonché
sotto la sua responsabilità, di interventi di carattere
tecnico a diretto contatto con il paziente al fine di
migliorare il manufatto protesico e con l'esclusione tassativa
di qualsiasi intervento cruento;
d) le consulenze professionali e le prestazioni
nei confronti delle imprese odontotecniche o dei medici
odontoiatri o degli odontoiatri, e la didattica nei confronti
degli odontotecnici.
Questo articolo è diretto con ogni evidenza a definire
chiaramente i confini dell'attività dell'odontotecnico
consentendogli, sotto la responsabilità del medico odontoiatra
ed alla sua presenza, di eseguire interventi correttivi del
manufatto protesico a diretto contatto con il paziente.
Ciò va anche ad eliminare una distorsione dell'ordinamento
attualmente vigente in quanto, mentre agli esercenti arti
sanitarie, quali ad esempio gli infermieri, è consentito il
contatto diretto con il paziente entro precisi limiti, analoga
licenza non è riconosciuta agli odontotecnici, impedendo loro,
di conseguenza, di verificare direttamente la rispondenza
delle protesi o degli apparecchi da essi realizzati. Il fatto
di rendere obbligatoria la presenza e la responsabilità del
medico odontoiatra e quello di escludere qualunque intervento
cruento appare una sufficiente garanzia nei confronti dei
pazienti.
L'articolo 3 definisce le modalità di esplicazione
dell'attività odontotecnica che può essere esercitata da
professionisti odontotecnici singoli o associati o da imprese
odontotecniche di cui deve essere responsabile un
professionista odontotecnico. Si stabilisce inoltre che le
imprese odontotecniche realizzano in via esclusiva protesi
dentarie e apparecchi ortodontici.
L'articolo 4 introduce l'obbligo della certificazione di
qualità da parte delle imprese odontotecniche: questo con
l'evidente obiettivo di garantire adeguatamente il paziente.
La garanzia ovviamente si intende riferita al rispetto della
prescrizione del medico odontoiatra, all'utilizzo dei
materiali idonei ed alla corretta realizzazione dei manufatti.
Ovviamente la garanzia non può riguardare le modalità con cui
la protesi o l'apparecchio vengono definitivamente applicati
nella bocca del paziente.
L'articolo 5 disciplina l'attività del personale addetto
all'impresa odontotecnica nel senso che riserva ai soli
professionisti odontotecnici la progettazione tecnica delle
protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici secondo le
prescrizioni dei medici odontoiatri, mentre i dipendenti
diplomati in odontotecnica possono realizzare le protesi o gli
apparecchi ortodontici sotto la direzione di professionisti
odontotecnici. Il personale non diplomato in odontotecnica può
svolgere esclusivamente compiti preparatori ed ausiliari.
L'articolo 6 abroga, in conseguenza degli articoli
precedenti, l'articolo 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n.
1334, in modo da inserire nell'ordinamento la nuova
definizione e delimitazione dell'attività degli
odontotecnici.