XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2931




        Onorevoli Colleghi! - L'attività degli odontotecnici, ancora regolata dal regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, ha subìto nel corso degli anni una grave serie di limitazioni e penalizzazioni che poco hanno a che fare con le aspettative della categoria e con gli interessi dei pazienti.
        In altri termini, impedendo la legislazione vigente impedendo, fra l'altro contro il parere a suo tempo espresso dal Consiglio superiore della sanità, qualsiasi rapporto di vera collaborazione fra l'abilitato e l'odontotecnico, non consente a quest'ultimo di poter eseguire al meglio delle proprie capacità professionali i manufatti protesici ed ortodontici. Questa limitazione esiste poi di fatto solo sulla carta perché la maggioranza degli abilitati all'odontoiatria richiede giornalmente ai propri odontotecnici specifiche consulenze protesiche che esulano totalmente da quanto previsto dalla vigente legge. E' inoltre palese che se l'odontotecnico non può avere nessun tipo di contatto con il paziente protesico anche alla presenza del medico chirurgo e/o odontoiatra, vi è l'impossibilità materiale di poter eseguire al meglio le specifiche richieste protesiche che il medico commissiona al tecnico. Questa situazione relega ad una mera attività artigianale esecutiva tutta la categoria degli odontotecnici, (che svolgono un'attività paramedica soggetta a controllo e vigilanza secondo il testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), e ne danneggia fortemente la dignità professionale ed i legittimi interessi economici.
        Occorre ricordare che molte figure ausiliarie in ambito sanitario hanno un diretto accesso ai pazienti ed in alcuni casi possono eseguire semplici manovre sul paziente medesimo, per cui appare del tutto illogico il ferreo diaframma che il testo unico di cui al regio decreto n. 1334 del 1928 ha eretto tra odontotecnici e pazienti, diaframma che oggi non consente neanche a chi ha realizzato una protesi dentaria di verificare - alla presenza e su richiesta dell'abilitato all'odontoiatria - come tale protesi si adatti alle necessità e di collaborare con l'odontoiatra nel definire i miglioramenti possibili e necessari.
        Altro aspetto che ha penalizzato fortemente l'attività degli odontotecnici è quello del sostanziale divieto di progettazione tecnica degli apparecchi ortodontici e delle protesi dentarie, nonché il mancato riconoscimento del loro ruolo e della loro dignità professionale.
        Questa situazione, unita alla discriminante di legge che rende "programmato e limitato" il numero degli abilitati all'odontoiatria e libero il numero dei diplomati odontotecnici, che - teniamo a precisare - possono avere come unico cliente solo l'abilitato alla professione odontoiatrica, ha avuto dei precisi risultati economici nel senso che, pur svolgendo un'attività essenziale di supporto e di collaborazione tecnica con gli odontoiatri, gli odontotecnici sono relegati dalla legge ad una condizione di debolezza contrattuale nei confronti degli studi odontoiatrici.
        Nell'attuale fase di giusta e doverosa ridefinizione dei ruoli nel campo dell'odontoiatria, con l'istituzione del corso di laurea in odontoiatria, in linea con gli orientamenti comunitari e con la contemporanea limitazione delle possibilità di ingresso nel settore di medici privi della specializzazione in odontoiatria, si impone una precisa definizione del ruolo degli odontotecnici.
        In concreto, deve essere chiaro e definito il campo di azione degli operatori del settore, anche come mezzo per combattere il deprecabile fenomeno dell'esercizio abusivo dell'odontoiatria e dell'odontotecnica, e per evitare che siano assurdamente perseguibili odontotecnici che, alla presenza di odontoiatri, controllino direttamente anche nella bocca del paziente la funzionalità delle protesi o degli apparecchi ortodontici, intervenendo sul materiale protesico ed ortodontico su specifica richiesta e con la responsabilità dell'odontoiatra.
        La presente proposta di legge ha proprio il preciso scopo di mettere ordine con equità nel settore, eliminando le illogiche ed irrazionali penalizzazioni di cui sono stati vittime per sessanta anni gli odontotecnici e dando dignità professionale adeguata alla categoria.
        Il tutto nell'interesse preminente dei pazienti che devono poter essere curati nel modo più adeguato a costi ragionevoli.
        Illustriamo qui di seguito i singoli articoli che compongono la proposta di legge.
        L'articolo 1 istituisce l'albo professionale degli odontotecnici, al fine, sia di valorizzare nella giusta misura questa attività, sia di garantire ai pazienti prestazioni di adeguata e costante qualità ed affidabilità.
        Possono iscriversi all'albo i diplomati in odontotecnica che conducono da almeno tre anni un'impresa odontotecnica o siano dipendenti da almeno cinque anni di un'impresa di tale tipo.
        L'articolo demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della salute, la disciplina dell'albo professionale da effettuarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; vengono anche fornite delle direttive sull'ordinamento di questo albo che deve prevedere uno specifico esame di ammissione, gli organi, le modalità elettive dei medesimi, l'articolazione territoriale dell'albo, i poteri di formazione e tenuta dell'albo medesimo, il potere disciplinare sugli iscritti e le modalità di determinazione delle tariffe di riferimento.
        Si tratta, con tutta evidenza, degli elementi costitutivi minimi dell'albo professionale che saranno definiti dal Ministro della giustizia in analogia con quanto già previsto dalla legislazione vigente per gli altri albi professionali.
        L'articolo 2 determina il profilo professionale degli odontotecnici ed è quindi la norma cardine della presente iniziativa legislativa in quanto definisce esattamente cosa può fare, in via esclusiva, l'odontotecnico e quindi qual'è il suo esatto campo d'azione.
        Sono demandate al professionista odontotecnico:
                a) la progettazione tecnica in via esclusiva delle protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici su prescrizione, naturalmente, del medico odontoiatra o dell'odontoiatra;

                b) la realizzazione delle medesime protesi e di apparecchi ortodontici all'interno dell'impresa odontotecnica;

                c) l'esecuzione, ove richiesto dal medico odontoiatra o dall'odontoiatra e alla sua presenza nonché sotto la sua responsabilità, di interventi di carattere tecnico a diretto contatto con il paziente al fine di migliorare il manufatto protesico e con l'esclusione tassativa di qualsiasi intervento cruento;

                d) le consulenze professionali e le prestazioni nei confronti delle imprese odontotecniche o dei medici odontoiatri o degli odontoiatri, e la didattica nei confronti degli odontotecnici.

        Questo articolo è diretto con ogni evidenza a definire chiaramente i confini dell'attività dell'odontotecnico consentendogli, sotto la responsabilità del medico odontoiatra ed alla sua presenza, di eseguire interventi correttivi del manufatto protesico a diretto contatto con il paziente.
        Ciò va anche ad eliminare una distorsione dell'ordinamento attualmente vigente in quanto, mentre agli esercenti arti sanitarie, quali ad esempio gli infermieri, è consentito il contatto diretto con il paziente entro precisi limiti, analoga licenza non è riconosciuta agli odontotecnici, impedendo loro, di conseguenza, di verificare direttamente la rispondenza delle protesi o degli apparecchi da essi realizzati. Il fatto di rendere obbligatoria la presenza e la responsabilità del medico odontoiatra e quello di escludere qualunque intervento cruento appare una sufficiente garanzia nei confronti dei pazienti.
        L'articolo 3 definisce le modalità di esplicazione dell'attività odontotecnica che può essere esercitata da professionisti odontotecnici singoli o associati o da imprese odontotecniche di cui deve essere responsabile un professionista odontotecnico. Si stabilisce inoltre che le imprese odontotecniche realizzano in via esclusiva protesi dentarie e apparecchi ortodontici.
        L'articolo 4 introduce l'obbligo della certificazione di qualità da parte delle imprese odontotecniche: questo con l'evidente obiettivo di garantire adeguatamente il paziente. La garanzia ovviamente si intende riferita al rispetto della prescrizione del medico odontoiatra, all'utilizzo dei materiali idonei ed alla corretta realizzazione dei manufatti. Ovviamente la garanzia non può riguardare le modalità con cui la protesi o l'apparecchio vengono definitivamente applicati nella bocca del paziente.
        L'articolo 5 disciplina l'attività del personale addetto all'impresa odontotecnica nel senso che riserva ai soli professionisti odontotecnici la progettazione tecnica delle protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici secondo le prescrizioni dei medici odontoiatri, mentre i dipendenti diplomati in odontotecnica possono realizzare le protesi o gli apparecchi ortodontici sotto la direzione di professionisti odontotecnici. Il personale non diplomato in odontotecnica può svolgere esclusivamente compiti preparatori ed ausiliari.
        L'articolo 6 abroga, in conseguenza degli articoli precedenti, l'articolo 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, in modo da inserire nell'ordinamento la nuova definizione e delimitazione dell'attività degli odontotecnici.




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