XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2925




        Onorevoli Colleghi! - Come noto, l'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, così recita: "I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra, o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.
        Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione".
        Era quindi chiara l'intenzione del legislatore di risarcire economicamente quanti, per effetti direttamente connessi agli eventi bellici della guerra 1940-1945, avevano perduto congiunti, o la personale integrità fisica o l'opportunità degli automatici avanzamenti di carriera nella attività lavorativa.
        Peraltro, per evitare interpretazioni estensive e distorte di quanto disposto dal citato articolo, ed in particolare di quanto recita il secondo comma, veniva emanata la legge 9 ottobre 1971, n. 824, che dettava norme attuative che, tra l'altro, ribadivano il concetto che gli interessati potevano usufruire del beneficio della maggiore anzianità una e una sola volta nell'arco della carriera lavorativa.
        Malgrado ciò, sia per le successive variazioni strutturali che hanno modificato l'organizzazione burocratica delle amministrazioni interessate dalla citata legge n. 336 del 1970 che per particolari ordinamenti interni che concedevano ai dipendenti delle stesse amministrazioni di cambiare l'indirizzo di carriera (tecnica, scientifica, amministrativa, impiegatizia o direttiva, eccetera), si è verificato che molti soggetti (naturalmente con il beneplacito delle amministrazioni stesse) hanno fruito più volte dell'attribuzione degli aumenti periodici concessi dalla legge n. 336 del 1970.
        A fronte di tale distorta applicazione della legge il Governo, invece di predisporre una norma correttiva che comunque facesse salvo lo spirito della legge n. 336 del 1970, nel 1989 ha adottato il decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (peraltro non convertito in legge nei tempi costituzionalmente dettati, ed i cui effetti sono stati fatti salvi ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 265) con il quale si è prescritto che in ogni modo il beneficio di maggiore anzianità non potesse essere preso in considerazione in occasione di ristrutturazione economica della carriera, prescrizione che in sostanza contrastava con il dettato della legge n. 336 del 1970.
        Tale inaccettabile decreto-legge, come accennato, fu respinto dal Parlamento; reiterato, fu bocciato definitivamente dalla Commissione Lavoro della Camera dei deputati, che di fatto con tale decisione ripristinò la validità della legge n. 336 del 1970.
        Tuttavia, nel 1992, il Governo inserì, mimetizzato sotto veste di chiarimento interpretativo, il comma 5 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica, legge collegata alla legge finanziaria 1992-1993, che conteneva cento e più argomenti di natura varia, con il quale ha di fatto soppresso, dopo ben ventidue anni, la legge n. 336 del 1970.
        A, tutto ciò si aggiunga che il Ministero del tesoro, nel 1997, ha avviato motu proprio i procedimenti di recupero del credito erariale, che in molti casi assommano a decine di milioni, nei confronti di chi, comunque senza dolo, ha fruito in modo estensivo dei benefici della legge n. 336 del 1970, peraltro anche accusato per iscritto di indebita riscossione.
        Con questi atti, quindi, non solo si è perpetrato un vergognoso illecito economico ma si è anche recata gravissima offesa a quanti hanno sofferto concretamente le dolorose vicende belliche dell'ultimo conflitto mondiale (partigiani, soldati, orfani, vedove, prigionieri di guerra, eccetera).
        Ciò premesso, rimetto alla vostra approvazione la seguente proposta di legge, che ha il duplice scopo di eliminare gli effetti prodotti dall'articolo 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, assicurando agli interessati l'attribuzione dei benefìci della legge n. 336 del 1970 una sola volta nell'arco della propria vita lavorativa, nonché di tutelare la dignità del Parlamento della Repubblica, il cui voto contrario, espresso più volte, alla soppressione della medesima legge è stato ignorato dal Governo.




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