XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2925
Onorevoli Colleghi! - Come noto, l'articolo 1 della
legge 24 maggio 1970, n. 336, così recita: "I dipendenti
civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli
delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il
personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e
grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed
amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed
invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove
di guerra, o per causa di guerra, profughi per l'applicazione
del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere
una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione
di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di
guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento,
per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza
per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o
in prigionia di guerra o in internamento, ai fini
dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento
della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.
Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per
l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il
conferimento della successiva classe di stipendio, paga o
retribuzione".
Era quindi chiara l'intenzione del legislatore di
risarcire economicamente quanti, per effetti direttamente
connessi agli eventi bellici della guerra 1940-1945, avevano
perduto congiunti, o la personale integrità fisica o
l'opportunità degli automatici avanzamenti di carriera nella
attività lavorativa.
Peraltro, per evitare interpretazioni estensive e distorte
di quanto disposto dal citato articolo, ed in particolare di
quanto recita il secondo comma, veniva emanata la legge 9
ottobre 1971, n. 824, che dettava norme attuative che, tra
l'altro, ribadivano il concetto che gli interessati potevano
usufruire del beneficio della maggiore anzianità una e una
sola volta nell'arco della carriera lavorativa.
Malgrado ciò, sia per le successive variazioni strutturali
che hanno modificato l'organizzazione burocratica delle
amministrazioni interessate dalla citata legge n. 336 del 1970
che per particolari ordinamenti interni che concedevano ai
dipendenti delle stesse amministrazioni di cambiare
l'indirizzo di carriera (tecnica, scientifica, amministrativa,
impiegatizia o direttiva, eccetera), si è verificato che molti
soggetti (naturalmente con il beneplacito delle
amministrazioni stesse) hanno fruito più volte
dell'attribuzione degli aumenti periodici concessi dalla legge
n. 336 del 1970.
A fronte di tale distorta applicazione della legge il
Governo, invece di predisporre una norma correttiva che
comunque facesse salvo lo spirito della legge n. 336 del 1970,
nel 1989 ha adottato il decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102
(peraltro non convertito in legge nei tempi costituzionalmente
dettati, ed i cui effetti sono stati fatti salvi ai sensi
dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 265) con il
quale si è prescritto che in ogni modo il beneficio di
maggiore anzianità non potesse essere preso in considerazione
in occasione di ristrutturazione economica della carriera,
prescrizione che in sostanza contrastava con il dettato della
legge n. 336 del 1970.
Tale inaccettabile decreto-legge, come accennato, fu
respinto dal Parlamento; reiterato, fu bocciato
definitivamente dalla Commissione Lavoro della Camera dei
deputati, che di fatto con tale decisione ripristinò la
validità della legge n. 336 del 1970.
Tuttavia, nel 1992, il Governo inserì, mimetizzato sotto
veste di chiarimento interpretativo, il comma 5 dell'articolo
4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante interventi
urgenti in materia di finanza pubblica, legge collegata alla
legge finanziaria 1992-1993, che conteneva cento e più
argomenti di natura varia, con il quale ha di fatto soppresso,
dopo ben ventidue anni, la legge n. 336 del 1970.
A, tutto ciò si aggiunga che il Ministero del tesoro, nel
1997, ha avviato motu proprio i procedimenti di recupero
del credito erariale, che in molti casi assommano a decine di
milioni, nei confronti di chi, comunque senza dolo, ha fruito
in modo estensivo dei benefici della legge n. 336 del 1970,
peraltro anche accusato per iscritto di indebita
riscossione.
Con questi atti, quindi, non solo si è perpetrato un
vergognoso illecito economico ma si è anche recata gravissima
offesa a quanti hanno sofferto concretamente le dolorose
vicende belliche dell'ultimo conflitto mondiale (partigiani,
soldati, orfani, vedove, prigionieri di guerra, eccetera).
Ciò premesso, rimetto alla vostra approvazione la seguente
proposta di legge, che ha il duplice scopo di eliminare gli
effetti prodotti dall'articolo 4, comma 5, della legge 23
dicembre 1992, n. 498, assicurando agli interessati
l'attribuzione dei benefìci della legge n. 336 del 1970 una
sola volta nell'arco della propria vita lavorativa, nonché di
tutelare la dignità del Parlamento della Repubblica, il cui
voto contrario, espresso più volte, alla soppressione della
medesima legge è stato ignorato dal Governo.