XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2901




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende salvaguardare l'esigenza che, con riferimento ai reati che - ai sensi dell'articolo 5 del codice di procedura penale - rientrano nella competenza della corte d'assise, sia il giudice collegiale "allargato" a procedere alla celebrazione anche del giudizio abbreviato.
        La necessità di una modifica in tale senso all'articolo 438 del medesimo codice di procedura penale sorge perché il nuovo assetto normativo delineato dalla cosiddetta "legge Carotti" nel 1999 (legge n. 479 del 1999) ha alterato notevolmente il precedente equilibrio, spostando il baricentro processuale dalla fase dibattimentale alla fase dell'udienza preliminare.
        Il risultato che si è ottenuto con la novella del 1999 è, infatti, andato ben oltre lo scopo di dare nuovo vigore al giudizio abbreviato che, nei primi dieci anni di vigenza del nuovo codice di procedura penale, non aveva riscontrato grande successo.
        Pur di dare nuova linfa a tale rito si è deciso di allargarne l'ambito di operatività, estendendo oltremodo i poteri di ingerenza del giudice dell'udienza preliminare.
        A fronte di un vero e proprio stravolgimento del sistema autenticamente accusatorio, il giudice dell'udienza preliminare può ora sia sollecitare al pubblico ministero nuove indagini, sia decidere - in base ad una scelta assolutamente discrezionale e non controllabile dall'imputato - in ordine all'integrazione probatoria a favore dello stesso imputato.
        In tale modo, peraltro, se si è raggiunto lo scopo deflattivo di ridurre il carico dibattimentale, si è anche innescato un pericoloso meccanismo, in forza del quale la maggior parte dei processi vengono definiti in sede di udienza preliminare, tanto per i reati meno gravi, che per i reati più gravi.
        Si pensi ai procedimenti per omicidio volontario, che in virtù della nuove frontiere del giudizio abbreviato (riduzione di un terzo della pena, possibilità di integrazione probatoria, sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta) vengono sempre più spesso definiti nella fase dell'udienza preliminare.
        Se questo è per un verso apprezzabile e rappresenta una grande conquista in termini di celerità del processo ed immediatezza della risposta sanzionatoria, per altro verso è certamente pericoloso giacché si esautora di fatto il giudice naturale della possibilità di celebrare quei processi per i quali è stato istituito e si attribuisce la competenza al giudice monocratico dell'udienza preliminare.
        Invero, non a caso è stato previsto che la celebrazione di determinati processi deve essere effettuata da un giudice collegiale in composizione allargata.
        Quando si tratta di decidere in ordine ad un reato di omicidio volontario per il quale astrattamente è irrogabile la pena dell'ergastolo, il legislatore ha richiesto una particolare composizione dell'organo giudicante che prevede la partecipazione di otto giudici, di cui sei sono giudici popolari.
        L'esigenza sottesa a tale previsione non è soltanto quella di garantire una maggiore ponderazione degli elementi processuali che inevitabilmente più giudici, anziché uno soltanto, sono in grado di operare, ma anche quella di garantire - giusta la rilevanza sociale che tali fatti assumono - la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, come previsto dalla Costituzione.
        Con la presente iniziativa, pertanto, non si contestano l'efficacia e l'importanza, sia in termini di concentrazione che in termini di riduzione del carico processuale, del rito abbreviato.
        Si intende, piuttosto, riaffermare la necessità che soltanto attraverso una delibazione collegiale possono essere efficacemente garantite determinate esigenze. Senza trascurare la circostanza che, sovente, sono chiamati a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare magistrati giovanissimi, privi di quella necessaria esperienza che può derivare soltanto dall'esercizio nel tempo delle relative funzioni.
        Con la modifica che si propone si otterrebbe, oltretutto, il non trascurabile effetto indotto di ridurre il carico dell'ufficio del giudice dell'udienza preliminare, sempre più oberato da un carico di lavoro che sta diventando insostenibile.
        D'altra parte, l'inserimento all'interno dell'articolo 438 del codice di procedura penale della previsione secondo la quale in caso di reati di competenza della corte d'assise la celebrazione del giudizio abbreviato è svolta dalla stessa corte, non determina alcuna alterazione delle normali cadenze processuali.
        In caso di reati previsti dall'articolo 5 del codice di procedura penale, di fronte ad una richiesta dell'imputato di definizione del processo in forma abbreviata, il giudice dell'udienza preliminare con la stessa ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato rinvierà per la celebrazione del processo dinanzi alla corte d'assise. Allo stesso modo, in caso di richiesta di giudizio abbreviato condizionato, lo stesso giudice procederà alla trasmissione degli atti per la celebrazione del processo davanti alla corte d'assise, dopo aver accolto la richiesta.
        Non è di ostacolo alla piena affermazione di tale sistema l'affermazione secondo la quale la valutazione preliminare svolta dal giudice dell'udienza preliminare potrebbe condizionare la successiva valutazione da parte della corte d'assise, quest'ultima essendo chiamata a decidere su un materiale probatorio già fissato.
        Essa si rivela facilmente superabile in considerazione dei poteri d'ufficio che il giudice può esercitare nello svolgimento del giudizio abbreviato. Sicché la corte d'assise potrà assumere di propria iniziativa, ai sensi dell'articolo 441 del codice di procedura penale, le prove che si rendono necessarie in base ad una libera valutazione.
        E nel caso in cui a seguito dell'integrazione probatoria il pubblico ministero proceda alla modifica della contestazione o alla contestazione di un fatto nuovo, resta ferma la possibilità per lo stesso imputato di chiedere che il processo prosegua nelle forme ordinarie. In tale caso il procedimento ritornerà immediatamente presso il giudice dell'udienza preliminare il quale disporrà una sentenza di non luogo a procedere o di rinvio a giudizio.
        Né si corre il pericolo che la celebrazione del rito abbreviato da parte della corte d'assise possa aumentare il rischio del superamento dei termini massimi di custodia cautelare, giacché una volta emessa l'ordinanza ammissiva del giudizio inizia a decorrere un nuovo termine.




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