XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2901
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende salvaguardare l'esigenza che, con riferimento ai
reati che - ai sensi dell'articolo 5 del codice di procedura
penale - rientrano nella competenza della corte d'assise, sia
il giudice collegiale "allargato" a procedere alla
celebrazione anche del giudizio abbreviato.
La necessità di una modifica in tale senso all'articolo
438 del medesimo codice di procedura penale sorge perché il
nuovo assetto normativo delineato dalla cosiddetta "legge
Carotti" nel 1999 (legge n. 479 del 1999) ha alterato
notevolmente il precedente equilibrio, spostando il baricentro
processuale dalla fase dibattimentale alla fase dell'udienza
preliminare.
Il risultato che si è ottenuto con la novella del 1999 è,
infatti, andato ben oltre lo scopo di dare nuovo vigore al
giudizio abbreviato che, nei primi dieci anni di vigenza del
nuovo codice di procedura penale, non aveva riscontrato grande
successo.
Pur di dare nuova linfa a tale rito si è deciso di
allargarne l'ambito di operatività, estendendo oltremodo i
poteri di ingerenza del giudice dell'udienza preliminare.
A fronte di un vero e proprio stravolgimento del sistema
autenticamente accusatorio, il giudice dell'udienza
preliminare può ora sia sollecitare al pubblico ministero
nuove indagini, sia decidere - in base ad una scelta
assolutamente discrezionale e non controllabile dall'imputato
- in ordine all'integrazione probatoria a favore dello stesso
imputato.
In tale modo, peraltro, se si è raggiunto lo scopo
deflattivo di ridurre il carico dibattimentale, si è anche
innescato un pericoloso meccanismo, in forza del quale la
maggior parte dei processi vengono definiti in sede di udienza
preliminare, tanto per i reati meno gravi, che per i reati più
gravi.
Si pensi ai procedimenti per omicidio volontario, che in
virtù della nuove frontiere del giudizio abbreviato (riduzione
di un terzo della pena, possibilità di integrazione
probatoria, sostituzione della pena dell'ergastolo con quella
di anni trenta) vengono sempre più spesso definiti nella fase
dell'udienza preliminare.
Se questo è per un verso apprezzabile e rappresenta una
grande conquista in termini di celerità del processo ed
immediatezza della risposta sanzionatoria, per altro verso è
certamente pericoloso giacché si esautora di fatto il giudice
naturale della possibilità di celebrare quei processi per i
quali è stato istituito e si attribuisce la competenza al
giudice monocratico dell'udienza preliminare.
Invero, non a caso è stato previsto che la celebrazione di
determinati processi deve essere effettuata da un giudice
collegiale in composizione allargata.
Quando si tratta di decidere in ordine ad un reato di
omicidio volontario per il quale astrattamente è irrogabile la
pena dell'ergastolo, il legislatore ha richiesto una
particolare composizione dell'organo giudicante che prevede la
partecipazione di otto giudici, di cui sei sono giudici
popolari.
L'esigenza sottesa a tale previsione non è soltanto quella
di garantire una maggiore ponderazione degli elementi
processuali che inevitabilmente più giudici, anziché uno
soltanto, sono in grado di operare, ma anche quella di
garantire - giusta la rilevanza sociale che tali fatti
assumono - la partecipazione popolare all'amministrazione
della giustizia, come previsto dalla Costituzione.
Con la presente iniziativa, pertanto, non si contestano
l'efficacia e l'importanza, sia in termini di concentrazione
che in termini di riduzione del carico processuale, del rito
abbreviato.
Si intende, piuttosto, riaffermare la necessità che
soltanto attraverso una delibazione collegiale possono essere
efficacemente garantite determinate esigenze. Senza trascurare
la circostanza che, sovente, sono chiamati a svolgere le
funzioni di giudice dell'udienza preliminare magistrati
giovanissimi, privi di quella necessaria esperienza che può
derivare soltanto dall'esercizio nel tempo delle relative
funzioni.
Con la modifica che si propone si otterrebbe, oltretutto,
il non trascurabile effetto indotto di ridurre il carico
dell'ufficio del giudice dell'udienza preliminare, sempre più
oberato da un carico di lavoro che sta diventando
insostenibile.
D'altra parte, l'inserimento all'interno dell'articolo 438
del codice di procedura penale della previsione secondo la
quale in caso di reati di competenza della corte d'assise la
celebrazione del giudizio abbreviato è svolta dalla stessa
corte, non determina alcuna alterazione delle normali cadenze
processuali.
In caso di reati previsti dall'articolo 5 del codice di
procedura penale, di fronte ad una richiesta dell'imputato di
definizione del processo in forma abbreviata, il giudice
dell'udienza preliminare con la stessa ordinanza con la quale
dispone il giudizio abbreviato rinvierà per la celebrazione
del processo dinanzi alla corte d'assise. Allo stesso modo, in
caso di richiesta di giudizio abbreviato condizionato, lo
stesso giudice procederà alla trasmissione degli atti per la
celebrazione del processo davanti alla corte d'assise, dopo
aver accolto la richiesta.
Non è di ostacolo alla piena affermazione di tale sistema
l'affermazione secondo la quale la valutazione preliminare
svolta dal giudice dell'udienza preliminare potrebbe
condizionare la successiva valutazione da parte della corte
d'assise, quest'ultima essendo chiamata a decidere su un
materiale probatorio già fissato.
Essa si rivela facilmente superabile in considerazione dei
poteri d'ufficio che il giudice può esercitare nello
svolgimento del giudizio abbreviato. Sicché la corte d'assise
potrà assumere di propria iniziativa, ai sensi dell'articolo
441 del codice di procedura penale, le prove che si rendono
necessarie in base ad una libera valutazione.
E nel caso in cui a seguito dell'integrazione probatoria
il pubblico ministero proceda alla modifica della
contestazione o alla contestazione di un fatto nuovo, resta
ferma la possibilità per lo stesso imputato di chiedere che il
processo prosegua nelle forme ordinarie. In tale caso il
procedimento ritornerà immediatamente presso il giudice
dell'udienza preliminare il quale disporrà una sentenza di non
luogo a procedere o di rinvio a giudizio.
Né si corre il pericolo che la celebrazione del rito
abbreviato da parte della corte d'assise possa aumentare il
rischio del superamento dei termini massimi di custodia
cautelare, giacché una volta emessa l'ordinanza ammissiva del
giudizio inizia a decorrere un nuovo termine.