XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2897
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame è
diretta a modificare l'articolo 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27. Tale disposizione prevede a favore dei magistrati
ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano
nello svolgimento della loro attività, con decorrenza 1^
luglio 1980, una speciale indennità annua non pensionabile,
pari a 4.400.000 delle vecchie lire, "(...) da corrispondersi
in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo
straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza
obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio
per qualsiasi causa".
Tale indennità è adeguata di diritto, ogni triennio,
contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsto dagli
articoli 11 e 12 della legge n. 97 del 1974, nella misura
percentuale per questi ultimi stabilita.
Con la proposta di legge si vuole estendere
l'applicabilità della disposizione anche ai periodi di assenza
obbligatoria dal servizio per maternità.
Va premesso che la indennità in questione è stata
introdotta in relazione al rischio derivante dall'esercizio
delle funzioni giurisdizionali, come si desume dai lavori
preparatori.
Ma la giurisprudenza amministrativa già con una pronuncia
del 1983 ha scollegato l'indennità dal rischio professionale e
le ha attribuito natura strettamente retributiva, correlandola
allo status di magistrato e non già all'effettivo
esercizio delle funzioni giurisdizionali (Consiglio di Stato
1983, n. 27).
A seguito di tale orientamento l'indennità è stata
attribuita anche ai magistrati ordinari che svolgono
temporaneamente funzioni amministrative ed è stata estesa alle
magistrature speciali (Consiglio di Stato, Corte dei conti,
TAR, tribunali militari: legge n. 425 del 1984), ai soggetti
ad essi economicamente equiparati (avvocati dello Stato, legge
n. 425 del 1984), nonché al personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie (legge n. 221 del 1988) ed a quello
amministrativo delle magistrature speciali.
Con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 (articolo 21) è stato
riconosciuto alle lavoratrici madri facenti parte del
personale amministrativo, in aspettativa obbligatoria per
maternità, oltre che il trattamento economico ordinario, anche
"le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative
alla professionalità ed alla produttività".
Il Ministero della giustizia ha ricondotto in tali "quote"
la indennità giudiziaria in questione, benché anche per i
dipendenti ne fosse prevista la esclusione in caso di
astensione obbligatoria dal servizio per maternità.
In tale situazione, la mancata corresponsione
dell'indennità speciale alle donne-magistrato nel periodo di
astensione obbligatoria dal servizio per maternità, appare per
più aspetti irragionevole, tale da richiedere un intervento
legislativo.
Innanzitutto appare irragionevole la equiparazione delle
assenze dal lavoro per aspettativa o per altre cause alla
obbligatoria astensione dal lavoro per maternità, posto che
l'astensione obbligatoria risponde a scelte generali di
politica sociale i cui costi non si possono far ricadere sulle
lavoratrici madri.
Inoltre, la mancata corresponsione della predetta
indennità nel periodo in questione determina una
ingiustificata disparità di trattamento tra i magistrati in
servizio e quelli obbligatoriamente assenti, posto che
l'indennità ha natura di contributo forfettario alle spese e
agli oneri che tutti i magistrati incontrano nello svolgimento
della loro attività, indipendentemente dalla effettiva
presenza in servizio.
Si aggiunga che, a seguito della attribuzione della
indennità ai dipendenti del Ministero della giustizia anche
nei periodi di astensione obbligatoria dal servizio per
maternità, si è venuta a determinare una situazione di
evidente discriminazione nell'ambito del personale che opera
negli stessi uffici giudiziari.
Infatti, l'estensione dell'indennità al personale delle
cancellerie è stata giustificata con il fatto che trattasi di
dipendenti che svolgono il proprio servizio in quegli stessi
uffici "dove prestano normalmente la loro opera i magistrati
(e categorie equiparate) che godono della predetta indennità",
a prescindere dall'inquadramento organico nella struttura (in
tal senso vedi Corte costituzionale n. 119 del 1991; n. 334
del 1992).
Allo stato, al personale della magistratura è quindi
riservato un trattamento differenziato e deteriore rispetto al
personale delle cancellerie, che pure ha ottenuto l'indennità
perché addetto ad uffici nei quali operano i magistrati.
Con la modifica che si propone si viene ad eliminare tale
disparità di trattamento incidendo sulla norma base che ha
riconosciuto l'indennità, ferma restando la mancata
attribuzione nei periodi di assenza facoltativa di cui ai capi
V e VII del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, che
ha abrogato la citata legge n. 1204 del 1971.