XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2897




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame è diretta a modificare l'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Tale disposizione prevede a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, con decorrenza 1^ luglio 1980, una speciale indennità annua non pensionabile, pari a 4.400.000 delle vecchie lire, "(...) da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa".
        Tale indennità è adeguata di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsto dagli articoli 11 e 12 della legge n. 97 del 1974, nella misura percentuale per questi ultimi stabilita.
        Con la proposta di legge si vuole estendere l'applicabilità della disposizione anche ai periodi di assenza obbligatoria dal servizio per maternità.
        Va premesso che la indennità in questione è stata introdotta in relazione al rischio derivante dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali, come si desume dai lavori preparatori.
        Ma la giurisprudenza amministrativa già con una pronuncia del 1983 ha scollegato l'indennità dal rischio professionale e le ha attribuito natura strettamente retributiva, correlandola allo status di magistrato e non già all'effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali (Consiglio di Stato 1983, n. 27).
        A seguito di tale orientamento l'indennità è stata attribuita anche ai magistrati ordinari che svolgono temporaneamente funzioni amministrative ed è stata estesa alle magistrature speciali (Consiglio di Stato, Corte dei conti, TAR, tribunali militari: legge n. 425 del 1984), ai soggetti ad essi economicamente equiparati (avvocati dello Stato, legge n. 425 del 1984), nonché al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge n. 221 del 1988) ed a quello amministrativo delle magistrature speciali.
        Con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 (articolo 21) è stato riconosciuto alle lavoratrici madri facenti parte del personale amministrativo, in aspettativa obbligatoria per maternità, oltre che il trattamento economico ordinario, anche "le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività".
        Il Ministero della giustizia ha ricondotto in tali "quote" la indennità giudiziaria in questione, benché anche per i dipendenti ne fosse prevista la esclusione in caso di astensione obbligatoria dal servizio per maternità.
        In tale situazione, la mancata corresponsione dell'indennità speciale alle donne-magistrato nel periodo di astensione obbligatoria dal servizio per maternità, appare per più aspetti irragionevole, tale da richiedere un intervento legislativo.
        Innanzitutto appare irragionevole la equiparazione delle assenze dal lavoro per aspettativa o per altre cause alla obbligatoria astensione dal lavoro per maternità, posto che l'astensione obbligatoria risponde a scelte generali di politica sociale i cui costi non si possono far ricadere sulle lavoratrici madri.
        Inoltre, la mancata corresponsione della predetta indennità nel periodo in questione determina una ingiustificata disparità di trattamento tra i magistrati in servizio e quelli obbligatoriamente assenti, posto che l'indennità ha natura di contributo forfettario alle spese e agli oneri che tutti i magistrati incontrano nello svolgimento della loro attività, indipendentemente dalla effettiva presenza in servizio.
        Si aggiunga che, a seguito della attribuzione della indennità ai dipendenti del Ministero della giustizia anche nei periodi di astensione obbligatoria dal servizio per maternità, si è venuta a determinare una situazione di evidente discriminazione nell'ambito del personale che opera negli stessi uffici giudiziari.
        Infatti, l'estensione dell'indennità al personale delle cancellerie è stata giustificata con il fatto che trattasi di dipendenti che svolgono il proprio servizio in quegli stessi uffici "dove prestano normalmente la loro opera i magistrati (e categorie equiparate) che godono della predetta indennità", a prescindere dall'inquadramento organico nella struttura (in tal senso vedi Corte costituzionale n. 119 del 1991; n. 334 del 1992).
        Allo stato, al personale della magistratura è quindi riservato un trattamento differenziato e deteriore rispetto al personale delle cancellerie, che pure ha ottenuto l'indennità perché addetto ad uffici nei quali operano i magistrati.
        Con la modifica che si propone si viene ad eliminare tale disparità di trattamento incidendo sulla norma base che ha riconosciuto l'indennità, ferma restando la mancata attribuzione nei periodi di assenza facoltativa di cui ai capi V e VII del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, che ha abrogato la citata legge n. 1204 del 1971.




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