XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2871




        Onorevoli Colleghi! - Si è appena concluso a Roma il vertice mondiale sull'alimentazione della FAO, un vertice cominciato con le gravi defezioni dei principali capi di Stato e di governo dei Paesi ricchi, tanto da far dichiarare amaramente a Jacques Diouf direttore della FAO: "La fame nel mondo? Non è una priorità politica nelle agende dei leader dell'Occidente". Lo stesso Diouf e il Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Mary Robinson, hanno riproposto all'attenzione dei Paesi ricchi le cifre della fame nel mondo: 800 milioni di persone, di cui 300 milioni di bambini, non hanno cibo a sufficienza. Di questi ne muoiono 36 milioni mentre solo 6 milioni ne vengono salvati, contro i 22 milioni previsti dal piano di lotta al fenomeno.
        In uno dei passaggi più significativi del testo della "Dichiarazione di Roma", approvato durante il citato vertice, peraltro deludente, e in cui si sono rinnovati gli impegni globali assunti con la Dichiarazione di Roma del 1996, si ribadisce che "il cibo non deve essere usato come uno strumento di pressione economica e politica".
        In questo contesto, è evidente che la diversità delle risorse fitogenetiche disponibili per l'alimentazione e l'agricoltura costituisce un fattore decisivo per fronteggiare la crisi alimentare mondiale.
        La ricerca, la conoscenza e l'accesso alla variabilità genetica delle piante coltivate nel mondo, rappresentano, infatti, una garanzia insostituibile contro le avversità ambientali e le patologie che possono minare i raccolti, e forniscono le basi per individuare varietà più produttive e più adatte ai contesti locali.
        Il processo di semplificazione delle risorse genetiche nel settore agricolo ha già condotto ad una evidente e rischiosa contrazione delle piante utilizzate: attualmente i 3/4 della nostra alimentazione si fondano su otto colture fondamentali. Per consentire il mantenimento e lo sviluppo della produzione agricola in forme ambientalmente sostenibili è indispensabile, invece, garantire la classificazione, la conservazione ed il libero accesso alle risorse fitogenetiche, nonché la ripartizione equa dei benefìci che ne possono derivare.
        Senza una adeguata tutela internazionale, i Paesi detentori della biodiversità, che sono principalmente quelli in via di sviluppo, rischiano di essere fortemente limitati nei loro diritti di accesso dalle organizzazioni che controllano le tecnologie per la conservazione e l'utilizzazione scientifica del patrimonio fitogenetico.
        L'inquinamento delle risorse genetiche colpisce, infatti, le stesse fondamenta dell'attività primaria rendendo drammatica la vulnerabilità di quei sistemi agrari "biodiversi" su cui le società contadine costruiscono le loro strategie di sopravvivenza alimentare e di inserimento in uno spazio economico. Il libero accesso a queste risorse genetiche subisce infatti un colpo mortale nel momento in cui viene compromesso un sistema di utilizzazione e rigenerazione delle sementi che viene prima inquinato e poi marginalizzato.
        Non va infatti dimenticato che il cardine di ogni agricoltura riposa sulla diversità della semente e sulla gestione che di questa si fa.
        Le risorse genetiche delle piante sono essenziali ai fini dell'agricoltura e della sicurezza alimentare per l'umanità, ora e in futuro.
        La FAO calcola che nell'intera storia dell'umanità 10.000 specie di piante siano state utilizzate per l'alimentazione. Oggi le specie vegetali che costituiscono il 90 per cento del nostro nutrimento non sono più di 120. Inoltre, la biodiversità di queste specie coltivate è andata in larga parte perduta nel ventesimo secolo.
        Si devono fissare delle regole, delle linee guida internazionali che possano garantire che in futuro il "biotech" possa essere utilizzato in modo positivo per l'umanità, così da non avere una ripercussione negativa sulla salute e sull'ambiente.
        In questo contesto appare fondamentale approvare in tempi estremamente rapidi il Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, con allegati, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.
        Durante il vertice mondiale FAO appena concluso, altri 45 Paesi hanno firmato questo Trattato internazionale, portando il numero delle adesioni a 56: 35 Paesi in via di sviluppo, 20 Paesi sviluppati e la Comunità europea. Ecco l'elenco dei Paesi firmatari diffuso dalla FAO: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bhutan, Brasile, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Canada, Repubblica Centro Africana, Chad, Costa Rica, Costa d'Avorio, Cipro, Danimarca, Repubblica Dominicana, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Comunità europea, Finlandia, Francia, Gabon, Germania, Grecia, Guatemala, Guinea, Haiti, India, Irlanda, Italia, Giordania, Lussemburgo, Malawi, Mali, Malta, Messico, Marocco, Namibia, Olanda, Niger, Nigeria, Norvegia, Portogallo, Senegal, Siria, Spagna, Sudan, Swaziland, Svezia, l'ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Tunisia, Regno Unito, Uruguay, Venezuela.
        Il citato Trattato internazionale, legalmente vincolante, provvede ai diritti degli agricoltori e stabilisce un sistema multilaterale di scambio delle risorse genetiche di sessantaquattro colture e piante foraggere, importanti per la sicurezza alimentare globale.
        Il Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, con i suoi allegati, rappresenta l'esito di un percorso negoziale al quale l'Italia ha partecipato attivamente. Il Trattato vincola i Paesi contraenti ad inserire nelle politiche nazionali idonee misure per recensire, inventariare e proteggere la agro-biodiversità, promuovere misure normative atte a favorire il mantenimento delle specie locali e consentirne l'uso sostenibile, nonché a sostenere la cooperazione internazionale volta a conservare le risorse e facilitarne la condivisione.
        E' un trattato per la tutela delle risorse genetiche vegetali (sessantanove specie, tra le quali citiamo le più importanti come grano, patata, mais, barbabietola e avena, mentre rimangono escluse, ad esempio, pomodoro e soia) che porta più trasparenza e maggiore accesso per i Paesi più poveri al mercato globale delle sementi.
        In sostanza l'accesso a queste risorse e anche ai geni di queste piante, non viene inibito dalla tutela della proprietà intellettuale, ma rimane libero. Non solo, ma anche i privati potranno partecipare a questo sistema, con l'obbligo di versare una percentuale dei benefìci monetari ottenuti dalla commercializzazione delle risorse tutelate ad un fondo per lo sviluppo agricolo, che dovrebbe essere gestito dagli stessi contadini che lavorano le terre. Si mira a garantire che in futuro resti disponibile la diversità delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura. Ma soprattutto, grazie al citato Trattato, i benefìci derivanti dalle attività legate alle risorse genetiche potranno essere equamente ripartiti.
        Il Trattato inoltre, in armonia con la convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, come primo accordo internazionale vincolante su tale materia, modifica il precedente impegno internazionale adottato dalla Conferenza della FAO nel 1983 come strumento volto a promuovere una convergenza internazionale in materia di accesso alle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, e deve essere considerato in questo contesto solo un primo passo verso una fase di crescente impegno internazionale per la tutela della biodiversità agricola, a partire da un approfondita riflessione sulla attuale disciplina dei diritti di proprietà intellettuale in una prospettiva rivolta al raggiungimento della piena sovranità alimentare dei Paesi in via di sviluppo.
        Il Trattato in esame si compone di trentacinque articoli suddivisi in sette parti, rispettivamente dedicate alla definizione dei termini, alle disposizioni generali, ai diritti degli agricoltori, al sistema multilaterale di accesso e di ripartizione dei benefici, alle componenti di sostegno, alle disposizioni finanziarie e alle disposizioni istituzionali. Seguono quindi due allegati concernenti l'elenco delle colture coperte in base al sistema multilaterale e le procedure di arbitrato.
        La presente proposta di legge di ratifica è composta da due articoli. L'articolo 1 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, con allegati, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.
        L'articolo 2 stabilisce la piena esecuzione del Trattato a far data dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 del Trattato stesso.




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