XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2871
Onorevoli Colleghi! - Si è appena concluso a Roma il
vertice mondiale sull'alimentazione della FAO, un vertice
cominciato con le gravi defezioni dei principali capi di Stato
e di governo dei Paesi ricchi, tanto da far dichiarare
amaramente a Jacques Diouf direttore della FAO: "La fame nel
mondo? Non è una priorità politica nelle agende dei
leader dell'Occidente". Lo stesso Diouf e il Commissario
delle Nazioni Unite per i diritti umani Mary Robinson, hanno
riproposto all'attenzione dei Paesi ricchi le cifre della fame
nel mondo: 800 milioni di persone, di cui 300 milioni di
bambini, non hanno cibo a sufficienza. Di questi ne muoiono 36
milioni mentre solo 6 milioni ne vengono salvati, contro i 22
milioni previsti dal piano di lotta al fenomeno.
In uno dei passaggi più significativi del testo della
"Dichiarazione di Roma", approvato durante il citato vertice,
peraltro deludente, e in cui si sono rinnovati gli impegni
globali assunti con la Dichiarazione di Roma del 1996, si
ribadisce che "il cibo non deve essere usato come uno
strumento di pressione economica e politica".
In questo contesto, è evidente che la diversità delle
risorse fitogenetiche disponibili per l'alimentazione e
l'agricoltura costituisce un fattore decisivo per fronteggiare
la crisi alimentare mondiale.
La ricerca, la conoscenza e l'accesso alla variabilità
genetica delle piante coltivate nel mondo, rappresentano,
infatti, una garanzia insostituibile contro le avversità
ambientali e le patologie che possono minare i raccolti, e
forniscono le basi per individuare varietà più produttive e
più adatte ai contesti locali.
Il processo di semplificazione delle risorse genetiche nel
settore agricolo ha già condotto ad una evidente e rischiosa
contrazione delle piante utilizzate: attualmente i 3/4 della
nostra alimentazione si fondano su otto colture fondamentali.
Per consentire il mantenimento e lo sviluppo della produzione
agricola in forme ambientalmente sostenibili è indispensabile,
invece, garantire la classificazione, la conservazione ed il
libero accesso alle risorse fitogenetiche, nonché la
ripartizione equa dei benefìci che ne possono derivare.
Senza una adeguata tutela internazionale, i Paesi
detentori della biodiversità, che sono principalmente quelli
in via di sviluppo, rischiano di essere fortemente limitati
nei loro diritti di accesso dalle organizzazioni che
controllano le tecnologie per la conservazione e
l'utilizzazione scientifica del patrimonio fitogenetico.
L'inquinamento delle risorse genetiche colpisce, infatti,
le stesse fondamenta dell'attività primaria rendendo
drammatica la vulnerabilità di quei sistemi agrari
"biodiversi" su cui le società contadine costruiscono le loro
strategie di sopravvivenza alimentare e di inserimento in uno
spazio economico. Il libero accesso a queste risorse genetiche
subisce infatti un colpo mortale nel momento in cui viene
compromesso un sistema di utilizzazione e rigenerazione delle
sementi che viene prima inquinato e poi marginalizzato.
Non va infatti dimenticato che il cardine di ogni
agricoltura riposa sulla diversità della semente e sulla
gestione che di questa si fa.
Le risorse genetiche delle piante sono essenziali ai fini
dell'agricoltura e della sicurezza alimentare per l'umanità,
ora e in futuro.
La FAO calcola che nell'intera storia dell'umanità 10.000
specie di piante siano state utilizzate per l'alimentazione.
Oggi le specie vegetali che costituiscono il 90 per cento del
nostro nutrimento non sono più di 120. Inoltre, la
biodiversità di queste specie coltivate è andata in larga
parte perduta nel ventesimo secolo.
Si devono fissare delle regole, delle linee guida
internazionali che possano garantire che in futuro il
"biotech" possa essere utilizzato in modo positivo per
l'umanità, così da non avere una ripercussione negativa sulla
salute e sull'ambiente.
In questo contesto appare fondamentale approvare in tempi
estremamente rapidi il Trattato internazionale sulle risorse
genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, con
allegati, adottato dalla trentunesima riunione della
Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.
Durante il vertice mondiale FAO appena concluso, altri 45
Paesi hanno firmato questo Trattato internazionale, portando
il numero delle adesioni a 56: 35 Paesi in via di sviluppo, 20
Paesi sviluppati e la Comunità europea. Ecco l'elenco dei
Paesi firmatari diffuso dalla FAO: Argentina, Australia,
Austria, Belgio, Bhutan, Brasile, Burkina Faso, Burundi,
Cambogia, Canada, Repubblica Centro Africana, Chad, Costa
Rica, Costa d'Avorio, Cipro, Danimarca, Repubblica Dominicana,
El Salvador, Eritrea, Etiopia, Comunità europea, Finlandia,
Francia, Gabon, Germania, Grecia, Guatemala, Guinea, Haiti,
India, Irlanda, Italia, Giordania, Lussemburgo, Malawi, Mali,
Malta, Messico, Marocco, Namibia, Olanda, Niger, Nigeria,
Norvegia, Portogallo, Senegal, Siria, Spagna, Sudan,
Swaziland, Svezia, l'ex Repubblica Yugoslava di Macedonia,
Tunisia, Regno Unito, Uruguay, Venezuela.
Il citato Trattato internazionale, legalmente vincolante,
provvede ai diritti degli agricoltori e stabilisce un sistema
multilaterale di scambio delle risorse genetiche di
sessantaquattro colture e piante foraggere, importanti per la
sicurezza alimentare globale.
Il Trattato internazionale sulle risorse genetiche
vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, con i suoi
allegati, rappresenta l'esito di un percorso negoziale al
quale l'Italia ha partecipato attivamente. Il Trattato vincola
i Paesi contraenti ad inserire nelle politiche nazionali
idonee misure per recensire, inventariare e proteggere la
agro-biodiversità, promuovere misure normative atte a favorire
il mantenimento delle specie locali e consentirne l'uso
sostenibile, nonché a sostenere la cooperazione internazionale
volta a conservare le risorse e facilitarne la
condivisione.
E' un trattato per la tutela delle risorse genetiche
vegetali (sessantanove specie, tra le quali citiamo le più
importanti come grano, patata, mais, barbabietola e avena,
mentre rimangono escluse, ad esempio, pomodoro e soia) che
porta più trasparenza e maggiore accesso per i Paesi più
poveri al mercato globale delle sementi.
In sostanza l'accesso a queste risorse e anche ai geni di
queste piante, non viene inibito dalla tutela della proprietà
intellettuale, ma rimane libero. Non solo, ma anche i privati
potranno partecipare a questo sistema, con l'obbligo di
versare una percentuale dei benefìci monetari ottenuti dalla
commercializzazione delle risorse tutelate ad un fondo per lo
sviluppo agricolo, che dovrebbe essere gestito dagli stessi
contadini che lavorano le terre. Si mira a garantire che in
futuro resti disponibile la diversità delle risorse genetiche
vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura. Ma soprattutto,
grazie al citato Trattato, i benefìci derivanti dalle attività
legate alle risorse genetiche potranno essere equamente
ripartiti.
Il Trattato inoltre, in armonia con la convenzione sulla
biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, come
primo accordo internazionale vincolante su tale materia,
modifica il precedente impegno internazionale adottato dalla
Conferenza della FAO nel 1983 come strumento volto a
promuovere una convergenza internazionale in materia di
accesso alle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e
l'agricoltura, e deve essere considerato in questo contesto
solo un primo passo verso una fase di crescente impegno
internazionale per la tutela della biodiversità agricola, a
partire da un approfondita riflessione sulla attuale
disciplina dei diritti di proprietà intellettuale in una
prospettiva rivolta al raggiungimento della piena sovranità
alimentare dei Paesi in via di sviluppo.
Il Trattato in esame si compone di trentacinque articoli
suddivisi in sette parti, rispettivamente dedicate alla
definizione dei termini, alle disposizioni generali, ai
diritti degli agricoltori, al sistema multilaterale di accesso
e di ripartizione dei benefici, alle componenti di sostegno,
alle disposizioni finanziarie e alle disposizioni
istituzionali. Seguono quindi due allegati concernenti
l'elenco delle colture coperte in base al sistema
multilaterale e le procedure di arbitrato.
La presente proposta di legge di ratifica è composta da
due articoli. L'articolo 1 autorizza il Presidente della
Repubblica a ratificare il Trattato internazionale sulle
risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e
l'agricoltura, con allegati, adottato dalla trentunesima
riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre
2001.
L'articolo 2 stabilisce la piena esecuzione del Trattato a
far data dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall'articolo 28 del Trattato stesso.