XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2856
Onorevoli Colleghi! - Le intercettazioni di
conversazioni o di altre forme di comunicazioni telefoniche e
telematiche, ed in particolare le cosiddette "intercettazioni
ambientali", nonchè i sequestri o il fermo di plichi postali,
nonché le cosiddette "intercettazioni preventive",
costituiscono le più gravi eccezioni, peraltro richieste da
esigenze prioritarie di prevenzione e repressione di gravi
reati, alla privacy dell'individuo.
Queste forme di "intrusione" dell'autorità giudiziaria e
delle autorità di polizia nella sfera delle più gelose libertà
individuali, costituiscono in altri ordinamenti democratici
fattispecie così straordinarie da essere circondate da un
complesso di garanzie corrispondenti ai princìpi combinati
della rule of law della "supremazia" del Parlamento,
quale organo supremo di garanzia politica delle libertà dei
cittadini e della responsabilità parlamentare per gli atti
limitativi della libertà personale.
Così nel Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del
Nord, questa forma di limitazione e di "intrusione" della
sfera delle libertà personali può essere disposta
esclusivamente su richiesta delle autorità di polizia o di
sicurezza e informazione che procedono alle indagini o alle
"inchieste" e "raccolta di informazioni" da uno dei due
"Principali Segretari di Stato di Sua Maestà la Regina", e
cioè dall'Home Secretary, il Segretario di Stato per gli
affari domestici, il primo ministro istituito in Inghilterra
in ordine di tempo al Servizio della Corona, cui sono
attribuite competenze analoghe a quelle dei Ministri
dell'interno, dei Ministri della giustizia e dei Ministri
competenti per gli affari dei culti religiosi degli Stati
europei continentali.
Tra queste garanzie vi è quella di una precisa e puntuale
informazione al Parlamento da parte del Segretario di Stato
sul numero e sulle categorie di intercettazioni di
comunicazioni telefoniche, telematiche, interpersonali,
postali e analoghe da parte delle forze di polizia e dei
servizi di informazione e di sicurezza del Regno.
Con la presente proposta di legge, ferme restando le
attuali competenze istituzionali a disporre le sovraindicate
limitazioni della libertà di comunicazione e di abitazione, si
propone un analogo sistema di informazione del Parlamento, che
faccia salvi il segreto istruttorio e le esigenze di
prevenzione.
Ciò sembra oltretutto urgente e necessario in relazione al
numero di provvedimenti di tale natura che vengono adottati in
Italia in quantità abnorme rispetto agli altri Paesi europei e
agli Stati Uniti d'America.