XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2831




        Onorevoli Colleghi! - La legislazione vigente non prevede una netta separazione tra appartenenti ad organismi di livello esecutivo (come il Governo e le giunte regionali) e gli appartenenti ad organismi assembleari (Parlamento, consigli regionali): non esiste pertanto, ai livelli politici più alti, l'incompatibilità tra la carica ricoperta in un'assemblea elettiva e quella rivestita in un organo politico esecutivo. E' possibile quindi essere contemporaneamente parlamentare e Ministro o sottosegretario di Stato, consigliere regionale e assessore regionale.
        Lo stesso è previsto per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
        L'unica eccezione è prevista per i comuni con più di 15.000 abitanti e per le province. In questi ultimi enti, infatti, la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale o provinciale. Vale a dire che per poco più di 700 degli oltre 8.000 comuni italiani esiste una vera e propria restrizione all'esercizio dell'attività politica. Lo stesso dicasi per i consiglieri delle circa 100 province.
        Tale disposizione, non coordinata con la restante legislazione, produce effetti paradossali: i sindaci possono essere nominati presidenti della provincia o svolgere un incarico parlamentare, anche europeo. Viceversa i consiglieri sono bloccati nel loro ruolo, poiché anche la nomina a membro della giunta comporta la perdita della carica derivante dal mandato popolare.
        L'analisi dell'applicazione ormai quasi decennale della norma (oggi articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, precedentemente articolo 25 della legge n. 81 del 1993, sull'elezione diretta del sindaco), dà conto di risultati concreti opposti a quelli che si intendeva ottenere: il numero dei consigli comunali sciolti per dimissioni dei consiglieri è fortemente cresciuto nei comuni con più di 15.000 abitanti, mentre nei comuni con popolazione al di sotto di tale cifra si è realizzata una maggiore sinergia tra esecutivo ed organo assembleare e quindi una maggiore stabilità di governo.
        La ratio di detta incompatibilità, consistente nella volontà del legislatore di separare le funzioni del consiglio, quale organo di indirizzo politico-amministrativo, e quelle della giunta, quale organo di esecuzione e di gestione, deve ritenersi ormai superata: la legge n. 81 del 1993 fu infatti approvata in piena "tangentopoli", in un furore iconoclasta, che considerava perversi qualsiasi doppio ruolo o commistione di poteri.
        E' tempo di rendere alla politica il suo spazio e di consentire ai consiglieri comunali e provinciali un più ampio esercizio dei propri poteri.




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