XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2831
Onorevoli Colleghi! - La legislazione vigente non
prevede una netta separazione tra appartenenti ad organismi di
livello esecutivo (come il Governo e le giunte regionali) e
gli appartenenti ad organismi assembleari (Parlamento,
consigli regionali): non esiste pertanto, ai livelli politici
più alti, l'incompatibilità tra la carica ricoperta in
un'assemblea elettiva e quella rivestita in un organo politico
esecutivo. E' possibile quindi essere contemporaneamente
parlamentare e Ministro o sottosegretario di Stato,
consigliere regionale e assessore regionale.
Lo stesso è previsto per i comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti.
L'unica eccezione è prevista per i comuni con più di
15.000 abitanti e per le province. In questi ultimi enti,
infatti, la carica di assessore è incompatibile con quella di
consigliere comunale o provinciale. Vale a dire che per poco
più di 700 degli oltre 8.000 comuni italiani esiste una vera e
propria restrizione all'esercizio dell'attività politica. Lo
stesso dicasi per i consiglieri delle circa 100 province.
Tale disposizione, non coordinata con la restante
legislazione, produce effetti paradossali: i sindaci possono
essere nominati presidenti della provincia o svolgere un
incarico parlamentare, anche europeo. Viceversa i consiglieri
sono bloccati nel loro ruolo, poiché anche la nomina a membro
della giunta comporta la perdita della carica derivante dal
mandato popolare.
L'analisi dell'applicazione ormai quasi decennale della
norma (oggi articolo 64 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, precedentemente articolo 25 della
legge n. 81 del 1993, sull'elezione diretta del sindaco), dà
conto di risultati concreti opposti a quelli che si intendeva
ottenere: il numero dei consigli comunali sciolti per
dimissioni dei consiglieri è fortemente cresciuto nei comuni
con più di 15.000 abitanti, mentre nei comuni con popolazione
al di sotto di tale cifra si è realizzata una maggiore
sinergia tra esecutivo ed organo assembleare e quindi una
maggiore stabilità di governo.
La ratio di detta incompatibilità, consistente nella
volontà del legislatore di separare le funzioni del consiglio,
quale organo di indirizzo politico-amministrativo, e quelle
della giunta, quale organo di esecuzione e di gestione, deve
ritenersi ormai superata: la legge n. 81 del 1993 fu infatti
approvata in piena "tangentopoli", in un furore iconoclasta,
che considerava perversi qualsiasi doppio ruolo o commistione
di poteri.
E' tempo di rendere alla politica il suo spazio e di
consentire ai consiglieri comunali e provinciali un più ampio
esercizio dei propri poteri.