XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2829
Onorevoli Colleghi! - Il comma 4 dell'articolo 7 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che il credito
d'imposta spetti "esclusivamente in compensazione", ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a chi, nel
periodo compreso tra il 1^ ottobre 2000 ed il 31 dicembre
2003, abbia incrementato il numero dei lavoratori dipendenti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale credito è
riconosciuto a condizione che siano osservati i contratti
collettivi nazionali di lavoro, siano rispettate le
prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e
che i nuovi assunti, di età non inferiore ai 25 anni, non
abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo
indeterminato da almeno ventiquattro mesi.
Il credito è determinato nella misura di 413,16 euro per
ciascun lavoratore assunto. Il comma 10 dell'articolo 7 della
citata legge n. 388 del 2000 prevede un ulteriore credito di
206,58 euro per coloro che effettuano nuove assunzioni di
lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da
destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati
nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n.
1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
Può beneficiare di questo credito chi ha assunto un
collaboratore domestico, una baby sitter, un assistente
per persona anziana o portatore di handicap.
La modifica proposta elimina l'inciso secondo cui il
credito d'imposta sia utilizzabile "esclusivamente in
compensazione", ad esclusivo vantaggio dei soli lavoratori
autonomi, escludendo dalla possibilità di utilizzazione dei
suindicati benefìci legislativi tutti i lavoratori dipendenti
ai quali viene operata la ritenuta alla fonte, per cui gli
stessi non possono utilizzare il credito d'imposta in
compensazione.
A prescindere dagli evidenti risvolti di
incostituzionalità della norma, non può sfuggire l'enorme
aumento di occupazione che tale modifica potrebbe determinare
consentendo al lavoratore dipendente di effettuare una
comunicazione del credito d'imposta al proprio datore di
lavoro, che dovrebbe effettuare la compensazione.