XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2829




        Onorevoli Colleghi! - Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che il credito d'imposta spetti "esclusivamente in compensazione", ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a chi, nel periodo compreso tra il 1^ ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003, abbia incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale credito è riconosciuto a condizione che siano osservati i contratti collettivi nazionali di lavoro, siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e che i nuovi assunti, di età non inferiore ai 25 anni, non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi.
        Il credito è determinato nella misura di 413,16 euro per ciascun lavoratore assunto. Il comma 10 dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del 2000 prevede un ulteriore credito di 206,58 euro per coloro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
        Può beneficiare di questo credito chi ha assunto un collaboratore domestico, una baby sitter, un assistente per persona anziana o portatore di handicap.
        La modifica proposta elimina l'inciso secondo cui il credito d'imposta sia utilizzabile "esclusivamente in compensazione", ad esclusivo vantaggio dei soli lavoratori autonomi, escludendo dalla possibilità di utilizzazione dei suindicati benefìci legislativi tutti i lavoratori dipendenti ai quali viene operata la ritenuta alla fonte, per cui gli stessi non possono utilizzare il credito d'imposta in compensazione.
        A prescindere dagli evidenti risvolti di incostituzionalità della norma, non può sfuggire l'enorme aumento di occupazione che tale modifica potrebbe determinare consentendo al lavoratore dipendente di effettuare una comunicazione del credito d'imposta al proprio datore di lavoro, che dovrebbe effettuare la compensazione.




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