XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2822




        Onorevoli Colleghi! - La sempre più drammatica emergenza relativa alla situazione dell'ordine pubblico, in particolare nei grandi centri urbani, impone uno sfruttamento ottimale di tutte le risorse disponibili. Tra queste un'importanza fondamentale hanno avuto, per espressa disposizione legislativa, e devono continuare ad avere i Corpi di polizia municipale.
        La legislazione nazionale, attenta a sottolineare la funzione di tutela della sicurezza pubblica che gli addetti al servizio di polizia municipale possono essere chiamati ad espletare nell'ambito di una complessiva attività di prevenzione e repressione di natura prevalentemente amministrativa, contiene diverse lacune ed incongruenze che limitano, nei fatti, la possibilità di un efficace esercizio delle funzioni sopra richiamate.
        A nostro avviso la legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale (legge 7 marzo 1986, n. 65) dovrebbe, infatti, prevedere una norma ad hoc che disciplini gli strumenti e gli accessori di cui devono essere dotati coloro che svolgono funzioni di polizia municipale nell'espletamento dei loro compiti. L'interpretazione corrente del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge-quadro, in base al quale la possibilità per gli addetti al servizio di polizia municipale, di portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati viene intesa come limitata alle sole armi da fuoco, si sostanzia in un implicito divieto all'uso dello sfollagente e, con una lettura eccessivamente formale da parte di alcune Amministrazioni locali, di tutti gli strumenti che presentano caratteristiche tali da poter essere, agli sfollagente, anche solo lontanamente accostati. L'assurda conseguenza è che gli addetti al servizio di polizia municipale sono dotati della sola arma da fuoco (pistola a tamburo o semiautomatica), che si è rivelata uno strumento di offesa assolutamente sproporzionato alla funzione di autodifesa nel corso dello svolgimento del loro servizio, lasciando gli stessi privi di armi esclusivamente ed efficacemente difensive.
        La presente proposta di legge si muove proprio in questo senso, introducendo una norma apposita relativa ai mezzi e agli strumenti operativi di cui devono essere dotati gli addetti al servizio di polizia municipale, con una particolareggiata descrizione dei materiali e delle dimensioni della "mazzetta di segnalazione", al fine di evitare ulteriori dubbi interpretativi e confusioni con lo sfollagente e, nel contempo, di conferire loro un efficace, seppure eventuale, strumento di difesa.
        E' poi particolarmente importante che nella citata legge-quadro venga fatto un esplicito riferimento agli altri mezzi operativi di difesa indubbiamente molto più efficaci, di cui devono poter disporre gli addetti al servizio di polizia municipale, quali i "dissuasori elettrici" e le "bombolette contenenti spray urticante".




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