XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2822
Onorevoli Colleghi! - La sempre più drammatica
emergenza relativa alla situazione dell'ordine pubblico, in
particolare nei grandi centri urbani, impone uno sfruttamento
ottimale di tutte le risorse disponibili. Tra queste
un'importanza fondamentale hanno avuto, per espressa
disposizione legislativa, e devono continuare ad avere i Corpi
di polizia municipale.
La legislazione nazionale, attenta a sottolineare la
funzione di tutela della sicurezza pubblica che gli addetti al
servizio di polizia municipale possono essere chiamati ad
espletare nell'ambito di una complessiva attività di
prevenzione e repressione di natura prevalentemente
amministrativa, contiene diverse lacune ed incongruenze che
limitano, nei fatti, la possibilità di un efficace esercizio
delle funzioni sopra richiamate.
A nostro avviso la legge-quadro sull'ordinamento della
polizia municipale (legge 7 marzo 1986, n. 65) dovrebbe,
infatti, prevedere una norma ad hoc che disciplini gli
strumenti e gli accessori di cui devono essere dotati coloro
che svolgono funzioni di polizia municipale nell'espletamento
dei loro compiti. L'interpretazione corrente del disposto
dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge-quadro, in base
al quale la possibilità per gli addetti al servizio di polizia
municipale, di portare, senza licenza, le armi di cui possono
essere dotati viene intesa come limitata alle sole armi da
fuoco, si sostanzia in un implicito divieto all'uso dello
sfollagente e, con una lettura eccessivamente formale da parte
di alcune Amministrazioni locali, di tutti gli strumenti che
presentano caratteristiche tali da poter essere, agli
sfollagente, anche solo lontanamente accostati. L'assurda
conseguenza è che gli addetti al servizio di polizia
municipale sono dotati della sola arma da fuoco (pistola a
tamburo o semiautomatica), che si è rivelata uno strumento di
offesa assolutamente sproporzionato alla funzione di
autodifesa nel corso dello svolgimento del loro servizio,
lasciando gli stessi privi di armi esclusivamente ed
efficacemente difensive.
La presente proposta di legge si muove proprio in questo
senso, introducendo una norma apposita relativa ai mezzi e
agli strumenti operativi di cui devono essere dotati gli
addetti al servizio di polizia municipale, con una
particolareggiata descrizione dei materiali e delle dimensioni
della "mazzetta di segnalazione", al fine di evitare ulteriori
dubbi interpretativi e confusioni con lo sfollagente e, nel
contempo, di conferire loro un efficace, seppure eventuale,
strumento di difesa.
E' poi particolarmente importante che nella citata
legge-quadro venga fatto un esplicito riferimento agli altri
mezzi operativi di difesa indubbiamente molto più efficaci, di
cui devono poter disporre gli addetti al servizio di polizia
municipale, quali i "dissuasori elettrici" e le "bombolette
contenenti spray urticante".