XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2799-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2799 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

NARO, Relatore.



Allegato


          L'Accordo sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti tra Italia ed Armenia è inteso a creare un favorevole quadro giuridico per gli imprenditori italiani che intendono effettuare investimenti in Armenia e dovrebbe favorire una più intensa cooperazione economica tra i due Paesi.
          L'Accordo prevede una serie di garanzie che vanno a completare l'evoluzione legislativa che ha avuto e sta avendo luogo in Armenia nei confronti degli investimenti stranieri.
          In particolare, i punti di maggiore interesse trattati dall'Accordo riguardano:

              la garanzia, per gli investimenti effettuati da investitori di ciascuno dei due Paesi sul territorio dell'altro, e dell'astensione dall'adozione di provvedimenti ingiustificati e discriminatori (articolo 2); in ogni caso è assicurata la concessione agli stessi investitori di un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori del Paese ospite o a quelli di Paesi terzi (articolo 3);

              la garanzia per l'investitore di un immediato, adeguato ed effettivo risarcimento in caso di nazionalizzazione o esproprio (articolo 5), e di un trattamento, in caso di danni derivanti da guerre o eventi simili, non meno favorevole di quello previsto per gli investitori di Paesi terzi e simile a quello concesso ai cittadini del Paese ove l'investimento è stato effettuato (articolo 4);

              la libera trasferibilità delle somme derivanti dagli investimenti, delle somme spettanti in caso di disinvestimento, delle remunerazioni e spettanze per attività e servizi prestati (articolo 6);

              la previsione di procedure arbitrali in caso di controversie sia tra la Parte contraente e gli investitori dell'altra Parte contraente, sia tra le Parti contraenti in merito all'applicazione ed interpretazione del presente Accordo (articoli 9 e 10).

          L'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto, oltre a consentire una più stretta collaborazione industriale tra i due Paesi, dovrebbe favorire l'incremento dell'interscambio commerciale.
          L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.
          Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
          Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali dannni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.
          D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con gli stanziamenti previsti per le liti ed arbitraggi nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
          Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necesaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.362.




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