XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2799-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2799 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
NARO, Relatore.
Allegato
L'Accordo sulla promozione e reciproca protezione degli
investimenti tra Italia ed Armenia è inteso a creare un
favorevole quadro giuridico per gli imprenditori italiani che
intendono effettuare investimenti in Armenia e dovrebbe
favorire una più intensa cooperazione economica tra i due
Paesi.
L'Accordo prevede una serie di garanzie che vanno a
completare l'evoluzione legislativa che ha avuto e sta avendo
luogo in Armenia nei confronti degli investimenti
stranieri.
In particolare, i punti di maggiore interesse trattati
dall'Accordo riguardano:
la garanzia, per gli investimenti effettuati da
investitori di ciascuno dei due Paesi sul territorio
dell'altro, e dell'astensione dall'adozione di provvedimenti
ingiustificati e discriminatori (articolo 2); in ogni caso è
assicurata la concessione agli stessi investitori di un
trattamento non meno favorevole di quello accordato agli
investitori del Paese ospite o a quelli di Paesi terzi
(articolo 3);
la garanzia per l'investitore di un immediato, adeguato
ed effettivo risarcimento in caso di nazionalizzazione o
esproprio (articolo 5), e di un trattamento, in caso di danni
derivanti da guerre o eventi simili, non meno favorevole di
quello previsto per gli investitori di Paesi terzi e simile a
quello concesso ai cittadini del Paese ove l'investimento è
stato effettuato (articolo 4);
la libera trasferibilità delle somme derivanti dagli
investimenti, delle somme spettanti in caso di
disinvestimento, delle remunerazioni e spettanze per attività
e servizi prestati (articolo 6);
la previsione di procedure arbitrali in caso di
controversie sia tra la Parte contraente e gli investitori
dell'altra Parte contraente, sia tra le Parti contraenti in
merito all'applicazione ed interpretazione del presente
Accordo (articoli 9 e 10).
L'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto, oltre a
consentire una più stretta collaborazione industriale tra i
due Paesi, dovrebbe favorire l'incremento dell'interscambio
commerciale.
L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del
bilancio dello Stato né incide, modificandoli, su leggi o
regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre
all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di
esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.
Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai
nostri operatori il trattamento più favorevole previsto
nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di
eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non
sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di
tali dannni, si provvede con legge speciale che viene emanata
in occasione del singolo evento.
D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle
controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il
ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto
eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale
arbitrale, si provvede con gli stanziamenti previsti per le
liti ed arbitraggi nello stato di previsione della spesa del
Ministero della giustizia.
Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato e, pertanto, non si rende necesaria la relazione tecnica
di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5
agosto 1978, n.468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23
agosto 1988, n.362.