XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2790




        Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese circa 130 mila alunni disabili frequentano la scuola pubblica nei suoi vari ordini e gradi. Una parte di questi, pur adempiendo all'obbligo scolastico, così come previsto dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9, non riesce sempre ad acquisire le conoscenze necessarie a superare l'esame di terza media. Per questo motivo l'articolo 1, comma 4, della medesima legge prevede in questi casi il rilascio di un attestato che ha valore di credito formativo.
        Il mancato conseguimento del diploma non significa che la persona disabile non abbia acquisito abilità ed un grado di integrazione sociale tali da consertirgli di aspirare ad un lavoro. Anzi, l'esperienza di questi anni ci dice che molti giovani, anche con insufficienza mentale, formati professionalmente, hanno dimostrato reali capacità di lavoro in attività adatte alle loro possibilità e condizioni.
        Equiparare, ai soli fini del collocamento al lavoro, tale attestato al diploma di scuola media consentirebbe di superare ingiustificati ostacoli nell'accesso di persone disabili al lavoro, in particolare nell'ambito della pubblica amministrazione, fermo restando naturalmente l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni richieste.




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