XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2790
Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese circa 130 mila
alunni disabili frequentano la scuola pubblica nei suoi vari
ordini e gradi. Una parte di questi, pur adempiendo
all'obbligo scolastico, così come previsto dalla legge 20
gennaio 1999, n. 9, non riesce sempre ad acquisire le
conoscenze necessarie a superare l'esame di terza media. Per
questo motivo l'articolo 1, comma 4, della medesima legge
prevede in questi casi il rilascio di un attestato che ha
valore di credito formativo.
Il mancato conseguimento del diploma non significa che la
persona disabile non abbia acquisito abilità ed un grado di
integrazione sociale tali da consertirgli di aspirare ad un
lavoro. Anzi, l'esperienza di questi anni ci dice che molti
giovani, anche con insufficienza mentale, formati
professionalmente, hanno dimostrato reali capacità di lavoro
in attività adatte alle loro possibilità e condizioni.
Equiparare, ai soli fini del collocamento al lavoro, tale
attestato al diploma di scuola media consentirebbe di superare
ingiustificati ostacoli nell'accesso di persone disabili al
lavoro, in particolare nell'ambito della pubblica
amministrazione, fermo restando naturalmente l'accertamento
dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni richieste.