XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2772
Onorevoli Colleghi! - La localita Sugliani, ubicata
nell'alta valle Uzzone, costituisce una lingua di territorio
ligure incuneata tra i comuni piemontesi di Castelletto Uzzone
e Grottasecca. I cittadini della località medesima da decenni
patiscono una situazione di scollamento sociale ed
amministrativo nei confronti del capoluogo Dego. La loro
identità culturale ha sempre storicamente avuto come punto di
riferimento la valle Uzzone.
Le attività lavorative, la fruizione dei servizi sociali,
ivi compreso quello scolastico, fanno capo ai limitrofi comuni
piemontesi.
Con una petizione del 27 aprile 1997, firmata da tutti i
residenti ed indirizzata ai due comuni interessati, è stata
richiesta una modifica territoriale volta a sanare questa
situazione.
L'atto ha dato avvio ad un procedimento formale: il 17
giugno 1997 il comune di Castelletto Uzzone accoglieva
l'istanza, con delibera numero 13. A sua volta il comune di
Dego, con delibera numero 25 del 28 giugno 1997, esprimeva
parere favorevole alla cessione, dando atto che con successivo
provvedimento sarebbe stata individuata la porzione di
territorio oggetto di modifica.
Il 27 agosto 1997 (protocollo numero 1665) la
deliberazione del consiglio comunale di Castelletto Uzzone
veniva inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Ministro dell'interno, ai presidenti delle regioni Piemonte e
Liguria, nonché delle province di Savona e di Cuneo.
Successivamente è stata redatta, da parte dell'ufficio
tecnico del comune di Castelletto Uzzone, la cartografia per
l'esatta individuazione del territorio interessato; la
proposta cartografica è stata approvata dal comune di Dego con
delibera numero 28 del 28 settembre 2000 e dal comune di
Castelletto Uzzone con delibera numero 3 del 9 febbraio
2001.
Esaurita la fase procedimentale di competenza delle
amministrazioni comunali interessate, si attendono a breve i
pareri da parte dei competenti organi provinciali e
regionali.
Tuttavia il mutamento dei confini dovrà essere effettuato
con legge dello Stato, non potendosi ricorrere alle previsioni
dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, in quanto si tratta di modifica territoriale tra regioni
diverse.