XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2769
Onorevoli Colleghi! - Nel quadro degli interventi
normativi e dei progetti di legge presentati allo scopo di
contrastare più efficacemente il fenomeno dell'aumento delle
vittime della strada, attraverso l'inasprimento delle sanzioni
applicabili nonché l'introduzione di nuove disposizioni sia di
carattere penale - quale il reato di "omissione di soccorso" -
che di carattere processuale, sia civile che penale, tese ad
accelerare lo svolgimento dei processi aventi per oggetto tali
fattispecie, appare necessario procedere ad una revisione di
quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice
di pace, a norma della delega contenuta nella legge 24
novembre 1999, n. 468, relativamente all'articolo 590 del
codice penale, il quale disciplina il reato di lesioni
personali colpose, espressamente sancendo l'aggravamento di
pena, al terzo comma "se i fatti di cui al precedente
capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro (...)".
Il sopracitato decreto legislativo n. 274 del 2000,
invero, all'articolo 4, comma 1, lettera a) include tra
i reati di competenza del giudice di pace i delitti consumati
o tentati previsti dall'articolo "590, limitatamente alle
fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione
delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei
fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o
che abbiano determinato una malattia professionale, quando,
nei casi anzidetti derivi una malattia di durata superiore a
venti giorni (...)".
Quanto alle sanzioni applicabili dal giudice di pace,
devesi considerare che, come previsto dal titolo II del
decreto legislativo n. 274 del 2000 (articoli 52 e seguenti),
con riferimento ai reati diversi da quelli per i quali è
prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, è prevista
la possibilità di applicare, in alternativa alla pena
pecuniaria, la pena della permanenza domiciliare ovvero la
pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo che varia,
in relazione all'entità della pena edittale, da dieci giorni a
tre mesi, da venti giorni a sei mesi, da un mese a sei
mesi.
Pertanto, nella fattispecie prevista dall'articolo 590,
terzo comma, del codice penale, relativamente ai fatti
commessi con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, la pena applicabile dal giudice di
pace, per le lesioni gravi, è solamente quella della pena
pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire cinque
milioni, e per le lesioni gravissime, risulta essere la
predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza
domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del
lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a
tre mesi.
Quanto alla pena del lavoro di pubblica utilità, inoltre,
l'articolo 54 del medesimo decreto legislativo chiarisce che
può essere applicata solo su richiesta dell'imputato e che
consiste nella prestazione di attività non retribuita in
favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le
regioni, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza
sociale e di volontariato, nell'ambito della provincia in cui
risiede il condannato, mediante la prestazione di non più di
sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi
che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di
famiglia e di salute del condannato medesimo.
Ciò posto, tale normativa sanzionatoria vigente per i
delitti di lesione colposa commessi con violazione delle norme
relative al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) risultano in stridente contrasto con i
citati emanati e proponendi interventi normativi mirati ad
affrontare e a contrastare rigorosamente l'allarmante ed
inaccettabile fenomeno dell'aumento delle vittime della
strada.
Pertanto, al fine di ovviare alle esposte conseguenze
derivanti dalla devoluzione del reato in esame al giudice di
pace - anche nell'ottica di un'eventuale modifica
dell'articolo 590, terzo comma, del codice penale, quanto ai
delitti commessi con violazione delle norme sulla circolazione
stradale nel senso di un loro inasprimento sanzionatorio -
occorre trasferire al tribunale la competenza per il delitto
predetto, così consentendo di irrogare al condannato le
ordinarie sanzioni penali.