XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2769




        Onorevoli Colleghi! - Nel quadro degli interventi normativi e dei progetti di legge presentati allo scopo di contrastare più efficacemente il fenomeno dell'aumento delle vittime della strada, attraverso l'inasprimento delle sanzioni applicabili nonché l'introduzione di nuove disposizioni sia di carattere penale - quale il reato di "omissione di soccorso" - che di carattere processuale, sia civile che penale, tese ad accelerare lo svolgimento dei processi aventi per oggetto tali fattispecie, appare necessario procedere ad una revisione di quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma della delega contenuta nella legge 24 novembre 1999, n. 468, relativamente all'articolo 590 del codice penale, il quale disciplina il reato di lesioni personali colpose, espressamente sancendo l'aggravamento di pena, al terzo comma "se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (...)".
        Il sopracitato decreto legislativo n. 274 del 2000, invero, all'articolo 4, comma 1, lettera a) include tra i reati di competenza del giudice di pace i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo "590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, quando, nei casi anzidetti derivi una malattia di durata superiore a venti giorni (...)".
        Quanto alle sanzioni applicabili dal giudice di pace, devesi considerare che, come previsto dal titolo II del decreto legislativo n. 274 del 2000 (articoli 52 e seguenti), con riferimento ai reati diversi da quelli per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, è prevista la possibilità di applicare, in alternativa alla pena pecuniaria, la pena della permanenza domiciliare ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo che varia, in relazione all'entità della pena edittale, da dieci giorni a tre mesi, da venti giorni a sei mesi, da un mese a sei mesi.
        Pertanto, nella fattispecie prevista dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, relativamente ai fatti commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la pena applicabile dal giudice di pace, per le lesioni gravi, è solamente quella della pena pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire cinque milioni, e per le lesioni gravissime, risulta essere la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi.
        Quanto alla pena del lavoro di pubblica utilità, inoltre, l'articolo 54 del medesimo decreto legislativo chiarisce che può essere applicata solo su richiesta dell'imputato e che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato, mediante la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato medesimo.
        Ciò posto, tale normativa sanzionatoria vigente per i delitti di lesione colposa commessi con violazione delle norme relative al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) risultano in stridente contrasto con i citati emanati e proponendi interventi normativi mirati ad affrontare e a contrastare rigorosamente l'allarmante ed inaccettabile fenomeno dell'aumento delle vittime della strada.
        Pertanto, al fine di ovviare alle esposte conseguenze derivanti dalla devoluzione del reato in esame al giudice di pace - anche nell'ottica di un'eventuale modifica dell'articolo 590, terzo comma, del codice penale, quanto ai delitti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale nel senso di un loro inasprimento sanzionatorio - occorre trasferire al tribunale la competenza per il delitto predetto, così consentendo di irrogare al condannato le ordinarie sanzioni penali.




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