XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2756
Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni le innumerevoli
disquisizioni sul sistema pensionistico italiano hanno
lasciato intravedere la sua inadeguatezza a soddisfare le
esigenze dei lavoratori in una prospettiva di equa
compensazione tra le esigenze di uno Stato sociale e le giuste
rivalse di coloro che nell'arco di una intera vita lavorativa
hanno destinato una parte ingente delle proprie entrate
finanziarie all'ente pensionistico. Le varie modifiche
legislative che nel corso degli anni si sono susseguite, sia
per risolvere l'annoso problema dei mancati equilibri
nell'assegnazione delle pensioni (basti pensare alle
baby pensioni che hanno gravato pesantemente sulle
finanze dell'Istituto nazionale di previdenza sociale) sia per
snellire un sistema troppo ampolloso e di difficile controllo,
non sono riuscite a raggiungere gli sperati risultati. A
causa, infatti, di reiterate gestioni sperequative della spesa
pensionistica, il contribuente italiano, oltre a vivere
l'incertezza in merito alla effettiva quantizzazione della
propria pensione, si trova nell'anomala situazione di chi
guarda altri soggetti usufruire di privilegi pagati con le
proprie contribuzioni.
A salire sul banco degli imputati è il comma 11
dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, che prevede per il lavoratore
extracomunitario che abbia versato regolari contributi
all'ente pensionistico, la possibilità di vedersi liquidare
quanto dato con una maggiorazione annua del 5 per cento. In
pratica, un lavoratore extracomunitario che, ipoteticamente,
abbia prestato attività lavorativa dal 1990 al 2000,
percependo uno stipendio variabile nel tempo da 26 a 32
milioni di lire, come riscatto di quanto versato, ha percepito
dall'ente pensionistico una somma pari a 100 milioni di
lire.
Senza in alcun modo volere ledere i diritti di un
lavoratore che ha prestato regolarmente la sua opera
lavorativa nel nostro Paese, non è di facile comprensione
capire né le ragioni che stanno alla base di questo
"privilegio", né come spiegare al contribuente italiano per
quale motivo egli in nessun caso può chiedere la liquidazione
anticipata dei contributi pensionistici.
Il paradosso è che mentre una vasta parte della
popolazione italiana, specialmente quella femminile che per
motivi familiari spesso decide di interrompere l'attività
lavorativa, si trova ad aver versato dieci, quindici, venti
anni di contributi senza alla fine raggiungere gli anni di
contribuzione minima per aver diritto ad una pensione, il
cittadino extracomunitario dopo solo cinque anni di prestata
attività non solo può chiedere la liquidazione delle sue
prestazioni, ma riceve anche un "bonus"!
L'inopportunità e la pretestuosità di tale provvedimento
si evince in modo chiaro anche avendo riguardo alla
legislazione degli altri Paesi europei che sono ben lontani
dal concedere sulle spalle dei propri contribuenti tali
privilegi ai cittadini extracomunitari. Non è un caso,
infatti, che in Germania i lavoratori extracomunitari possono
vantare un proprio diritto pensionistico non prima di aver
raggiunto i sessantacinque anni di età; ancora più rigide le
normative di Francia e Inghilterra che non prevedono la
facoltà per il lavoratore extracomunitario di riavere i
contributi versati una volta ritornati nel Paese d'origine.
Per tutti questi motivi, partendo dalla considerazione che
il riscatto per gli extracomunitari rischia di fare tracollare
le già difficili finanze dell'ente pensionistico italiano, si
chiede di abrogare tale normativa.