XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2756




        Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni le innumerevoli disquisizioni sul sistema pensionistico italiano hanno lasciato intravedere la sua inadeguatezza a soddisfare le esigenze dei lavoratori in una prospettiva di equa compensazione tra le esigenze di uno Stato sociale e le giuste rivalse di coloro che nell'arco di una intera vita lavorativa hanno destinato una parte ingente delle proprie entrate finanziarie all'ente pensionistico. Le varie modifiche legislative che nel corso degli anni si sono susseguite, sia per risolvere l'annoso problema dei mancati equilibri nell'assegnazione delle pensioni (basti pensare alle baby pensioni che hanno gravato pesantemente sulle finanze dell'Istituto nazionale di previdenza sociale) sia per snellire un sistema troppo ampolloso e di difficile controllo, non sono riuscite a raggiungere gli sperati risultati. A causa, infatti, di reiterate gestioni sperequative della spesa pensionistica, il contribuente italiano, oltre a vivere l'incertezza in merito alla effettiva quantizzazione della propria pensione, si trova nell'anomala situazione di chi guarda altri soggetti usufruire di privilegi pagati con le proprie contribuzioni.
        A salire sul banco degli imputati è il comma 11 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che prevede per il lavoratore extracomunitario che abbia versato regolari contributi all'ente pensionistico, la possibilità di vedersi liquidare quanto dato con una maggiorazione annua del 5 per cento. In pratica, un lavoratore extracomunitario che, ipoteticamente, abbia prestato attività lavorativa dal 1990 al 2000, percependo uno stipendio variabile nel tempo da 26 a 32 milioni di lire, come riscatto di quanto versato, ha percepito dall'ente pensionistico una somma pari a 100 milioni di lire.
        Senza in alcun modo volere ledere i diritti di un lavoratore che ha prestato regolarmente la sua opera lavorativa nel nostro Paese, non è di facile comprensione capire né le ragioni che stanno alla base di questo "privilegio", né come spiegare al contribuente italiano per quale motivo egli in nessun caso può chiedere la liquidazione anticipata dei contributi pensionistici.
        Il paradosso è che mentre una vasta parte della popolazione italiana, specialmente quella femminile che per motivi familiari spesso decide di interrompere l'attività lavorativa, si trova ad aver versato dieci, quindici, venti anni di contributi senza alla fine raggiungere gli anni di contribuzione minima per aver diritto ad una pensione, il cittadino extracomunitario dopo solo cinque anni di prestata attività non solo può chiedere la liquidazione delle sue prestazioni, ma riceve anche un "bonus"!
        L'inopportunità e la pretestuosità di tale provvedimento si evince in modo chiaro anche avendo riguardo alla legislazione degli altri Paesi europei che sono ben lontani dal concedere sulle spalle dei propri contribuenti tali privilegi ai cittadini extracomunitari. Non è un caso, infatti, che in Germania i lavoratori extracomunitari possono vantare un proprio diritto pensionistico non prima di aver raggiunto i sessantacinque anni di età; ancora più rigide le normative di Francia e Inghilterra che non prevedono la facoltà per il lavoratore extracomunitario di riavere i contributi versati una volta ritornati nel Paese d'origine.
        Per tutti questi motivi, partendo dalla considerazione che il riscatto per gli extracomunitari rischia di fare tracollare le già difficili finanze dell'ente pensionistico italiano, si chiede di abrogare tale normativa.




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