XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2752




        Onorevoli Colleghi! - I contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti vanno attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco della vigenza contrattuale.
        Dal 1^ gennaio 1994 al 1^ ottobre 1995, al contrario, i pensionati dell'allora Ente poste italiane si trovarono estromessi da tali benefìci. La decisione assunta dalle organizzazioni sindacali di categoria di escludere la cosiddetta "vigenza contrattuale" fu figlia di un clima tipico di quegli anni e di una fase di generale rinnovo dei contratti di lavoro del settore pubblico. Ma mentre nella generalità dei contratti la vigenza contrattuale fu garantita, nel contratto dei postelegrafonici essa fu sacrificata con grave iniquità per i lavoratori coinvolti. Questo ha causato un fatto riprovevole: solo un numero limitato di postelegrafonici in quiescenza, interessati da un determinato arco temporale, non ha usufruito sulla buonuscita e sulla pensione degli incrementi stipendiali concessi in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
        Appare dunque necessario risolvere questa vertenza che appare una discriminazione, procedendo quindi al ricalcolo del trattamento di pensione con la considerazione anche degli incrementi retributivi cadenzati in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e nell'ambito dell'arco di valenza del contratto.




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