XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2752
Onorevoli Colleghi! - I contratti collettivi nazionali
di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che
i miglioramenti vanno attribuiti integralmente a tutti i
lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco della vigenza
contrattuale.
Dal 1^ gennaio 1994 al 1^ ottobre 1995, al contrario, i
pensionati dell'allora Ente poste italiane si trovarono
estromessi da tali benefìci. La decisione assunta dalle
organizzazioni sindacali di categoria di escludere la
cosiddetta "vigenza contrattuale" fu figlia di un clima tipico
di quegli anni e di una fase di generale rinnovo dei contratti
di lavoro del settore pubblico. Ma mentre nella generalità dei
contratti la vigenza contrattuale fu garantita, nel contratto
dei postelegrafonici essa fu sacrificata con grave iniquità
per i lavoratori coinvolti. Questo ha causato un fatto
riprovevole: solo un numero limitato di postelegrafonici in
quiescenza, interessati da un determinato arco temporale, non
ha usufruito sulla buonuscita e sulla pensione degli
incrementi stipendiali concessi in epoca successiva alla
cessazione del rapporto di lavoro.
Appare dunque necessario risolvere questa vertenza che
appare una discriminazione, procedendo quindi al ricalcolo del
trattamento di pensione con la considerazione anche degli
incrementi retributivi cadenzati in epoca successiva alla
cessazione del rapporto di lavoro e nell'ambito dell'arco di
valenza del contratto.