XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2750
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 79 della Costituzione
prevede al primo comma che "L'amnistia e l'indulto sono
concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella
votazione finale".
Prima della riforma costituzionale del 1992 (legge
costituzionale 6 marzo 1992, n. 1) i provvedimenti di clemenza
a carattere generale venivano concessi dal Presidente della
Repubblica su delega del Parlamento.
Poiché del potere di amnistia e indulto si è fatto in
passato un uso eccessivo (soprattutto per ridurre il carico
degli uffici giudiziari penali e per ridurre il
sovraffollamento delle carceri), il legislatore
costituzionale, con una risposta di tipo chiaramente
"emergenziale", ha voluto concentrare tale potere
integralmente nelle mani del Parlamento, escludendo ogni
intervento di altri organi, ed ha reso, in tale modo, più
difficile l'approvazione della legge di concessione prevedendo
una maggioranza aggravata.
Si è così introdotta una revisione costituzionale che
prevede un quoziente inesistente per qualunque altra materia
in Costituzione, compresa quella della stessa revisione
costituzionale, e cioè i voti dei due terzi dei componenti di
ciascuna Camera per ogni singolo articolo e per il voto
finale. Soltanto per tale norma è stato introdotto questo
quorum particolare, che ha portato a far sì che mai più
si sono potute emanare leggi in materia.
Pertanto, prevedere dei requisiti di maggioranze così
qualificate, tali da rendere sostanzialmente vana una norma
costituzionale che si mantiene solo formalmente in vita,
rischia di apparire solo una forma di "ipocrisia"
costituzionale.
Il progetto di legge costituzionale presentato alle Camere
dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali
(cosiddetta "Bicamerale"), istituita con la legge
costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, supportata da larghi
consensi di tutti gli schieramenti, prevedeva per questa
materia una maggioranza qualificata, che non è quella delle
leggi ordinarie ma quella della maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera.
La modifica proposta, e cioè quella della maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera, è tale da rendere
necessaria in Parlamento una sufficiente, adeguata convinzione
e vastità di consensi, senza però indurre alla surrettizia
vanificazione degli istituti dell'amnistia e dell'indulto, pur
costituzionalmente previsti.
L'articolo unico in esame propone, pertanto, che
l'amnistia e l'indulto siano concessi con legge deliberata a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Si
propone, quindi, una disciplina dell'amnistia e dell'indulto
che recuperando integralmente la proposta di modifica
costituzionale introdotta nel 1997 dalla Commissione
"Bicamerale" - modifichi la formulazione dell'articolo 79
della Costituzione vigente (che detta le norme in vigore sulla
materia), in particolare per quanto riguarda il quorum
necessario per l'approvazione delle leggi di amnistia e di
indulto.