XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2750




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 79 della Costituzione prevede al primo comma che "L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale".
        Prima della riforma costituzionale del 1992 (legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1) i provvedimenti di clemenza a carattere generale venivano concessi dal Presidente della Repubblica su delega del Parlamento.
        Poiché del potere di amnistia e indulto si è fatto in passato un uso eccessivo (soprattutto per ridurre il carico degli uffici giudiziari penali e per ridurre il sovraffollamento delle carceri), il legislatore costituzionale, con una risposta di tipo chiaramente "emergenziale", ha voluto concentrare tale potere integralmente nelle mani del Parlamento, escludendo ogni intervento di altri organi, ed ha reso, in tale modo, più difficile l'approvazione della legge di concessione prevedendo una maggioranza aggravata.
        Si è così introdotta una revisione costituzionale che prevede un quoziente inesistente per qualunque altra materia in Costituzione, compresa quella della stessa revisione costituzionale, e cioè i voti dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera per ogni singolo articolo e per il voto finale. Soltanto per tale norma è stato introdotto questo quorum particolare, che ha portato a far sì che mai più si sono potute emanare leggi in materia.
        Pertanto, prevedere dei requisiti di maggioranze così qualificate, tali da rendere sostanzialmente vana una norma costituzionale che si mantiene solo formalmente in vita, rischia di apparire solo una forma di "ipocrisia" costituzionale.
        Il progetto di legge costituzionale presentato alle Camere dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (cosiddetta "Bicamerale"), istituita con la legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, supportata da larghi consensi di tutti gli schieramenti, prevedeva per questa materia una maggioranza qualificata, che non è quella delle leggi ordinarie ma quella della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
        La modifica proposta, e cioè quella della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, è tale da rendere necessaria in Parlamento una sufficiente, adeguata convinzione e vastità di consensi, senza però indurre alla surrettizia vanificazione degli istituti dell'amnistia e dell'indulto, pur costituzionalmente previsti.
        L'articolo unico in esame propone, pertanto, che l'amnistia e l'indulto siano concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Si propone, quindi, una disciplina dell'amnistia e dell'indulto che recuperando integralmente la proposta di modifica costituzionale introdotta nel 1997 dalla Commissione "Bicamerale" - modifichi la formulazione dell'articolo 79 della Costituzione vigente (che detta le norme in vigore sulla materia), in particolare per quanto riguarda il quorum necessario per l'approvazione delle leggi di amnistia e di indulto.




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