XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2743




        Onorevoli Colleghi! - Il 1^ agosto 2000 è entrata in vigore la nuova organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo, che comporta l'adozione di una serie di norme da parte dei singoli Paesi membri.
        La normativa nazionale risale - principalmente - al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, al quale hanno fatto seguito una serie di provvedimenti che rendono oltremodo complessa tutta la materia.
        Anche il sistema delle sanzioni è diventato, negli anni, molto complesso e, in taluni casi, inapplicabile, sia per il sovrapporsi di norme, sia per l'eccessiva onerosità delle sanzioni stesse, anche per infrazioni di lievi entità.
        Pertanto, al fine di rendere più adeguate le disposizioni normative nazionali alla nuova organizzazione comune di mercato e di rendere più efficaci le azioni di controllo, si è provveduto a redigere la presente proposta di legge, che introduce anche una serie di semplificazioni.
        Il capo I della proposta di legge (dall'articolo 1 all'articolo 8), reca le definizioni e la disciplina della produzione dei mosti e dei vini.
        Le modifiche più importanti rispetto alla legislazione vigente riguardano la possibilità di detenere anidride carbonica (articolo 3) negli stabilimenti di produzione di vini spumanti e di vini frizzanti a seguito di autorizzazione all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressioni frodi (ICRF), nella quale saranno indicate le prescrizioni volte a prevenire ogni abuso. Lo stesso articolo prevede il divieto di produrre e detenere nello stesso stabilimento spumanti naturali e spumanti gassificati.
        L'articolo 4 consente la possibilità di preparare vini o bevande a base di vino negli stessi stabilimenti ove si estraggono vini o mosti nei quali non è consentito l'impiego di sostanze particolari quali il saccarosio o gli aromi; ciò in analogia con quanto previsto attualmente per i vini spumanti. Tale possibilità è subordinata ad una semplice dichiarazione preventiva delle lavorazioni, da inviare all'ufficio competente per territorio dell'ICRF.
        L'articolo 5 prevede, al fine di prevenire frodi o abusi, il divieto di detenzione presso gli stabilimenti enologici di sostanze non ammesse nella produzione in forma, con talune deroghe, previste all'articolo 6, determinate dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
        L'articolo 7 prevede la possibilità di utilizzare i mosti d'uva con gradazione alcolometrica complessiva inferiore a quella naturale minima prevista dalla norma comunitaria, per la preparazione dei succhi d'uva, con la sola denuncia all'ufficio periferico dell'ICRF.
        L'articolo 8 prevede che sia il presidente della giunta regionale a determinare annualmente il periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni e semplifica le procedure per la elaborazione dei vini frizzanti o passiti.
        Il capo II regolamenta, con gli articoli da 9 a 14, il commercio dei mosti e dei vini.
        Il capo III disciplina i sottoprodotti della vinificazione e la produzione dell'aceto.
        L'articolo 16 chiarisce meglio le modalità e gli adempimenti per la denuncia dei vasi vinari e per le variazioni alla loro consistenza.
        Gli articoli da 17 a 27 disciplinano la materia degli aceti (denominazione, detenzione, produzione e imbottigliamento, registri di carico e scarico, eccetera).
        Il capo IV disciplina i prodotti per uso enologico.
        Il capo V fissa le disposizioni comuni.
        L'articolo 32 modifica la timbratura dei registri obbligatori per i produttori, importatori e commercianti di zucchero, da effettuare presso gli uffici periferici dell'ICRF e non più presso i comuni e stabilisce parziali modifiche per la tenuta degli stessi con il sistema meccanografico.
        L'articolo 34 stabilisce, che i dati delle dichiarazioni annuali di raccolta uve, di vinificazione, di giacenza e di denuncia ai fini delle rivendicazioni delle denominazioni di origine, siano resi disponibili a tutti gli organismi preposti ai controlli ed alla programmazione vitivinicola, ivi compresi i consorzi volontari di tutela riconosciuti.
        Il capo VI riguarda il sistema sanzionatorio.
        Le sanzioni sono suddivise per gruppi di possibili infrazioni:

            1) dall'articolo 35 all'articolo 37 per violazioni relative a norme sui vigneti;

            2) dall'articolo 38 all'articolo 56 per violazioni a norme sulle pratiche enologiche;

            3) dall'articolo 57 all'articolo 60 per violazioni a norme sui documenti, registri e dichiarazioni;

            4) dall'articolo 61 all'articolo 68 per violazioni a norme sulla presentazione e designazione.

        Nel proporre le sanzioni si è deciso di rapportarle alla gravità dell'infrazione, se in presenza o meno di possibile danno alla salute del consumatore, se in presenza di frode o di semplice infrazione di tipo amministrativo.
        In tali articoli si sono riviste anche le sanzioni previste dalla legge n. 164 del 1992 e quelle modificate dal decreto legislativo sulla depenalizzazione dei reati minori (decreto legislativo n. 507 del 1999). In particolare si è voluto proporre sanzioni crescenti per infrazioni rispettivamente relative all'ottenimento di vini ad indicazione geografica tipica, a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita.
        Il capo VII riporta disposizioni transitorie e finali, prevedendo, in particolare, la costituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali di una commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal regio decreto-legge n. 2033 del 1925, convertito dalla legge n. 562 del 1926, e la istituzione di un comitato di coordinamento per i servizi di controllo e di repressione delle frodi.




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