XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2738
Onorevoli Colleghi! - Le modifiche introdotte
dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 128 del 2001,
all'articolo 610 del codice di procedura penale hanno
determinato, nelle conseguenti applicazioni attuative, la
compressione massima delle garanzie di difesa innanzi al
supremo organo di legittimità. E' stata istituita una apposita
sezione della Corte di cassazione penale, espressamente
prevista dal novellato comma 1 del citato articolo 610,
competente ad esaminare i ricorsi giudicati inammissibili da
un ufficio ad hoc che procede ad un preliminare
esame.
L'ufficio è istituito preso la prima presidenza della
Corte e si avvale dell'opera di magistrati, espressamente
delegati dal presidente, i quali, rilevata la inammissibilità,
dispongono l'immediata trasmissione della impugnazione alla
sezione "speciale". Detta sezione - la settima - procede alla
trattazione dei ricorsi in camera di consiglio senza
l'intervento dei difensori, ai sensi dell'articolo 611 del
medesimo codice di procedura penale.
All'esito della udienza di trattazione il ricorso può
essere dichiarato inammissibile con ordinanza o, come molto
più raramente accade, può essere riassegnato alla sezione di
provenienza per la fissazione della data di trattazione del
ricorso in udienza pubblica.
La richiamata modifica dell'articolo 610 del codice di
procedura penale, che ha prodotto una profonda innovazione
nella disciplina delle deliberazioni preliminari alla
assegnazione dei ricorsi, si è rivelata assolutamente
inadeguata a garantire il rispetto delle garanzie difensive
nelle impugnazioni di legittimità.
La dichiarazione, venendo alle applicazioni pratiche che
hanno accompagnato il breve percorso attuativo della recente
modifica, è stata concepita in termini di assoluta ed
estremamente sintetica schematicità.
All'interno di moduli prestampati, infatti, a firma del
"consigliere delegato dal primo presidente" sono state barrate
caselle in corrispondenza delle quali si è indicato il
"perché" della rilevata inammissibilità. Naturalmente dette
motivazioni si sono rilevate incongrue, generiche e, comunque,
non idonee a caratterizzare il singolo ricorso esaminato. Su
alcuni moduli prestampati, si è "barrata", ad esempio, la
casella in corrispondenza della quale era scritto "basata su
motivi manifestamente infondati".
Diciture di tale fatta hanno esaurito la declaratoria di
preliminare inammissibilità e, conseguentemente, non hanno
consentito ai difensori né di interloquire né tantomeno di
leggere una adeguata censura di legittimità in ordine alla
impugnazione proposta.
Questo metodo utilizzato rappresenta la spia della
inadeguatezza della norma in oggetto a governare la delicata
materia.
Non possono l'esigenza di maggiore speditezza del
procedimento e la necessità di deflazione della imponente mole
di impugnazioni essere anteposte, con le richiamate modalità
applicative, alla primaria ed insopprimibile necessità di
garantire il diritto di difesa attraverso il controllo e la
verifica dei provvedimenti emessi in sede di legittimità.
E' necessario, pertanto, ristabilire un equilibrio nella
disciplina della declaratoria di inammissibilità idoneo a
contenere le richiamate esigenze di speditezza e deflazione
nei limiti di una compatibilità con l'intero assetto normativo
delle garanzie difensive.
Per tale ragione si è ritenuto inevitabile proporre un
intervento diretto a scongiurare la compressione massima di
garanzie senza tuttavia disconoscere l'importante innovazione
rappresentata dalla istituzione della sezione speciale.
Attraverso la presente proposta di legge, si prevede,
infatti, che il procedimento afferente la rilevata
inammissibilità della impugnazione sia seguito dalla
celebrazione della udienza, con la partecipazione dei
difensori e del procuratore generale. Sarà possibile, così,
rilevare preliminarmente l'inammissibilità della impugnazione
e disporre la trasmissione del relativo procedimento alla
sezione speciale che fisserà l'udienza di trattazione in
camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 127 del codice di
procedura penale.
La presente proposta di legge, dunque, è finalizzata a
conferire all'intero procedimento un più equilibrato rispetto
delle garanzie del contraddittorio, anche attraverso una
puntuale verifica del giudizio di inammissibilità,
preliminarmente espresso.