XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2738




        Onorevoli Colleghi! - Le modifiche introdotte dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 128 del 2001, all'articolo 610 del codice di procedura penale hanno determinato, nelle conseguenti applicazioni attuative, la compressione massima delle garanzie di difesa innanzi al supremo organo di legittimità. E' stata istituita una apposita sezione della Corte di cassazione penale, espressamente prevista dal novellato comma 1 del citato articolo 610, competente ad esaminare i ricorsi giudicati inammissibili da un ufficio ad hoc che procede ad un preliminare esame.
        L'ufficio è istituito preso la prima presidenza della Corte e si avvale dell'opera di magistrati, espressamente delegati dal presidente, i quali, rilevata la inammissibilità, dispongono l'immediata trasmissione della impugnazione alla sezione "speciale". Detta sezione - la settima - procede alla trattazione dei ricorsi in camera di consiglio senza l'intervento dei difensori, ai sensi dell'articolo 611 del medesimo codice di procedura penale.
        All'esito della udienza di trattazione il ricorso può essere dichiarato inammissibile con ordinanza o, come molto più raramente accade, può essere riassegnato alla sezione di provenienza per la fissazione della data di trattazione del ricorso in udienza pubblica.
        La richiamata modifica dell'articolo 610 del codice di procedura penale, che ha prodotto una profonda innovazione nella disciplina delle deliberazioni preliminari alla assegnazione dei ricorsi, si è rivelata assolutamente inadeguata a garantire il rispetto delle garanzie difensive nelle impugnazioni di legittimità.
        La dichiarazione, venendo alle applicazioni pratiche che hanno accompagnato il breve percorso attuativo della recente modifica, è stata concepita in termini di assoluta ed estremamente sintetica schematicità.
        All'interno di moduli prestampati, infatti, a firma del "consigliere delegato dal primo presidente" sono state barrate caselle in corrispondenza delle quali si è indicato il "perché" della rilevata inammissibilità. Naturalmente dette motivazioni si sono rilevate incongrue, generiche e, comunque, non idonee a caratterizzare il singolo ricorso esaminato. Su alcuni moduli prestampati, si è "barrata", ad esempio, la casella in corrispondenza della quale era scritto "basata su motivi manifestamente infondati".
        Diciture di tale fatta hanno esaurito la declaratoria di preliminare inammissibilità e, conseguentemente, non hanno consentito ai difensori né di interloquire né tantomeno di leggere una adeguata censura di legittimità in ordine alla impugnazione proposta.
        Questo metodo utilizzato rappresenta la spia della inadeguatezza della norma in oggetto a governare la delicata materia.
        Non possono l'esigenza di maggiore speditezza del procedimento e la necessità di deflazione della imponente mole di impugnazioni essere anteposte, con le richiamate modalità applicative, alla primaria ed insopprimibile necessità di garantire il diritto di difesa attraverso il controllo e la verifica dei provvedimenti emessi in sede di legittimità.
        E' necessario, pertanto, ristabilire un equilibrio nella disciplina della declaratoria di inammissibilità idoneo a contenere le richiamate esigenze di speditezza e deflazione nei limiti di una compatibilità con l'intero assetto normativo delle garanzie difensive.
        Per tale ragione si è ritenuto inevitabile proporre un intervento diretto a scongiurare la compressione massima di garanzie senza tuttavia disconoscere l'importante innovazione rappresentata dalla istituzione della sezione speciale.
        Attraverso la presente proposta di legge, si prevede, infatti, che il procedimento afferente la rilevata inammissibilità della impugnazione sia seguito dalla celebrazione della udienza, con la partecipazione dei difensori e del procuratore generale. Sarà possibile, così, rilevare preliminarmente l'inammissibilità della impugnazione e disporre la trasmissione del relativo procedimento alla sezione speciale che fisserà l'udienza di trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.
        La presente proposta di legge, dunque, è finalizzata a conferire all'intero procedimento un più equilibrato rispetto delle garanzie del contraddittorio, anche attraverso una puntuale verifica del giudizio di inammissibilità, preliminarmente espresso.




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