XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2703




        Onorevoli Colleghi! - 1. La razionalizzazione degli interventi giurisdizionali nella materia del diritto di famiglia e minorile si profila quale esigenza assolutamente indifferibile a fronte dell'attuale frammentazione che crea non poche difficoltà, indebolendo fortemente l'efficacia della tutela e spesso vanificandone la stessa reale effettività.
        Benché il progetto di un riordino delle competenze sia stato da tempo presente in numerose iniziative assunte nelle passate legislature, e ripreso anche in quella attuale, non è stato finora possibile dare esito a un disegno riformatore complessivo che congiunga la tutela giurisdizionale della famiglia con quella dei minori, unificando presso un unico organo di giustizia competenze che sono allo stato attribuite ad organi diversi e principalmente al tribunale per i minorenni, al tribunale ordinario e al giudice tutelare.
        Le sovrapposizioni e le contraddittorietà di una tale situazione determinano notevoli distonìe: basti pensare alle interferenze tra le statuizioni adottate dal giudice ordinario in tema di affidamento dei figli minori nei procedimenti di separazione personale fra i coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e le decisioni eventualmente assunte, nei confronti degli stessi soggetti, dal giudice minorile in materia di potestà genitoriale ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile.
        Del pari irragionevole è la separazione delle competenze sull'affidamento di figli minori di genitori separati o divorziati (attribuite al tribunale ordinario), da quelle di cui all'articolo 317-bis del codice civile relative all'affidamento dei minori nati da unioni naturali, allorquando la convivenza venga a cessare (devolute alla competenza funzionale del tribunale per i minorenni).
        Sebbene sia auspicabile, quale soluzione ottimale, la istituzione di un tribunale per la famiglia e per i minorenni che, includendo le competenze attuali del tribunale per i minorenni e dei tribunali ordinari, goda altresì di una propria autonomia funzionale e organizzativa, tuttavia, non sussistendo allo stato le condizioni che consentano di dare impulso ad un organo giudiziario così definito, anche in considerazione dell'iniziativa governativa (confrontare i disegni di leggi atto Camera n. 2517 e, per quanto riguarda la materia penale, atto Camera n. 2501), appare opportuna la istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minorenni presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di provincia o comunque aventi competenza sull'intero territorio provinciale (articoli 13 e 14 della proposta di legge). Appare, altresì, opportuna la istituzione di dette sezioni specializzate anche presso tribunali non aventi sede nei capoluoghi di provincia, né competenza sull'intero territorio provinciale, ove ciò sia giustificato dai criteri indicati nell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b).
        Ad esse vengono attribuite tutte le materie attualmente rientranti nelle competenze penale, civile e amministrativa, del tribunale per i minorenni, quelle attualmente assegnate al giudice tutelare e al tribunale ordinario in tema di rapporti di famiglia e di minori, nonché le altre controversie specificamente indicate (articolo 2). In tal modo, le sezioni specializzate si connotano decisamente quale giudice della persona e dello stato delle persone, includendosi in tale ottica unitaria e organica tutte le questioni attinenti alle relazioni familiari e alla condizione minorile.
        Le funzioni giurisdizionali in grado di appello sono svolte dalle sezioni per la famiglia e i minori di corte d'appello, alle quali, nel solco dell'esperienza peraltro già realizzata, saranno attribuiti tutti gli affari trattati in primo grado dalle sezioni specializzate dei tribunali, ivi compresi quelli attinenti alla materia penale e relativi ai procedimenti a carico di imputati minorenni (articolo 6).
        Ovviamente, il trasferimento alle sezioni specializzate delle competenze allo stato esercitate dal tribunale per i minorenni e dalla sezione per i minorenni della corte d'appello comporta la soppressione dei detti organi giudiziari, disposta dall'articolo 14, che detta altresì le norme transitorie per il trasferimento degli affari pendenti dinanzi ad essi una volta definita la fase di attuazione della riforma ordinamentale in oggetto.
        Del pari vengono soppresse le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni (articolo 14) e le funzioni dalle stesse attualmente esercitate sono attribuite alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, sedi delle sezioni specializzate, costituendosi nel loro ambito un ufficio specializzato per la famiglia e per i minori (articolo 5).
        Parallelamente, le funzioni di pubblico ministero presso le sezioni di secondo grado saranno svolte da uno o più magistrati della procura generale presso la corte d'appello (articolo 7).

        2. Per quanto attiene ai profili ordinamentali, la proposta di legge, nel prevedere la istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minorenni, assume, come punti qualificanti, i seguenti fondamentali criteri:
                a) Effettiva specializzazione, con conseguente esclusività delle funzioni, salvo il caso di applicazione o supplenza ad altri uffici giudiziari dei magistrati addetti per casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio, giusta quanto attualmente già previsto per i magistrati dei tribunali per i minorenni dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (articolo 1, comma 2, e articolo 5, comma 2, per i magistrati del pubblico ministero).
        Per ovvie ragioni di equa distribuzione del carico di lavoro e di funzionalità, per le sezioni specializzate delle corti d'appello è stabilito, in luogo dell'esclusività delle funzioni, che alle stesse possano essere assegnati anche altri affari in materia civile, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle materie rientranti nella loro competenza funzionale.
        L'effettiva specializzazione - che richiede irrinunciabilmente l'esercizio delle funzioni in via esclusiva perché, al contrario, la promiscuità rischierebbe di rendere assolutamente marginali le competenze attinenti alla materie in esame e dunque puramente formale la tutela giurisdizionale in un ambito di particolare delicatezza nel quale la domanda di giustizia è sia qualitativamente che quantitativamente assai rilevante - l'effettiva specializzazione è qualificata dai criteri di assegnazione dei magistrati togati alle sezioni specializzate (articolo 3) e dalla presenza nei collegi giudicanti, nelle materie penale, amministrativa, e in quella civile per tutti i casi che riguardino i diritti e la condizione personale dei minorenni, di un giudice onorario <articolo 4, comma 2, lettera a)>.
        La positiva esperienza realizzata dai tribunali per i minorenni attraverso l'integrazione dei saperi nei collegi giudicanti merita di essere valorizzata ed anzi appare una condizione assolutamente irrinunciabile per garantire, anche nello spirito del principio di cui all'articolo 102, secondo comma, della Costituzione, la qualità dell'intervento sulla condizione minorile che, per sua natura, esige un approccio e una lettura multidimensionali e interdisciplinari. In particolare, l'ascolto del minore - soprattutto in vista della prossima ratifica della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996) da parte dell'Italia - esige l'apporto di saperi diversi da quello tecnico-giuridico, che non può essere assicurato dal ricorso alle consulenze tecniche, sia per la necessità di realizzare contributi diacronici per situazioni in permanente evoluzione, sia per garantire la continuità tra la fase dell'acquisizione istruttoria e quella della decisione, sia, soprattutto, per fondare la decisione stessa sulla fecondità che solo la dialettica della camera di consiglio, nel confronto e nell'integrazione multidisciplinare, può determinare.
        Non si è ritenuto di mantenere l'attuale composizione a quattro dei collegi, riducendo a una sola unità la presenza dei giudici non togati, sia perché la partecipazione di due giudici onorari corrisponde ad un'esigenza, ormai superata, di assicurare una presenza differenziata per generi, sia perché essa, definendo la composizione in numero pari, può determinare, in ipotesi, inconvenienti per la determinazione delle maggioranze nelle materie in cui, diversamente da quella penale, non soccorrono criteri risolutivi certi per il caso di parità.
        L'esigenza della presenza dei giudici onorari non ricorre allorquando non siano coinvolte direttamente le posizioni dei minori, onde, in tali casi, si prevede che la sezione giudichi in composizione collegiale costituita da tre magistrati togati, salvo quando è invece prevista la composizione monocratica (articolo 4).
        Per i casi di connessione, provvede l'articolo 4, comma 4, della proposta di legge, sostanzialmente ispirato agli stessi criteri di cui all'articolo 281-nonies del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 68 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
        Poiché non sono stati previsti specifici posti di organico ed esclusività delle funzioni per le sezioni specializzate di corte d'appello e le relative procure, si ritiene indispensabile stabilire che per i trasferimenti presso i detti uffici si debba dare la preferenza, secondo i criteri di cui all'articolo 3, ad un numero di magistrati corrispondente all'organico previsto dagli articoli 6 e 7 e determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 13; in tal modo in ciascun ufficio sarà presente un numero, corrispondente all'organico, di magistrati dotati almeno di un minimo di competenza specifica, da destinare alle sezioni specializzate.

                b) Unità della giurisdizione minorile e della famiglia. Della necessità di ricondurre a sintesi di giurisdizione le competenze attualmente parcellizzate in materia minorile e della famiglia si è già detto. Essa non risponde soltanto a un'esigenza di razionalizzazione e di funzionalità, ma anche a un postulato di natura culturale che riconosce, con sempre maggiore evidenza, l'intima correlazione intercorrente tra le patologie familiari e le situazioni di disagio dei minori.
        Occorre però che tale unità sia salvaguardata anche all'interno degli interventi pertinenti strettamente alla condizione minorile, apparendo assolutamente inscindibili quelli di natura civile dalla giurisdizione penale (articolo 2). Non raccordando le due competenze (civile e penale), il che è possibile solo se esse facciano capo a un unico organo di giustizia, l'incidenza della prima è irrimediabilmente frustrata in partenza, la valenza della seconda irrimediabilmente appiattita e consumata nelle sue connotazioni punitive. Queste ultime non possono essere esaustive della polivalenza dell'intervento sui minori e comunque disattendere le finalità che il modello di processo penale minorile attualmente accolto nel nostro ordinamento assume, in attuazione dei princìpi costituzionali e di quelli sanciti dalle fonti sopranazionali.
        La presente proposta di legge è prevalentemente incentrata sulla disciplina della competenza civile, sotto il duplice profilo ordinamentale e procedurale, ed affronta il campo della materia penale solo con riguardo ai profili ordinamentali, alla composizione dei collegi giudicanti e alla delimitazione della competenza territoriale; appare infatti pienamente sufficiente la disciplina processuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 che ha complessivamente dato risultati positivi, e alla quale si fa rinvio nell'articolo 15, comma 4.
        Non deve poi sottovalutarsi che, accanto alle competenze civile e penale, ai tribunali per i minorenni è tuttora devoluto un terzo ordine di interventi, rientranti nella competenza cosiddetta "amministrativa", per tutti i casi in cui le problematiche dei minori non siano assumibili entro gli schemi di interventi ablativi o limitativi della potestà genitoriale, perché non addebitabili a un non corretto esercizio della stessa.
        Il tema della competenza rieducativa (o amministrativa) è qui affrontato (articolo 40) solo per gli aspetti procedurali ispirati all'esigenza di adeguarli alle garanzie di difesa e al principio del contraddittorio, oltre che della terzietà del giudice. Si è ritenuto, inoltre, di richiedere l'età minima di anni dodici per l'applicabilità delle misure in esame, sembrando inopportuno prevedere misure diverse da quelle di sostegno per minorenni di età inferiore.
        Quanto agli aspetti sostanziali dei citati interventi (tipizzazione delle misure, modalità della loro esecuzione, eccetera), essi meritano di essere precisati ed articolati con separato intervento normativo, apparendo per un verso superata ed asfittica la disciplina vigente, per l'altro assai attuale, soprattutto con l'accrescersi del malessere adolescenziale, l'esigenza di prevedere interventi più congrui, diversificati e appropriati.
        Si tratta di una materia che attende un'adeguata ridefinizione, così come, del resto, quelle attinenti al sistema sanzionatorio penale, attualmente del tutto aspecifico, all'ordinamento penitenziario minorile e alle misure di sicurezza con la relativa categoria della pericolosità sociale impropriamente riferita a soggetti in età evolutiva.
        Preme tuttavia sottolineare la irrinunciabile necessità di non separare i tre menzionati ordini di competenze degli attuali tribunali per i minorenni che, solo nella loro organica unità, realizzano un'efficace strategia della giurisdizione.

                c) Valorizzazione dei servizi sociali del territorio e della comunità quali ausiliari delle sezioni specializzate soprattutto con riferimento alle loro competenze in materia civile. Il ricorso a tale livello e ambito dei servizi evita ogni rischio di burocratizzare e centralizzare i servizi alla persona con il conseguente riemergere di una funzione di mero controllo sociale e assistenziale dei servizi stessi e la vanificazione delle loro potenzialità promozionali, che sono realizzabili solo nella prossimità, nonché nella valorizzazione della dignità personale e della responsabilità, assicurate dal riferimento al territorio (articolo 9).
        D'altro canto, le sezioni specializzate potranno avvalersi anche dell'apporto dei nuclei di polizia giudiziaria specificamente istituiti presso le procure della Repubblica in sostituzione di quelle già allo stato esistenti presso le procure della Repubblica per i minorenni. Ciò comporta che detti nuclei potranno, per determinate e motivate esigenze, intervenire, su richiesta delle sezioni, anche per ipotesi eccedenti l'area penale e particolarmente riguardanti i minorenni (articolo 10).
        Il complesso delle risorse di supporto posto a disposizione delle sezioni è completato dalla norma contenuta nell'articolo 8, secondo la quale il personale amministrativo assegnato alle dette sezioni, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 5, non può essere impiegato in funzioni diverse.

                d) Dimensionamento territoriale delle sezioni specializzate su base provinciale. L'attuale dislocazione dei tribunali per i minorenni presso il capoluogo di ciascuna corte d'appello, spesso interprovinciale, regionale o addirittura interregionale, crea di fatto non poche difficoltà in rapporto all'eccessiva estensione del territorio. Appare pertanto opportuno ridefinire la competenza territoriale delle sezioni specializzate prevedendosi una dimensione più razionale sia in rapporto all'allocazione delle risorse umane e strutturali sia soprattutto con riguardo alla congruità e qualità del servizio da assicurare. A tale fine si prevede che le sezioni abbiano sede presso tutti i tribunali ubicati nei capoluoghi di provincia o comunque aventi competenza sull'intero territorio provinciale, salvi gli eventuali correttivi determinati dalle esigenze di distribuzione del lavoro e di adeguata funzionalità degli uffici giudiziari (articolo 13), compresa la possibilità di istituire le predette sezioni specializzate presso tribunali non aventi sede nei capoluoghi di provincia, né competenza sull'intero territorio provinciale.
        All'articolo 13, comma 1, è prevista la delega al Governo per la individuazione delle sedi delle sezioni specializzate di primo grado.

        3. I princìpi della terzietà e imparzialità del giudice e della ragionevole durata del processo, le garanzie della difesa e le esigenze del contraddittorio, soprattutto in seguito alla nuova formulazione dell'articolo 111 della Costituzione (legge costituzionale n. 2 del 1999), pongono ineludibilmente il problema di adeguare il rito dei procedimenti in materia per rendere in essi effettivamente applicabili i detti princìpi e, al tempo stesso, per unificare le prassi, oggi, di fatto, molto diversificate, in un sistema processuale che, nel quadro del giusto processo, tenga altresì conto della particolare natura degli interessi in gioco. Tali complesse ed interagenti finalità richiedono:

                a) una particolare flessibilità della procedura che, senza sottrarre garanzie alle parti private, ma anzi, per quanto riguarda i procedimenti attinenti ai diritti e alla condizione personale del minore, riconoscendo anche a quest'ultimo la qualità di parte (articolo 17), come peraltro affermato in via interpretativa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2002, consenta una sufficiente tempestività della decisione. Ciò è perfettamente corrispondente all'esigenza della ragionevole durata del processo (articolo 111 della Costituzione) che, ovviamente, è tale non in astratto ma in relazione all'oggetto specifico del procedimento e costituisce "funzione" essenziale di una tutela reale in sede di giurisdizione;

                b) la netta distinzione, nei procedimenti riguardanti i minori, tra potere di iniziativa, inderogabilmente sottratto al giudice a presidio della sua terzietà, e potere di impulso, perfettamente compatibile con tale terzietà e che non può non esser riconosciuto al giudice in considerazione della rilevanza pubblicistica e quindi della indisponibilità degli interessi oggetto del giudizio (articolo 20);

                c) la necessità che, proprio per la particolarissima rilevanza e delicatezza degli interessi, nei giudizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) (procedimenti attinenti ai diritti ed alla condizione personale dei minori), le parti (articolo 19) stiano in giudizio personalmente ma con la necessaria assistenza di un difensore (articolo 18), prevedendosi, in caso di inattività degli interessati, la nomina di un difensore di ufficio, che sarà oggetto della disciplina prevista dal decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

        4. Le caratteristiche peculiari della materia in esame rendono con ogni evidenza inapplicabile il modello del procedimento contenzioso ordinario e, d'altro canto, le scarne disposizioni comuni dettate per i procedimenti, in camera di consiglio, pur garantendo speditezza e rapidità nonché spazi per l'impulso d'ufficio, appaiono fortemente carenti per quanto concerne la struttura del contraddittorio e le garanzie difensive, per cui non possono valere per tutte le ipotesi. Di qui la necessità di definire un modello che contemperi tutte le esigenze, sostanziali e processuali, implicate.
        Le norme in materia processuale, proposte nell'articolato, offrono un sistema unitario e coerente, pur con le necessarie specificazioni e diversificazioni.
        Articolo 15. Per i procedimenti civili attribuiti alle sezioni specializzate in composizione monocratica appaiono sufficienti le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio dettate dal codice di procedura civile; per il procedimento relativo alla dichiarazione dello stato di adottabilità trovano applicazione le disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184, come da ultimo modificata dalla recente legge 28 marzo 2001, n. 149, che ha già operato, con carattere di specialità, l'adeguamento di tale procedimento ai princìpi costituzionali del giusto processo; per gli altri procedimenti si impongono nuove norme.
        Per i procedimenti penali si è ritenuta soddisfacente la disciplina attuale.
        Per i procedimenti amministrativi si è già illustrato quanto disposto dall'articolo 40.
        Articolo 16. Le disposizioni relative alla competenza territoriale non comportano particolari novità rispetto alle norme vigenti; per i procedimenti sostanzialmente attinenti ai diritti ed alla condizione personale dei minorenni è previsto lo stesso criterio dettato per la dichiarazione dello stato di adottabilità (articolo 16, comma 1); si determina la competenza con riferimento al luogo in cui vive il minore perché, data la preminenza del suo interesse, è necessaria la maggiore possibile prossimità, perché solo questa consente veramente al giudice di ascoltare il minore, anche più volte, di dialogare con i servizi che lo assistono, di avere una conoscenza diretta della situazione e delle condizioni del minore.
        Articolo 17. Come già detto, si riconosce al minore la qualità di parte e ciò comporta la necessità della nomina di un curatore speciale, trattandosi di un soggetto processualmente incapace; solo questo riconoscimento impone al giudice di tenere veramente conto di un soggetto oggi spesso non considerato al punto da omettere di sentirlo, in contrasto, tra l'altro, con le convenzioni internazionali.
        Si è esclusa la legittimazione attiva del minore, per tre motivi: sarebbe una inutile perdita di tempo la nomina di un curatore speciale ante causam; non è possibile stabilire quale soggetto potrebbe proporre l'istanza per la detta nomina; il minore, se di età tale da averne di fatto la capacità, può rivolgersi al pubblico ministero.
        Il pubblico ministero è parte nei procedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), come anche attualmente; con esclusione però di quelli relativi alla separazione, allo scioglimento ed alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, per i quali non può non valere il potere dispositivo delle parti private; in questa seconda ipotesi il pubblico ministero ha però i poteri delle altre parti solo per quanto attiene all'affidamento dei figli in corrispondenza ai poteri già oggi riconosciuti al giudice dall'articolo 155 del codice civile.
        Articolo 18. La necessaria presenza di un difensore, che assista o rappresenti la parte, si impone, come detto in precedenza, al fine di garantire l'attuazione dei princìpi di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione.
        La previsione che le parti, nelle ipotesi in cui siano interessati soggetti minorenni, non siano rappresentate, ma stiano in giudizio personalmente, sempre con l'assistenza di un difensore (articolo 18), è conseguente alla considerazione che le parti adulte devono assumersi direttamente, e non tramite rappresentante, la responsabilità delle loro richieste, delle loro prospettazioni, dei loro intendimenti in relazione ai minori.
        Nelle ipotesi in cui non siano interessati soggetti minorenni, le parti potranno avvalersi, secondo la loro libera scelta, dell'assistenza ovvero del ministero di un difensore.
        Articolo 19. Nulla è innovato in materia di legittimazione attiva e passiva rispetto alle norme vigenti; vi è solo una migliore precisazione delle disposizioni del vigente articolo 336 del codice civile.
        Articolo 20. Della necessità di attribuire al giudice i poteri previsti in questo articolo si è già detto con riferimento alla distinzione tra iniziativa e impulso di ufficio; questi poteri già oggi spettano al giudice in materia di potestà dei genitori (articoli 330 e seguenti del codice civile), di adozione (legge n. 184 del 1983, come da ultimo modificata dalla legge n. 149 del 2001) ed in materia di affidamento dei figli in sede di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (articolo 155 del codice civile e articoli 5 e 6 della legge n. 898 del 1970).
        E' opportuno comunque precisare che l'attribuzione al giudice dei citati poteri deriva dai princìpi costituzionali. Gli articoli 2 e 3 della Costituzione attribuiscono valore primario alla personalità individuale e quindi all'esigenza di tutela della dignità e dell'autonomia della persona; il riconoscimento della famiglia, operato dall'articolo 29, primo comma, della Costituzione, va pertanto inteso nel senso che la famiglia, in quanto formazione sociale, in quanto entità superindividuale e quindi valore impersonale, va tutelata principalmente come elemento di protezione e di sviluppo dei soggetti che la compongono e non può in alcun modo rappresentare una causa di compressione dei valori personali che, anche per suo mezzo, si sono voluti assicurare.
        Ne consegue che il superiore interesse familiare e sociale all'educazione della prole, individuato implicitamente dall'articolo 29 della Costituzione, interesse la cui attuazione tutela la famiglia unitariamente in tutti i suoi componenti, è garantito nei limiti in cui costituisce elemento di sviluppo dei soggetti che la compongono, e pertanto può prevalere sugli interessi dei singoli soltanto se è conforme a questi interessi, soltanto se si pone come strumento di protezione della personalità individuale.
        Questi princìpi costituzionali fondano le numerose disposizioni di legge che impongono di decidere "nel preminente interesse del minore": l'interesse del minore è preminente perché coincide nella sua finalizzazione con l'interesse pubblico e superindividuale alla crescita corretta, sana ed equilibrata di tutti i cittadini; e questo interesse pubblico sta o viene meno secondo che siano o non siano effettivamente tutelati i diritti del minore. Il che spiega perché nella materia minorile e familiare in tutti i casi in cui si tratti di decidere in ordine ai diritti ed alla condizione personale del minore il procedimento è sottratto alla disponibilità delle parti.
        Articolo 21. Si prevede (comma 1) la stessa disciplina per le cause di separazione dei coniugi, di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oggi sottoposte a disciplina diversa.
        Come già attualmente, si è esclusa la condanna alle spese nei procedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), esclusi quelli di separazione, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuto conto della particolare natura degli interessi in gioco.
        Articolo 22. Il comma 1 disciplina l'ipotesi dei provvedimenti d'urgenza, con riferimento ai procedimenti relativi alla potestà dei genitori, prevedendo che in tale ipotesi il giudice, designato secondo la tabella dell'ufficio, pronunci d'ufficio, con decreto motivato, i provvedimenti necessari al fine di tutelare i diritti e l'interesse del minore.
        Si esclude che il giudice, nelle ipotesi di urgente necessità, possa provvedere solo in seguito a ricorso, in quanto si tratta di ipotesi in cui qualsiasi dilazione, anche minima, sarebbe dannosa per il minore; a volte è necessario provvedere ad horas, anche fuori dell'orario d'ufficio; ed è per questo che si è prevista la pronuncia monocratica essendo ovvio che la necessità di riunire il collegio ritarderebbe l'intervento.
        La pronuncia di un provvedimento urgente, secondo la previsione dell'articolo 22, non contrasta con i princìpi costituzionali. E' noto che la tutela costituzionale dei diritti trova sempre un limite nell'esigenza insuperabile che nel loro esercizio non siano violati beni ugualmente garantiti dalla Costituzione, limite che va stabilito non ricercando quale sia la garanzia costituzionale privilegiata, bensì accertando quale interesse, per il suo contenuto e per le sue modalità di esercizio, è garantito in concreto nell'armonica tutela di diversi e fondamentali interessi.
        E' parimenti noto che la tutela dei minori si colloca tra gli interessi costituzionalmente garantiti; l'impegno alla protezione dell'infanzia e della gioventù (articolo 31 della Costituzione), l'impegno all'adempimento dei compiti dei genitori (anche in via di sostituzione) nei casi di loro incapacità (articolo 30 della Costituzione), sono previsti al fine di favorire il pieno sviluppo del minore come persona umana (articolo 3 della Costituzione) e di attuare i suoi diritti anche nelle formazioni sociali (quale è la famiglia) in cui è inserito (articolo 2 della Costituzione); pertanto, la pronuncia di un provvedimento d'urgenza nell'interesse del minore è coerente con il principio costituzionale di tutela dei minori.
        E', quindi, necessario armonizzare questo principio con quelli risultanti dagli articoli 24 e 111 della Costituzione; e ciò può avvenire, appunto, prevedendo che, nei casi di urgente necessità, il procedimento debba iniziare d'ufficio, posticipando l'attuazione del diritto di difesa e del contraddittorio, per tutte le parti, al momento successivo alla notificazione del decreto d'urgenza; questa previsione non determina (come affermato dalla Corte costituzionale) violazione dei princìpi costituzionali della difesa, del contraddittorio e della terzietà-imparzialità del giudice, essendo l'eccezione imposta dalla struttura e dalle particolarità del rito e dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale di tutela del minore e l'attuazione del suo preminente interesse.
        Il comma 3 dispone che il deposito in cancelleria del decreto pronunciato in via d'urgenza determina l'apertura del procedimento. Si deve, infatti, escludere la possibilità di prevedere l'attribuzione al giudice del potere di pronunciare, in caso di assoluta urgenza, un provvedimento temporaneo senza attribuirgli anche il potere di iniziativa di ufficio; in tale caso, dopo la pronuncia del provvedimento d'urgenza, sarebbe necessario il ricorso di parte perché segua il procedimento camerale per la pronuncia del provvedimento di merito definitivo.
        Si verrebbe in tal modo a costruire una fase dell'urgenza autonoma rispetto al giudizio di merito (con i connessi problemi derivanti dalla disciplina delle incompatibilità dei giudici in rapporto al limitato organico delle sezioni), così attribuendo a questa fase una natura tipicamente cautelare in analogia con le norme del rito ordinario ed affidando al potere dispositivo delle parti la possibilità che segua il giudizio di merito.
        Sennonché la disciplina cautelare ordinaria implica la logica del processo di parti dominato dal principio dispositivo, mentre nei procedimenti di cui al comma 1 non vale il principio dispositivo, essendo sicuramente prevalente, sull'interesse dei singoli, l'interesse superindividuale e pubblico ad una crescita sana ed equilibrata del minore; è per questo che non si può ritenere applicabile la disciplina prevista per i procedimenti cautelari dagli articoli 669-octies e 669-nonies del codice di procedura civile, in quanto l'assoluta diversità, per struttura e funzione, tra le due ipotesi, esclude la compatibilità voluta dall'articolo 669-quaterdecies del medesimo codice e dal comma 3 dell'articolo 15 della proposta di legge.
        In una ipotesi in cui si deve intervenire per salvaguardare l'interesse costituzionalmente protetto del minore, non può essere considerata l'eventualità di una pronunzia ante causam separata dal procedimento di merito e, per convincersi di ciò, basta considerare la possibilità che il ricorso per il merito non venga proposto.
        In realtà, i provvedimenti provvisori ed urgenti pronunziati dal giudice minorile sono strumentalmente coordinati a forme di tutela giurisdizionale diverse da quelle del rito ordinario e vanno per questo sottoposti alle regole procedimentali tipiche della tutela camerale. E' per questo che il provvedimento provvisorio urgente non può mai essere frutto di una valutazione parentetica, ma deve costituire un momento di una procedura che si deve svolgere ininterrottamente e nella maniera più celere; di una procedura che deve sempre essere garantita dal collegio, e che non tollera, per sua natura, l'inserimento nell'iter procedimentale di un intervento decisionale autonomo.
        Il comma 2 prevede una disciplina diversa per i procedimenti di separazione dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; si tratta di ipotesi sicuramente dominate dal principio dispositivo, non essendo pensabile che tali procedimenti possano essere iniziati d'ufficio, o su istanza di persone diverse dai coniugi. In conseguenza si prevede che il giudice possa pronunciare in via di urgenza, ma su ricorso di parte, che il decreto d'urgenza debba essere sottoposto a decisione collegiale come nell'ipotesi di cui al comma 1 e che il decreto collegiale perda comunque efficacia se entro tre mesi dalla pronuncia non venga proposto ricorso per il merito ai sensi dell'articolo 23. Per la tutela del minore interviene in tale caso il diritto potestativo del pubblico ministero e dei parenti (articolo 19, comma 1) di chiedere un provvedimento che salvaguardi l'interesse del minore.
        Nel comma 4 si prevede che il giudice stabilisca se il decreto debba essere notificato prima o dopo la sua esecuzione; questa previsione è fondata sulla considerazione che alcune volte la conoscenza anticipata del provvedimento rende molto difficoltosa o addirittura impossibile l'esecuzione e che, ove ciò avvenga, restano privi di tutela reale i diritti e l'interesse del minore.
        La varietà delle ipotesi di fatto è tale da escludere la possibilità di irrigidire la previsione scegliendo, per tutti i casi, l'una o l'altra soluzione; è sicuramente preferibile affidare al giudice la valutazione, sulla scorta degli atti, della situazione di fatto ed il potere di decidere quale sia la soluzione migliore nell'interesse del minore.
        Articolo 23. Disciplina la proposizione del ricorso ed il suo contenuto; tenuto conto della particolarità della materia, si è escluso che la mancanza di qualcuno degli elementi che il ricorso deve contenere possa essere causa di nullità, salvo il limite dell'assoluta incertezza della domanda.
        Con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), è stato previsto che la parte possa presentare il ricorso personalmente, perché il contraddittorio si costituisce solo dopo la notifica del ricorso stesso, e, soprattutto, perché si tratta di ipotesi in cui è in gioco l'interesse del minore e non si ritiene opportuno costringere la parte, spesso sprovveduta e sfornita di reddito sufficiente, a chiedere ante causam l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
        Articolo 24. Disciplina le attività immediatamente successive alla proposizione del ricorso e non contiene particolarità tali da dovere essere illustrate.
        Articolo 25. Disciplina la prima udienza di comparizione, le facoltà delle parti ed i poteri del giudice in questa sede, distinguendo, come è ovvio che sia, le ipotesi di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle altre.
        Articolo 26. Disciplina lo svolgimento del processo successivamente alla prima udienza di comparizione. Prevede i poteri del giudice nel corso del giudizio, i diritti e le facoltà delle parti.
        Nel comma 2 è previsto che i verbali di assunzione delle prove devono essere depositati in cancelleria ed inseriti nel fascicolo e ciò in conseguenza del potere del giudice, previsto nel comma 1, di escludere la presenza delle parti al momento dell'assunzione della prova; si ha quindi un'ipotesi di contraddittorio posticipato in relazione alla prova assunta. Questa previsione è conseguenza della natura particolare di alcuni procedimenti (è infatti stabilito che il giudice può fare uso del potere in parola solo in caso di necessità) e quindi della particolare natura dei fatti, strettamente privati, per accertare i quali la prova è disposta; e questo determina la possibilità che l'assunzione della prova, in particolare le dichiarazioni dei soggetti chiamati a deporre, sia condizionata e influenzata dalla presenza delle parti, o di alcune delle parti, e dei loro difensori per cui la prova assunta può risultare poco credibile.
        La diversità delle forme di assunzione della prova che tecnicamente, come detto, può avvenire anche non in presenza delle parti, non determina un'ipotesi di incostituzionalità: la scelta del rito e delle sue forme è questione di politica legislativa, per cui rientra nel potere discrezionale del legislatore, non sindacabile a livello costituzionale sempre che non risultino violate norme costituzionali; violazione che nel caso di specie non sussiste.
        E' lo stesso articolo 111 della Costituzione che riconosce la legittimità delle diverse forme di assunzione della prova: esso, nel secondo comma, che si riferisce a tutti i processi, parla di contraddittorio tra le parti senza specificazioni, mentre nel quinto comma, riferito al processo penale, parla di formazione della prova in contraddittorio tra le parti, e la differente dizione letterale chiarisce che in sede civile la normativa costituzionale non impone che la prova sia assunta e formata necessariamente in presenza delle parti; ne consegue che è sufficiente la costituzione del contraddittorio nel corso del procedimento sui presupposti e sui risultati probatori perché si possa dire integrato il contenuto della garanzia costituzionale.
        Articolo 27. Questa previsione è conseguente alla necessità, già rilevata, di distinguere le ipotesi in essa considerate dalle altre, prevedendo la possibilità per i coniugi di presentare domanda congiunta di separazione, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
        Articolo 28. In considerazione della particolare natura delle materie rientranti nella competenza delle sezioni specializzate si è esclusa la possibilità di sottoporre a termini rigidi e a preclusioni la costituzione delle parti.
        La possibilità per le parti, prevista nel comma 2, di proporre richieste ed istanze nel corso del giudizio, senza termini rigidi e preclusioni, dipende dalla considerazione che, poiché la decisione incide, nelle ipotesi ivi indicate, sul nucleo familiare le parti devono avere la massima possibilità di difendersi e di contraddire.
        Articolo 29. La possibilità di imporre il segreto su parte di un provvedimento (comma 1) è fondata sulla considerazione che in alcuni casi la conoscenza potrebbe determinare un grave danno per il minore; l'ipotesi più frequente è quella in cui sia necessario che non si conosca il luogo in cui il minore vive dopo il suo allontanamento dal nucleo familiare di origine.
        Esistono anche ipotesi in cui la conoscenza di un atto o di documento acquisito al procedimento possa determinare un danno per una parte; si è perciò prevista la possibilità di imporre il segreto, salvo che il giudice ritenga necessario utilizzare l'atto o il documento ai fini della decisione.
        La possibilità di imporre il segreto è quindi limitata alle ipotesi particolari in cui sia indispensabile tutelare la situazione personale della parte.
        Nelle ipotesi di cui al comma 1 la previsione eccezionale è, inoltre, fondata sulla necessità di tutelare l'interesse costituzionalmente protetto del minore.
        Articolo 30. Prevede la possibilità di notificare i decreti e le sentenze in via breve con consegna della copia da parte della cancelleria, il che in molti casi permette di abbreviare i tempi.
        Impone la comunicazione e la notificazione in forma integrale perché la brevità dei termini esclude la possibilità di comunicare solo il dispositivo con biglietto di cancelleria; è ovvio infatti che la necessità di recarsi, in tal caso, in cancelleria per ottenere la copia integrale, senza la quale la difesa è impedita o comunque menomata, elude una parte del termine.
        Articolo 31. Disciplina la forma, l'efficacia dei provvedimenti, la revoca o la modifica degli stessi. Il contenuto della norma non impone particolari osservazioni.
        Articolo 32. Fissa i termini entro i quali, con riferimento alla data dell'udienza fissata per la decisione, le parti possono depositare memorie o chiedere di discutere la causa davanti al collegio; l'esercizio di queste facoltà esige, ovviamente, la conoscenza della data dell'udienza.
        Data la particolarità delle materie di competenza delle sezioni specializzate, si è escluso che le parti debbano precisare le conclusioni davanti al giudice designato.
        Articolo 33. Prevede che il ricorso in appello avverso le sentenze si propone con il deposito nella cancelleria della sezione specializzata di corte d'appello; questo perché si tratta di procedimento in camera di consiglio ed in molti casi il ricorso deve essere notificato d'ufficio e non si è ritenuto opportuno prevedere un disciplina diversificata.
        Si è esclusa la possibilità di proporre reclamo avverso i provvedimenti provvisori pronunciati in corso di causa, sia perché essi sono sempre modificabili o revocabili dal giudice che li ha pronunciati, sia perché il reclamo avverso i citati provvedimenti, vigente la disciplina attuale, ha determinato, nella pratica, notevoli inconvenienti.
        E' stata però prevista un'eccezione con riferimento ai provvedimenti provvisori che decidono in ordine all'allontanamento ed all'affidamento del minore, perché si tratta dei provvedimenti più gravi che maggiormente incidono sull'interesse del minore e delle altre parti; avverso questi provvedimenti è quindi possibile proporre reclamo immediato.
        Articolo 34. Disciplina il procedimento d'appello prevedendo l'effetto devolutivo del ricorso avverso i provvedimenti di primo grado, con alcune limitazioni.
        E' noto che con l'espressione "effetto devolutivo" si intende il passaggio della causa decisa dal giudice inferiore alla piena cognizione del giudice superiore; per cui può dirsi ovvio che in secondo grado la disciplina del rito deve seguire le regole tipiche del procedimento in camera di consiglio previste per il primo grado, che il giudice deve avere gli stessi poteri del giudice di primo grado e che si deve escludere la possibilità di limitare la facoltà delle parti di proporre domande ed eccezioni nuove.
        E' anche ovvio, però, che la possibilità di rinnovare sempre e comunque l'istruttoria determinerebbe un'attività ridondante ed inutile, per cui è stata prevista la rinnovazione solo nelle ipotesi in cui si individuino lacune o insufficienze in quella di primo grado.
        Motivi di economia processuale consigliano la rinnovazione dell'atto dichiarato nullo da parte dello stesso giudice di secondo grado.
        E' noto poi che in relazione ai rapporti tra il primo ed il secondo grado di giudizio vengono in conflitto due princìpi: quello del doppio grado di giurisdizione che nella sua più conseguente applicazione determinerebbe in ogni caso il rinvio della causa al primo giudice; quello dell'economia processuale che indurrebbe a temperare il rigore del primo principio ed a consentire al secondo giudice di trattenere la causa.
        La disciplina processuale vigente (articoli 353 e 354 del codice di procedura civile) attua il contemperamento dei due princìpi con la previsione espressa e tassativa delle ipotesi in cui il giudice d'appello può e deve rimettere la causa al primo giudice; si tratta di una disciplina tanto rigorosa da indurre la dottrina a parlare di appello chiuso, di una disciplina che determina la netta prevalenza del principio dell'economia processuale.
        Poiché la disciplina processuale vigente non appare applicabile, data la particolarità della materia, alle ipotesi previste dalla proposta di legge, il contemperamento tra i due suddetti princìpi è stato attuato, dando prevalenza al principio di economia processuale, con una nuova, specifica e tassativa previsione delle ipotesi in cui il giudice d'appello può rimettere la causa al primo giudice.
        Tra queste ipotesi merita un cenno solo quella prevista dal comma 6, relativa al caso in cui venga modificato il provvedimento di primo grado perché si ritiene, anche per cause sopravvenute, non idonei gli affidatari del minore, con conseguente necessità di disporre un nuovo affidamento; l'opportunità, in questa ipotesi, di rimettere la causa al primo giudice deriva da tre considerazioni: si tratta di una decisione troppo importante perché possa essere eluso il principio del doppio grado di giurisdizione; nella maggior parte dei casi si deve procedere ad un esame comparativo tra le istanze di affidamento che solo il giudice di primo grado conosce perché a lui proposte, mentre la sezione d'appello non conoscendole non è in grado di decidere sull'idoneità degli istanti; la sezione d'appello non può disporre l'affidamento a persone che abbiano proposto istanza solo in secondo grado perché così si eluderebbe l'esame comparativo tra le diverse istanze, contrastando l'interesse del minore ad essere affidato alle persone più idonee.
        Articolo 35. Prevede il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate in secondo grado, senza innovazioni rispetto alla disciplina vigente.
        Articolo 36. Qualsiasi discussione in ordine all'opportunità di sentire il minore è divenuta superflua da quando è stata resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 20 novembre 1989. L'articolo 12 della Convenzione stabilisce che il minore ha "il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa" e che deve essere posto in condizione di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria che lo coinvolga; le norme della Convenzione sono norme internazionali che, introdotte nell'ordinamento con forza di legge, non sono suscettibili di abrogazione o modifica da parte di una legge ordinaria derivando da una fonte riconducibile ad una competenza atipica.
        L'obbligo dell'ascolto del minore assume ancor più specifica e precisa definizione alla luce della citata Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, del 25 gennaio 1996, in corso di ratifica. Tale obbligo è conforme alla sostanza contenziosa del procedimento nel quale è in contestazione la lesione o la violazione di diritti del minore e trova conferma nella considerazione che è ormai da contestare fondatamente l'idea che sentire il minore sia per lui sempre dannoso, mentre è certo che eventuali danni possono essere cagionati non dall'audizione ma dalle modalità della stessa.
        Articolo 37. E' indispensabile distinguere le ipotesi sottratte alla disponibilità delle parti per il concorso di un interesse pubblico e superindividuale alla crescita sana ed equilibrata del minore, dagli altri procedimenti; è perciò previsto nei commi 1 e 2 che l'esecuzione debba avvenire d'ufficio con le modalità stabilite dal collegio che delega, per la direzione e la vigilanza, un giudice o un consigliere togato.
        Si stabilisce che il giudice che cura l'esecuzione possa essere coadiuvato da un esperto e si prevede che il giudice possa pronunziare i provvedimenti necessari e possa sospendere l'esecuzione o decidere di non procedere oltre rimettendo in questi due casi gli atti al collegio; si deve infatti tenere presente che spesso è proprio in sede di esecuzione che è possibile verificare la piena rispondenza del provvedimento all'interesse del minore o la necessità di un nuovo provvedimento per cause sopravvenute.
        Si evita in tal modo la possibilità di separati procedimenti di esecuzione che possono essere più di uno, tenuto conto che non solo le sentenze bensì anche i provvedimenti pronunziati in corso di causa devono essere eseguiti; con il rischio, nel caso di previsioni diverse, che si inneschino una serie di procedimenti paralleli.
        E' prevista l'opposizione all'esecuzione.
        Per le ipotesi non previste si applicano, ovviamente, le norme vigenti.
        Articolo 38. L'articolo 742-bis del codice di procedura civile viene sostituito per renderlo compatibile con le norme della proposta di legge.
        Articolo 39. Dispone l'abrogazione delle norme vigenti conseguente all'entrata in vigore delle nuove norme sostitutive recate dalla proposta di legge.
        Articolo 40. In merito a questo articolo si fa riferimento a quanto illustrato in precedenza.




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