XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2692
Onorevoli Colleghi! - Si è ritenuto opportuno
reintrodurre in maniera esplicita tra i motivi previsti per il
ricorso in cassazione dall'articolo 606 del codice di
procedura penale, il vizio del travisamento del fatto,
risolvendo un contrasto giurisprudenziale che va avanti da
tempo.
L'opinione prevalente, infatti, riteneva sì deducibile il
vizio in questione, tuttavia, inquadrandolo in quello di
illogicità della motivazione, ne impediva di fatto la
deducibilità a causa del limite normativo proprio del vizio
logico rilevabile solo dal testo del provvedimento
impugnato.
Il travisamento del fatto, invece, implica necessariamente
un esame comparativo tra quanto ritenuto in ordine a quel
fatto nel provvedimento gravato di ricorso e quanto
ricavabile, in termini di palese evidenza, dagli atti del
procedimento.
Ed è per tale ragione che si è ritenuto di collocare
l'ipotesi del travisamento del fatto nel codice in oggetto,
introducendo la lettera e-bis) del comma 1 del citato
articolo 606, slegandola dalla verifica connessa "al testo del
provvedimento impugnato".
In tal modo si offre un indispensabile rimedio a quelle
intuibili ingiustizie della decisione nonché a quelle
violazioni della legge processuale inerenti al dovere di
motivare secondo i criteri fissati dal legislatore, altrimenti
non deducibili a causa della impossibilità di poterli rilevare
da parte del giudice di legittimità; si supererebbero,
altresì, quei sospetti di illegittimità costituzionale in
relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione,
avanzati da autorevole dottrina.