XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2692




        Onorevoli Colleghi! - Si è ritenuto opportuno reintrodurre in maniera esplicita tra i motivi previsti per il ricorso in cassazione dall'articolo 606 del codice di procedura penale, il vizio del travisamento del fatto, risolvendo un contrasto giurisprudenziale che va avanti da tempo.
        L'opinione prevalente, infatti, riteneva sì deducibile il vizio in questione, tuttavia, inquadrandolo in quello di illogicità della motivazione, ne impediva di fatto la deducibilità a causa del limite normativo proprio del vizio logico rilevabile solo dal testo del provvedimento impugnato.
        Il travisamento del fatto, invece, implica necessariamente un esame comparativo tra quanto ritenuto in ordine a quel fatto nel provvedimento gravato di ricorso e quanto ricavabile, in termini di palese evidenza, dagli atti del procedimento.
        Ed è per tale ragione che si è ritenuto di collocare l'ipotesi del travisamento del fatto nel codice in oggetto, introducendo la lettera e-bis) del comma 1 del citato articolo 606, slegandola dalla verifica connessa "al testo del provvedimento impugnato".
        In tal modo si offre un indispensabile rimedio a quelle intuibili ingiustizie della decisione nonché a quelle violazioni della legge processuale inerenti al dovere di motivare secondo i criteri fissati dal legislatore, altrimenti non deducibili a causa della impossibilità di poterli rilevare da parte del giudice di legittimità; si supererebbero, altresì, quei sospetti di illegittimità costituzionale in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, avanzati da autorevole dottrina.




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