XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2686




        Onorevoli Colleghi! - Il mutualismo volontario, ovvero il mutuo soccorso, è una realtà ormai consolidata di cui il mondo sociale deve tenere adeguatamente conto.
        Una realtà che in Italia, gradualmente, sta colmando ritardi accumulati nel passato rispetto agli altri Paesi europei.
        Questo nonostante una legislazione di antica data che, pur avendo operato bene per lunghissimi anni, non risponde più alle esigenze contemporanee, con la conseguenza che gli organismi del mutualismo volontario hanno dovuto "forzare" determinate disposizioni di legge per potere operare o si sono addirittura abbandonati ad una più o meno completa inerzia di attività.
        In considerazione dei risultati finora acquisiti dalla mutualità volontaria e soprattutto in considerazione delle potenzialità ancora inespresse, si rende necessaria, anche perché da tempo attesa, la presentazione della proposta di legge che, abrogando la legge n. 3818 del 1886 relativa alla disciplina delle società operaie di mutuo soccorso e l'articolo 18 della legge n. 59 del 1992, reca disposizioni sulla mutualità volontaria integrativa, adeguate alla realtà odierna del settore.
        La proposta di legge si inserisce, in senso lato, nelle norme finalizzate all'attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, laddove viene espressamente riconosciuta la funzione sociale degli organismi a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
        Una proposta di legge, quindi, che mira alla tutela della mutualità volontaria integrativa o mutuo soccorso nel suo complesso.
        In essa è evidenziata con forza l'attualità del mutuo soccorso e la sua attività non lucrativa.
        In particolare, si sostiene il principio secondo il quale l'attività mutualistica non potrà e non dovrà mai essere svolta su basi imprenditoriali organizzate. Infatti, la Costituzione prevede un nuovo indirizzo giuridico che ha in sostanza adottato formule che appagano molteplici aspirazioni ed interessi, quali, ad esempio, la varie libertà politiche e sociali.
        Nel titolo III della parte prima della Costituzione si afferma, infatti, non solo che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e cura la formazione e la elevazione professionale dei lavoratori (articolo 35), ma riconosce altresì la funzione sociale degli organismi a carattere di mutualità e senza tini di speculazione privata che naturalmente va promossa e favorita mediante opportune leggi (articolo 45).
        La proposta di legge sulle iniziative volontarie integrative non può, quindi, che inserirsi nella rappresentazione che la Costituzione fa della mutualità senza fini di speculazione.
        Con la proposta di legge non solo si è insistito sul carattere non lucrativo degli organismi mutualistici volontari di seguito denominati "organismi", o mutue volontarie, ma si è voluto riportarle nella disciplina delle persone giuridiche private che vanno tenute espressamente distinte, come dispone l'articolo 4, dalle altre società o organismi aventi un'attività economica lucrativa, siano esse imprese private, pubbliche o cooperative.
        Gli organismi, una volta differenziati dalle altre società e ribadita l'esclusione di ogni fine speculativo, non possono essere accostati ad altre società con attività imprenditoriale.
        La proposta di legge ribadisce in sostanza, con vigore, il fine non lucrativo della mutualità volontaria o mutuo soccorso.
        La innovazione è invece sostanziale per quanto riguarda i soggetti e le categorie che possono porre in essere organismi mutualistici.
        Troppo angusta appariva ormai da anni la dizione della citata legge n. 3818 del 1886 che limitava ai soli operai la costituzione delle mutue volontarie. Altre classi di lavoratori e categorie di cittadini rimanevano isolate nei robusti "steccati" della diffidenza conservatrice, steccati ora abbattuti dalla nostra Costituzione aperta, nel perseguimento dei fini, alle iniziative dell'intervento pubblico quanto a quello non meno importante dell'attività privata.
        Ecco perché la presente proposta di legge, recependo un indirizzo seguito in Italia e all'estero, ha esplicitamente previsto che le mutue volontarie possono essere costituite tra lavoratori dipendenti, liberi professionisti, studenti, agricoltori, piccoli imprenditori, casalinghe ed altre categorie di cittadini che usufruiscono o meno delle assicurazioni sociali obbligatorie.
        Al fine di agevolare, poi, la mutualità volontaria senza fine di lucro sono state previste adeguate esenzioni e detrazioni fiscali che non contrastano con la disciplina vigente in materia.
        Particolare rilievo si è voluto riservare alla definizione delle finalità con l'affermazione della esclusiva specificità degli organismi rispetto ad altri organismi similari comunque aventi finalità diverse (articolo 3).
        Si è ritenuto, altresì, utile recuperare il riconoscimento giuridico con la iscrizione nello apposito registro (articolo 7) e con la previsione della eventuale amministrazione giudiziaria (articoli 11 e 12). Si è riconosciuto anche il gratuito patrocinio (articolo 16) per chiare finalità sociali degli organismi.
        Di rilievo non trascurabile appare anche l'esercizio del piccolo credito ai soci previsto dall'articolo 15. Senza rivendicare presuntuosamente l'esercizio di attività creditizia, che è demandato ormai ad organizzazioni di grandi risorse economiche (banche, casse di risparmio, banche popolari e banche di credito cooperativo), le mutue volontarie possono svolgere un compito che, pur essendo meramente integrativo degli istituti di credito, garantisce, sia pure entro tempi lunghi, un'azione moderatrice e contenitrice dei costi del credito.
        Rilievo particolare è stato riservato alla definizione delle attività di controllo (articolo 20).
        Novità assoluta e risposta ad una antica e fondamentale esigenza, è la previsione della istituzione di una commissione autonoma della mutualità volontaria presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 21).
        Particolare attenzione si è voluta riservare alla previsione di un coordinamento con la mutualità volontaria europea in aderenza allo spirito dei tempi ed alla sua evoluzione (articolo 22).
        Nella gradualità della articolazione della proposta di legge si è partiti dalla definizione della nuova disciplina (articolo 1); sono state quindi previste le forme di partecipazione agli organismi (articolo 2); sono state precisate le finalità (articolo 3); si è accentuato il divieto di ogni profitto (articolo 4); è stata definita la personalità giuridica (articolo 5); è stata delineata l'importanza della statuto sociale (articolo 6); è stata proposta la registrazione degli organismi per assicurarne la dignità giuridica (articolo 7); sono state dettate regole più consone per l'amministrazione (articolo 8); sono stati imposti precisi oneri per gli amministratori (articolo 9); si è dettata disciplina per le assemblee dei soci (articolo 10); si è invocata responsabilmente l'amministrazione giudiziaria in caso di bisogno (articolo 11); sono stati previsti gli interventi dell'autorità giudiziaria (articolo 12); sono state proposte esenzioni e detrazioni fiscali (articolo 13); sono state previste attività di piccolo credito per i soci (articolo 15); è stato stabilito il gratuito patrocinio (articolo 16); si è proposta l'assistenza sanitaria integrativa (articolo 17); sono state previste agevolazioni sociali alla pari di quanto stabilito per altri organismi di partecipazione sociale (articolo 18); sono state previste assicurazioni facoltative (articolo 19); è stato definito l'organo di controllo (articolo 20); è stata prevista la istituzione della commissione autonoma della mutualità volontaria (articolo 21); è stato previsto il coordinamento degli organismi operanti nell'ambito dell'Unione europea (articolo 22); sono stati previsti contributi finanziari dello Stato e delle regioni (articolo 23); sono state previste forme di partecipazione degli organismi agli enti similari (articolo 24); sono state tenute presenti forme tipiche di gestione interne degli organismi (articolo 25); è stata prevista l'adozione del regolamento di attuazione della legge (articolo 26); sono state dettate alcune norme transitorie (articolo 27); è stata prevista la procedura da attuare in caso di scioglimento di un organismo (articolo 28); è stata prevista l'emanazione di leggi o regolamenti regionali in conformità ai princìpi ed alle finalità della legge (articolo 29); è stata, infine, prevista l'applicazione delle norme in materia del codice civile per quanto non espressamente stabilito dalla legge (articolo 30).
        La filosofia della proposta di legge si ispira ai due concetti fondamentali delle obbligazioni e dei crediti: "il trasferimento del rischio" e "la ripartizione del danno".
        "Il trasferimento del rischio" nacque nel settore dei trasporti marittimi in occasione del trasferimento della merce dal proprietario all'armatore della nave. Se la merce andava distrutta (per naufragio, attacco dei pirati, confisca da parte del nemico) era come se l'armatore l'avesse acquistata al momento della partenza della nave e perciò doveva pagarne il valore al proprietario. Il proprietario della merce, in dipendenza di questo trasferimento del rischio, oltre al nolo per il viaggio, doveva pagare il cosiddetto "premio assicurativo".
        "La ripartizione del danno" nacque, invece, in maniera diversa. Impossibilitati a seguire la strada del trasferimento del rischio da una persona ad un'altra contro il pagamento del premio, i lavoratori del secolo scorso ritennero di poter, se non coprire, almeno ridurre gli effetti degli eventi dannosi ripartendo il rischio fra una pluralità di persone, tutte soggette al verificarsi del rischio stesso (ad esempio, una comunità di contadini, operanti nella stessa zona, per i rischi più elementari che possono colpire l'agricoltura).
        Sorsero così le prime forme di mutuo soccorso, il cui meccanismo era ed è rimasto estremamente semplice; all'inizio di ogni annata il partecipante versa una determinata quota da destinare al socio o ai soci che nel corso dell'anno siano colpiti da uno o più eventi dannosi previsti.
        La differenza pratica fra i due concetti è la seguente: il trasferimento del rischio si concretizza in una forma commerciale, vale a dire nell'impresa di assicurazione; la ripartizione del danno si esprime attraverso una forma associativa, la stessa, cioè, sia dei più antichi sia dei più moderni sistemi solidaristici volontari (società di mutuo soccorso, mutue volontarie e casse integrative).
        Si ribadisce la urgente necessità della istituzione della commissione autonoma della mutualità volontaria che potrà garantire un'armoniosa, utile opera di coordinamento tra gli organismi e tra questi e gli enti che garantiscono forme di assistenza obbligatoria, nonché eventualmente propone iniziative, anche di carattere legislativo, che dovranno però essere, ovviamente, prese su iniziativa degli organi sociali competenti.
        La proposta di legge è, in definitiva, il frutto ed il risultato di una democratica volontà privatistica di integrare l'attività pubblicistica nell'ambito di un razionale disegno di stretta collaborazione sociale.




Frontespizio Testo articoli