XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2681
Onorevoli Colleghi! - Le norme a tutela della maternità
per le libere professioniste, introdotte con la legge n. 379
del 1990 e poi riprodotte nel capo XI del testo unico di cui
al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, contengono
alcune lacune che si prestano a storture interpretative e
applicative, con conseguenze anche gravi per gli enti
erogatori e con disparità di trattamento fra le professioniste
interessate.
La più importante lacuna da segnalare riguarda la mancanza
di un tetto massimo all'indennità da corrispondere alla libera
professionista. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 70 del
citato testo unico infatti, l'indennità viene corrisposta in
misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito
percepito nel secondo anno precedente a quello della domanda.
La mancanza di un tetto massimo da prendere in considerazione
unitamente alla dinamica del tutto peculiare dei redditi dei
liberi professionisti determina che, in alcuni casi, si
arrivino a liquidare indennità di decine o, addirittura, di
centinaia di migliaia di euro.
Ciò in contrasto con le regole vigenti per tutte le altre
prestazioni erogate dalle casse professionali e con le regole
generali di ogni ordinamento previdenziale.
Al riguardo, va anche ricordato che l'eventuale
corresponsione di indennità di importo abnorme si ripercuote,
inevitabilmente, sulla solidarietà generale endocategoriale,
con aumenti, a carico di tutti gli iscritti (compresi i
pensionati ancora iscritti all'Albo) del contributo
appositamente istituito per il finanziamento degli oneri
derivanti dal trattamento di maternità, ai sensi dell'articolo
83 del medesimo testo unico.
La soluzione proposta è nel senso di prevedere, in
analogia a quanto stabilito per l'importo minimo
dell'indennità (articolo 70, comma 3), un tetto massimo da
considerare per il calcolo della medesima indennità, fissato
in cinque volte il livello minimo della prestazione, con
potestà, per ogni singolo ente, di stabilire un "tetto"
massimo di livello superiore, giustificato dalla capacità
reddituale e contributiva della categoria professionale e
compatibile con gli equilibri finanziari dell'ente stesso.
Una ulteriore stortura riguarda, sempre al citato articolo
70, il riferimento al reddito denunciato nel secondo anno
antecedente a quello della domanda.
Ciò, in realtà, consente alla libera professionista di
determinare casualmente o, addirittura, arbitrariamente quale
possa essere il reddito di riferimento per il calcolo
dell'indennità.
E' chiaro che, in tale modo, si rende disponibile e
discrezionale da parte della richiedente un elemento
fondamentale per la determinazione dell'importo
dell'indennità, creando una anomalia giuridica e una disparità
di trattamento rispetto al mondo del lavoro dipendente. La
semplice soluzione proposta è quella di ancorare il reddito di
riferimento utile per il calcolo dell'indennità al verificarsi
dell'evento e non alla presentazione della domanda, dando così
oggettività al riferimento normativo.
La presente proposta di legge si propone, inoltre, di
chiarire, senza possibilità di equivoci, che il reddito da
prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità è solo
quello professionale con esclusione di quanto eventualmente
percepito per altre attività svolte (come, ad esempio,
proventi patrimoniali, redditi d'impresa, eccetera).
La semplicità e razionalità delle soluzioni prospettate
consente di auspicare una rapida trattazione e approvazione
della presente proposta di legge.