XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2680




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vuole sanare una vistosa incostituzionalità del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 che, all'articolo 12, comma 5, consente l'iscrizione alla prima fascia professionale dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (attualmente disciplinato dalle norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) solo degli idonei dei concorsi indetti negli anni 1995 e 1996, in stridente contrasto con gli articoli 3, 4, 97 e 98 della Costituzione, ed in aperta violazione allo spirito della legge n. 127 del 1997 che, in tema di semplificazione amministrativa, nel disciplinare la nuova figura del segretario comunale e provinciale, ne subordinava l'accesso al relativo albo con il solo limite di aver superato un pubblico concorso espletato a livello nazionale. Orbene, l'albo professionale non è altro che un elenco ufficiale ovvero un pubblico registro dove sono contenuti i nomi delle persone abilitate all'esercizio di una professione, ragione per cui sono incomprensibili le motivazioni che impediscono l'iscrizione di tutti gli idonei a segretario comunale al relativo albo. Allo scopo è doveroso osservare che lo spirito della riforma ha voluto considerare i segretari comunali quali liberi professionisti iscritti ad un albo, al quale i sindaci possono attingere liberamente nell'ambito delle rispettive fasce professionali, alla stessa stregua di quanto avviene per altri professionisti (avvocati, ingegneri, eccetera). In tal senso, la stessa Corte dei conti ha escluso i segretari comunali dalla partecipazione al concorso per referendari confermando, sia pure indirettamente, che gli stessi non sono più "pubblici funzionari" ma, al contrario, dei liberi professionisti appartenenti ad un albo professionale. Sarebbero sufficienti solo queste considerazioni per evidenziare l'assoluta incostituzionalità dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, nella parte in cui preclude, agli idonei ai concorsi degli anni dal 1990 al 1994, l'iscrizione all'albo, essendo tale disposizione in aperto contrasto con i princìpi espressi e contenuti nei citati articoli 3, 4, 97 e 98 della Costituzione. Così come non sfuggirà agli onorevoli colleghi nemmeno il grave pregiudizio al diritto al lavoro che tale norma arreca agli sfortunati "idonei a segretario comunale" degli anni 1990-1994. La disparità di trattamento con gli altri idonei ai concorsi degli anni successivi al 1995 è clamorosamente evidente, come ancora più ingiusta e discriminatoria è tale norma che al contrario, consente l'iscrizione all'albo anche a coloro i quali sono stati incaricati delle funzioni di segretario comunale negli anni ottanta, per il solo fatto di aver maturato sei mesi di anzianità e senza aver mai conseguito alcuna "idoneità" in pubblici concorsi. Una lapalissiana violazione dell'articolo 97 della Costituzione che si commenta da sé. Così come il citato articolo 12 è degno di censura anche sotto il profilo della grave illogicità manifesta della ratio ispiratrice della discrezionalità amministrativa che, in aperto contrasto con i princìpi di trasparenza, efficacia ed economicità della stessa, impedisce l'iscrizione ad un albo professionale di chi è già stato giudicato "idoneo a segretario comunale" per aver superato un pubblico concorso e quindi ne possiede il titolo.
        In buona sostanza, poiché "l'idoneità" ad un concorso non si prescrive, l'iscrizione alla prima fascia professionale dell'albo dei segretari comunali e provinciali anche degli idonei a segretario comunale dei concorsi precedenti al 1995, e cioé dall'anno 1990 al 1994, non solo consentirà di affermare pienamente i princìpi costituzionali palesemente violati dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 ma permetterà anche di valorizzare tutte quelle professionalità già disponibili che contribuirebbero a limitare il vuoto creato dai molti altri segretari in fuga verso altri settori della pubblica amministrazione.
        Recuperare gli idonei degli anni 1990-1994 contribuirebbe da un lato a sanare una evidente incostituzionalità e, dall'altro, rappresenterebbe un concreto esempio di trasparenza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
        A tali fini è diretta la presente proposta di legge.




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