XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2680
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
vuole sanare una vistosa incostituzionalità del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997
che, all'articolo 12, comma 5, consente l'iscrizione alla
prima fascia professionale dell'albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali (attualmente disciplinato dalle norme
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
solo degli idonei dei concorsi indetti negli anni 1995 e 1996,
in stridente contrasto con gli articoli 3, 4, 97 e 98 della
Costituzione, ed in aperta violazione allo spirito della legge
n. 127 del 1997 che, in tema di semplificazione
amministrativa, nel disciplinare la nuova figura del
segretario comunale e provinciale, ne subordinava l'accesso al
relativo albo con il solo limite di aver superato un pubblico
concorso espletato a livello nazionale. Orbene, l'albo
professionale non è altro che un elenco ufficiale ovvero un
pubblico registro dove sono contenuti i nomi delle persone
abilitate all'esercizio di una professione, ragione per cui
sono incomprensibili le motivazioni che impediscono
l'iscrizione di tutti gli idonei a segretario comunale al
relativo albo. Allo scopo è doveroso osservare che lo spirito
della riforma ha voluto considerare i segretari comunali quali
liberi professionisti iscritti ad un albo, al quale i sindaci
possono attingere liberamente nell'ambito delle rispettive
fasce professionali, alla stessa stregua di quanto avviene per
altri professionisti (avvocati, ingegneri, eccetera). In tal
senso, la stessa Corte dei conti ha escluso i segretari
comunali dalla partecipazione al concorso per referendari
confermando, sia pure indirettamente, che gli stessi non sono
più "pubblici funzionari" ma, al contrario, dei liberi
professionisti appartenenti ad un albo professionale.
Sarebbero sufficienti solo queste considerazioni per
evidenziare l'assoluta incostituzionalità dell'articolo 12 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 465 del 1997, nella parte in cui preclude, agli idonei ai
concorsi degli anni dal 1990 al 1994, l'iscrizione all'albo,
essendo tale disposizione in aperto contrasto con i princìpi
espressi e contenuti nei citati articoli 3, 4, 97 e 98 della
Costituzione. Così come non sfuggirà agli onorevoli colleghi
nemmeno il grave pregiudizio al diritto al lavoro che tale
norma arreca agli sfortunati "idonei a segretario comunale"
degli anni 1990-1994. La disparità di trattamento con gli
altri idonei ai concorsi degli anni successivi al 1995 è
clamorosamente evidente, come ancora più ingiusta e
discriminatoria è tale norma che al contrario, consente
l'iscrizione all'albo anche a coloro i quali sono stati
incaricati delle funzioni di segretario comunale negli anni
ottanta, per il solo fatto di aver maturato sei mesi di
anzianità e senza aver mai conseguito alcuna "idoneità" in
pubblici concorsi. Una lapalissiana violazione dell'articolo
97 della Costituzione che si commenta da sé. Così come il
citato articolo 12 è degno di censura anche sotto il profilo
della grave illogicità manifesta della ratio ispiratrice
della discrezionalità amministrativa che, in aperto contrasto
con i princìpi di trasparenza, efficacia ed economicità della
stessa, impedisce l'iscrizione ad un albo professionale di chi
è già stato giudicato "idoneo a segretario comunale" per aver
superato un pubblico concorso e quindi ne possiede il
titolo.
In buona sostanza, poiché "l'idoneità" ad un concorso non
si prescrive, l'iscrizione alla prima fascia professionale
dell'albo dei segretari comunali e provinciali anche degli
idonei a segretario comunale dei concorsi precedenti al 1995,
e cioé dall'anno 1990 al 1994, non solo consentirà di
affermare pienamente i princìpi costituzionali palesemente
violati dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 ma permetterà
anche di valorizzare tutte quelle professionalità già
disponibili che contribuirebbero a limitare il vuoto creato
dai molti altri segretari in fuga verso altri settori della
pubblica amministrazione.
Recuperare gli idonei degli anni 1990-1994 contribuirebbe
da un lato a sanare una evidente incostituzionalità e,
dall'altro, rappresenterebbe un concreto esempio di
trasparenza, efficacia ed economicità dell'azione
amministrativa.
A tali fini è diretta la presente proposta di legge.