XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2674
Onorevoli Colleghi! - Alla vigilia del vertice mondiale
sull'alimentazione, la scelta di ratificare e attuare il
Trattato sulle risorse genetiche vegetali è istituzionalmente
urgente e politicamente molto significativa per l'Italia e per
l'Europa. Il Trattato riguarda la biodiversità agricola, la
sicurezza alimentare, lo sviluppo sostenibile. La
conservazione della diversità genetica diventa vincolo
giuridico per gli Stati; si incentiva l'utilizzazione più
ampia delle risorse genetiche e una distribuzione equa dei
relativi benefici. Il Trattato internazionale sulle risorse
genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura,
adottato a Roma il 3 novembre 2001 dalla trentunesima riunione
della Conferenza della FAO, giunge al termine di sette anni di
fitte difficili trattative. Si tratta del più significativo
Trattato sinora stipulato nel nuovo millennio, sostanzialmente
diretto a coordinare e promuovere la convergenza delle
iniziative dei singoli Paesi in tema di accesso e gestione
delle risorse genetiche vegetali.
La diversità biologica agricola e più concretamente le
risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione
costituiscono la fonte degli alimenti, vestiti e medicine
necessarie per tutta l'umanità, oltre ad essere di grande
importanza nello sviluppo di un'agricoltura sostenibile e
della sicurezza alimentare.
Nonostante la vitale importanza per la sopravvivenza
umana, la biodiversità agricola sta scomparendo ad un ritmo
sempre più elevato. Si stima che, durante la storia
dell'umanità, sono state utilizzate circa diecimila specie per
l'alimentazione umana e l'agricoltura.
Attualmente, poco più di 120 specie coltivate di piante ci
forniscono il 90 per cento degli alimenti, e soltanto 12
specie vegetali e 5 specie animali ci forniscono più del 70
per cento degli alimenti. Solamente 4 specie vegetali (patate,
riso, mais e grano) e 3 specie animali (vacche, suini e polli)
ne forniscono più della metà.
Durante gli ultimi cento anni, si è verificata un'enorme
perdita della diversità genetica nell'ambito delle cosiddette
"principali specie alimentari". Centinaia di migliaia di
varietà eterogenee di piante coltivate per generazioni, sono
state sostituite da un numero ridotto di varietà commerciali
moderne e notevolmente uniformi. Soltanto negli Stati Uniti
sono già scomparsi più del 90 cento degli alberi fruttali e
specie orticole che venivano ancora coltivati agli inizi del
ventesimo secolo; pochissimi ne sono conservati nei banchi di
geni. Possiamo così scoprire delle cifre preoccupanti riguardo
all'erosione genetica delle razze animali addomesticate.
Questa situazione è in pratica la stessa in tutto il mondo. La
perdita della diversità biologica agricola ha provocato una
riduzione della capacità delle generazioni attuali e future
nell'affrontare i possibili ed imprevisti cambiamenti
dell'ambiente e delle necessità umane.
Attualmente nessun Paese al mondo è autosufficiente per
quanto riguarda la biodiversità agricola e la dipendenza media
fra i Paesi per le colture più importanti è del 70 per cento.
La dipendenza dell'Italia è fra 71 per cento e 81 per cento
per le 20 colture più importanti. Molti Paesi poveri dal punto
di vista economico, situati nelle zone tropicali e
sub-tropicali, sono ricchi in geni e diversità genetica. La
cooperazione internazionale in questo settore non è quindi una
possibilità, ma una necessità. Tale cooperazione deve
contribuire ad una distribuzione più giusta dei benefici
derivati dall'uso delle risorse genetiche, fornendo un
incentivo indispensabile per garantire che i Paesi continuino
a sviluppare la loro diversità genetica, conservandola e
mantenendola a disposizione dell'umanità.
Esiste inoltre un tipo di interdipendenza generazionale.
La biodiversità agricola è un tesoro prezioso delle
generazioni che ci hanno preceduto e che abbiamo l'obbligo
morale di trasmettere nella sua integrità alle generazioni
future. Gli interessi delle generazioni future, che non votano
né consumano, non vengono sufficientemente considerati per i
nostri sistemi politici ed economici. Inoltre si può parlare
di dipendenza fra risorse genetiche e biotecnologia. In
genere, le risorse genetiche costituiscono la materia prima
alla quale sono applicate le biotecnologie. Spetta alle
Nazioni Unite come forum universale intergovernamentale,
un ruolo primario nella negoziazione e sviluppo degli accordi
e delle norme internazionali necessarie. In questo contesto si
è negoziato il nuovo Trattato internazionale sulle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
La sicurezza alimentare è dipesa sempre dallo scambio
della diversità genetica delle colture, sviluppata dagli
agricoltori durante oltre diecimila anni. Oggi l'adozione
generalizzata di un numero ridotto di varietà moderne ha
portato ad una rapida perdita di questa diversità. Il Trattato
aiuterà a proteggere le risorse fitogenetiche che sono la base
della sicurezza alimentare mondiale. I suoi obiettivi sono "la
conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche
per l'alimentazione e l'agricoltura".
Tutti i Paesi sono notevolmente "interdipendenti" per
quanto riguarda queste risorse: i "propri" agricoltori e la
"propria" alimentazione dipendono in gran parte dalle colture
originate, o con diversità genetica disponibile, in altre
regioni. Il futuro dell'agricoltura mondiale è legato, quindi,
alla cooperazione internazionale. La Commissione
intergovernamentale sulle risorse genetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura ha fornito il forum nel
quale i Paesi hanno potuto negoziare il Trattato
internazionale, il cui testo è in armonia con la Convenzione
sulla diversità biologica.
Pur avendo come oggetto diretto l'armonizzazione del
mercato delle sementi (un mercato di 27 miliardi di dollari
annui) il Trattato si pone al centro di una complessa trama di
rapporti dove si incrociano agricoltura, commercio, ricerca,
ambiente, sviluppo.
Il testo si fa carico ad un tempo delle esigenze e degli
interessi sia degli agricoltori sia della tutela della ricerca
scientifica; è diretto a favorire e garantire il mantenimento
dell'ambiente e della biodiversità, temi strettamente connessi
tra loro; non da ultimo, affronta le problematiche della
cooperazione allo sviluppo e della collaborazione
internazionale, in particolare sotto lo specifico profilo
della equa ripartizione delle risorse.
Il Trattato, che modifica il precedente Accordo
internazionale adottato dalla Conferenza della FAO nel 1983,
ha una lunga storia dietro di sé.
Le discussioni/negoziazioni sul Trattato internazionale
sulle risorse fitogenetiche hanno avuto inizio nella FAO nel
1979 e l'Italia è stata fin dall'inizio fra i Paesi
leader nelle trattative. Nel 1983 è stato adottato nella
Conferenza della FAO, il primo Accordo internazionale sulle
risorse fitogenetiche. Si trattava di un accordo non
vincolante che garantiva l'accesso a queste risorse per la
ricerca ed il miglioramento delle piante. L'Italia ha subito
aderito all'accordo. Inoltre nel 1983 è stata creata la
Commissione intergovernamentale sulle risorse genetiche che si
occupa del monitoraggio di tale accordo. Questa Commissione è
composta da 163 membri, l'Italia è stata sin dall'inizio un
membro molto attivo. In quest'accordo la Commissione ha
negoziato tre annessi che sono stati approvati all'unanimità
dalla Conferenza della FAO, due di essi a novembre del 1989 ed
il terzo a novembre del 1991.
L'Accordo del 1983, infatti, fu il primo accordo globale
internazionale in materia di risorse genetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura, ed era diretto ad assicurare
che le risorse fitogenetiche di interesse economico e/o
sociale - e in particolare per l'agricoltura - fossero
esplorate, preservate, valutate e rese disponibili per la
generazione di piante a scopi scientifici.
Tale testo è stato oggetto di una serie di accordi
interpretativi, adottati in tre diverse risoluzioni della FAO,
dirette sostanzialmente a trovare un punto di equilibrio tra
le esigenze dei produttori e quelle degli agricoltori (si
tratta delle risoluzioni 4 del 1989, 5 del 1989 e 3 del 1991).
Anche a seguito dell'adozione della Convenzione sulla
biodiversità (1992), la Conferenza della FAO del 1993 ha
adottato la risoluzione 7 del 1993, diretta a promuovere la
revisione dell'Accordo del 1983; i negoziati, come accennato,
si sono svolti per sette anni (la prima sessione straordinaria
si è infatti svolta nel novembre del 1994) ed hanno avuto un
momento importante nell'adozione della cosiddetta
Dichiarazione di Lipsia (1996), con la quale, tra l'altro, le
Parti concordavano sul mantenimento del carattere
multilaterale del sistema di accesso e di divisione dei
benefìci. Dopo una serie di ulteriori incontri, si è dunque
giunti all'adozione del Trattato oggetto della presente
proposta di legge di autorizzazione alla ratifica.
L'Italia ha svolto un ruolo all'avanguardia durante il
processo di negoziazioni, ospitando due riunioni di
negoziazioni, una a Spoleto in aprile del 2001 e l'altra a
Roma in ottobre del 2001. L'Italia ha anche fornito un
importante appoggio tecnico ai Paesi negoziatori attraverso
diverse riunioni di esperti internazionali ospitati
dall'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.
Il Trattato prende le mosse da un dato di fatto: dalla
considerazione che le risorse vegetali sono in continua
erosione e che tale fenomeno rappresenta una preoccupazione
comune a tutti i Paesi. D'altro canto, la conservazione e la
valorizzazione di tali risorse per l'alimentazione e
l'agricoltura hanno un ruolo essenziale per la sicurezza
alimentare mondiale e costituiscono la materia prima
indispensabile per il miglioramento, sia con metodi classici
che biotecnologici, delle coltivazioni.
L'obiettivo principale del testo è dunque quello di
conservare e garantire l'uso duraturo delle risorse genetiche
vegetali; a tale obiettivo si affianca quello, non meno
significativo, di strutturare un sistema che consenta una
giusta ed equa suddivisione dei vantaggi che derivano dalla
loro utilizzazione.
Il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura è stato adottato dalla
Conferenza della FAO a novembre del 2001. La sua chiave di
volta è un Sistema multilaterale di accesso e distribuzione
dei benefici per le colture e foraggi, che presuppone un aiuto
diretto per tutti gli agricoltori e coloro che raccolgono le
varietà in tutto il mondo.
Il sistema multilaterale si applica su più di 60 generi
vegetali importanti per la sicurezza alimentare, compresi 64
delle principali colture e foraggi. Le condizioni di accesso e
distribuzione dei benefici verranno definite in un "Accordo di
trasferimento del materiale", che dovrà essere realizzato
dall'Organo direttivo.
L'accesso verrà fornito a scopo di utilizzo e
conservazione per la ricerca, il miglioramento e la
formazione. Il Trattato prevede il pagamento di una porzione
equa dei benefici monetari derivati dalla commercializzazione
di un prodotto che utilizzi le risorse fitogenetiche del
sistema. Questo pagamento sarà volontario quando il prodotto
venga reso disponibile, senza restrizioni, per ulteriori
ricerche e miglioramenti, e sarà obbligatorio quando il
prodotto non è disponibile.
Il Trattato contiene disposizioni per la distribuzione dei
benefici, attraverso lo scambio d'informazione, l'accesso alla
tecnologia ed il suo trasferimento, e promuovendo la
formazione. Il Trattato prevede una strategia di finanziamento
che potrà mobilitare fondi per attività, progetti e programmi
prioritari, specialmente a beneficio dei piccoli agricoltori
dei Paesi in via di sviluppo. L'obbligo da parte degli utenti,
di condividere i benefici monetari derivati dalla
commercializzazione, fa parte di questa strategia di
finanziamento.
Il Trattato riconosce l'enorme contributo che gli
agricoltori e le comunità contadina hanno fornito e continuano
a fornire per la conservazione e lo sviluppo delle risorse
fitogenetiche. Il Trattato conferisce ai governi la
responsabilità della realizzazione dei diritti
dell'agricoltore, compresi la protezione delle conoscenze
tradizionali e il diritto a partecipare in maniera equa alla
distribuzione dei benefici, così come alle decisioni da
prendere riguardanti le risorse fitogenetiche.
Per i miglioratori delle varietà, il Trattato prevede
l'accesso alle risorse fitogenetiche di cui essi hanno bisogno
e impedisce che questi vengano monopolizzati. Per i
consumatori, il Trattato promuove la diversità nell'offerta
dei prodotti alimentari e agricoli, e contribuisce alla
sicurezza alimentare. Il Trattato fornisce uno schema
giuridico sicuro e a lungo termine per le collezioni ex
situ delle risorse fitogenetiche conservate dal Gruppo
consultivo sulla ricerca agricola internazionale (GCRAI). Per
il settore privato, il Trattato stabilisce uno schema chiaro
per l'accesso alle risorse fitogenetiche, che stimolerà
l'investimento nella ricerca agricola. Il Trattato fornisce,
nello stesso modo, un nuovo forum nel quale si potranno
discutere le necessità specifiche ed i problemi
dell'agricoltura mondiale, e si potrà promuovere la sinergia
fra l'ambiente ed il commercio.
Il Trattato si compone di 35 articoli suddivisi in sette
parti, rispettivamente dedicate alla definizione dei termini,
alle disposizioni generali, ai diritti degli agricoltori, al
sistema multilaterale di accesso e ripartizione dei benefìci,
alle strutture, alle disposizioni finanziarie e
istituzionali.
Si tratta di un articolato le cui disposizioni devono
essere lette in stretta connessione le une con le altre, tutte
dirette a strutturare un corpus organico di iniziative
per orientare uno sviluppo armonico del settore.
In particolare, vorrei tuttavia richiamare l'attenzione
sulla prevista utilizzazione duratura delle risorse genetiche
vegetali. In base all'articolo 6, infatti, le Parti elaborano
e mantengono politiche e normative appropriate per promuoverne
l'utilizzazione duratura; il medesimo articolo detta linee
dirette ad orientare tali iniziative per coordinare a tale
scopo l'azione delle parti contraenti. E non si tratta di
norme di principio, posto che l'articolo 4 testualmente recita
che ciascuna Parte contraente assicura la conformità delle sue
leggi, normative e procedure alle obbligazioni previste dal
Trattato.
La parte terza è relativa ai diritti degli agricoltori.
Ogni Parte contraente, secondo i suoi bisogni e le sue
priorità, dovrà prendere misure volte a proteggere tali
diritti, compresa la protezione delle conoscenze tradizionali
che presentano un interesse per le risorse genetiche vegetali,
nonché a promuovere il diritto di partecipare ad una
ripartizione equa dei vantaggi che derivano dalla loro
applicazione e quello di partecipare, a livello nazionale,
alle questioni relative alla conservazione e all'utilizzazione
duratura delle richiamate risorse.
Le disposizioni della parte quarta rappresentano una
significativa applicazione di un indispensabile approccio
multilaterale a materie in cui il processo di globalizzazione
ha operato in profondità (e qui si tratta di una specie del
più ampio genere del commercio). Il Trattato riconosce i
diritti sovrani degli Stati sulle proprie risorse genetiche
vegetali e prevede altresì che, nell'ambito di tale sovranità,
le Parti contraenti stabiliranno un sistema multilaterale
efficiente, efficace e trasparente, sia per favorire l'accesso
alle risorse stesse, sia per dividere in modo giusto ed equo i
vantaggi dell'utilizzazione di tali risorse, in una
prospettiva di reciproco rinforzo.
Tra gli strumenti previsti per conseguire gli obiettivi
del Trattato si segnalano le raccolte delle risorse genetiche
vegetali presso i Centri di ricerca agricola internazionale
del Gruppo consultivo ricerca agricola internazionale e presso
altre istituzioni internazionali; la previsione di un sistema
mondiale d'informazione sulle predette risorse e quella
dell'impegno a mettere in opera, da parte degli Stati
contraenti, una strategia di finanziamento coerente con gli
obiettivi che saranno stabiliti periodicamente dall'organo
direttivo, istituito dall'articolo 19 e composto da tutte le
Parti contraenti. La sua funzione è quella di promuovere la
piena attivazione del Trattato e nel suo ambito è
rappresentata ogni Parte contraente.
Il Trattato, così come stabilito dall'articolo 28, entra
in vigore dal novantesimo giorno seguente il deposito del
quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione
o adesione, sempre che almeno venti di tali atti siano stati
depositati da Stati membri della FAO.
I Governi che lo avranno ratificato formeranno il suo
organo direttivo. La prima riunione del direttivo affronterà
argomenti importanti come il livello, la forma e le modalità
dei pagamenti monetari derivati dalla commercializzazione, un
accordo per il trasferimento del materiale delle risorse
fitogenetiche contenute nel Trattato, i meccanismi per
promuovere la realizzazione del Trattato, e la strategia di
finanziamento. Di conseguenza, ogni Paese può giudicare
importante essere fra i primi Paesi che ratifichino il
Trattato, per così garantire che i propri interessi nazionali
vengano presi in considerazione durante la prima riunione
dell'Organo direttivo.
Questo argomento è di particolare importanza nel caso dei
Paesi membri dell'Unione europea, poiché la ratifica da parte
di ognuno di essi sarà effettiva soltanto quando lo
ratifichino i 15 Paesi.
La ratifica del Trattato non comporta oneri a carico del
bilancio dello Stato.