XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2674




        Onorevoli Colleghi! - Alla vigilia del vertice mondiale sull'alimentazione, la scelta di ratificare e attuare il Trattato sulle risorse genetiche vegetali è istituzionalmente urgente e politicamente molto significativa per l'Italia e per l'Europa. Il Trattato riguarda la biodiversità agricola, la sicurezza alimentare, lo sviluppo sostenibile. La conservazione della diversità genetica diventa vincolo giuridico per gli Stati; si incentiva l'utilizzazione più ampia delle risorse genetiche e una distribuzione equa dei relativi benefici. Il Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001 dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO, giunge al termine di sette anni di fitte difficili trattative. Si tratta del più significativo Trattato sinora stipulato nel nuovo millennio, sostanzialmente diretto a coordinare e promuovere la convergenza delle iniziative dei singoli Paesi in tema di accesso e gestione delle risorse genetiche vegetali.
        La diversità biologica agricola e più concretamente le risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione costituiscono la fonte degli alimenti, vestiti e medicine necessarie per tutta l'umanità, oltre ad essere di grande importanza nello sviluppo di un'agricoltura sostenibile e della sicurezza alimentare.
        Nonostante la vitale importanza per la sopravvivenza umana, la biodiversità agricola sta scomparendo ad un ritmo sempre più elevato. Si stima che, durante la storia dell'umanità, sono state utilizzate circa diecimila specie per l'alimentazione umana e l'agricoltura.
        Attualmente, poco più di 120 specie coltivate di piante ci forniscono il 90 per cento degli alimenti, e soltanto 12 specie vegetali e 5 specie animali ci forniscono più del 70 per cento degli alimenti. Solamente 4 specie vegetali (patate, riso, mais e grano) e 3 specie animali (vacche, suini e polli) ne forniscono più della metà.
        Durante gli ultimi cento anni, si è verificata un'enorme perdita della diversità genetica nell'ambito delle cosiddette "principali specie alimentari". Centinaia di migliaia di varietà eterogenee di piante coltivate per generazioni, sono state sostituite da un numero ridotto di varietà commerciali moderne e notevolmente uniformi. Soltanto negli Stati Uniti sono già scomparsi più del 90 cento degli alberi fruttali e specie orticole che venivano ancora coltivati agli inizi del ventesimo secolo; pochissimi ne sono conservati nei banchi di geni. Possiamo così scoprire delle cifre preoccupanti riguardo all'erosione genetica delle razze animali addomesticate. Questa situazione è in pratica la stessa in tutto il mondo. La perdita della diversità biologica agricola ha provocato una riduzione della capacità delle generazioni attuali e future nell'affrontare i possibili ed imprevisti cambiamenti dell'ambiente e delle necessità umane.
        Attualmente nessun Paese al mondo è autosufficiente per quanto riguarda la biodiversità agricola e la dipendenza media fra i Paesi per le colture più importanti è del 70 per cento. La dipendenza dell'Italia è fra 71 per cento e 81 per cento per le 20 colture più importanti. Molti Paesi poveri dal punto di vista economico, situati nelle zone tropicali e sub-tropicali, sono ricchi in geni e diversità genetica. La cooperazione internazionale in questo settore non è quindi una possibilità, ma una necessità. Tale cooperazione deve contribuire ad una distribuzione più giusta dei benefici derivati dall'uso delle risorse genetiche, fornendo un incentivo indispensabile per garantire che i Paesi continuino a sviluppare la loro diversità genetica, conservandola e mantenendola a disposizione dell'umanità.
        Esiste inoltre un tipo di interdipendenza generazionale. La biodiversità agricola è un tesoro prezioso delle generazioni che ci hanno preceduto e che abbiamo l'obbligo morale di trasmettere nella sua integrità alle generazioni future. Gli interessi delle generazioni future, che non votano né consumano, non vengono sufficientemente considerati per i nostri sistemi politici ed economici. Inoltre si può parlare di dipendenza fra risorse genetiche e biotecnologia. In genere, le risorse genetiche costituiscono la materia prima alla quale sono applicate le biotecnologie. Spetta alle Nazioni Unite come forum universale intergovernamentale, un ruolo primario nella negoziazione e sviluppo degli accordi e delle norme internazionali necessarie. In questo contesto si è negoziato il nuovo Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
        La sicurezza alimentare è dipesa sempre dallo scambio della diversità genetica delle colture, sviluppata dagli agricoltori durante oltre diecimila anni. Oggi l'adozione generalizzata di un numero ridotto di varietà moderne ha portato ad una rapida perdita di questa diversità. Il Trattato aiuterà a proteggere le risorse fitogenetiche che sono la base della sicurezza alimentare mondiale. I suoi obiettivi sono "la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura".
        Tutti i Paesi sono notevolmente "interdipendenti" per quanto riguarda queste risorse: i "propri" agricoltori e la "propria" alimentazione dipendono in gran parte dalle colture originate, o con diversità genetica disponibile, in altre regioni. Il futuro dell'agricoltura mondiale è legato, quindi, alla cooperazione internazionale. La Commissione intergovernamentale sulle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ha fornito il forum nel quale i Paesi hanno potuto negoziare il Trattato internazionale, il cui testo è in armonia con la Convenzione sulla diversità biologica.
        Pur avendo come oggetto diretto l'armonizzazione del mercato delle sementi (un mercato di 27 miliardi di dollari annui) il Trattato si pone al centro di una complessa trama di rapporti dove si incrociano agricoltura, commercio, ricerca, ambiente, sviluppo.
        Il testo si fa carico ad un tempo delle esigenze e degli interessi sia degli agricoltori sia della tutela della ricerca scientifica; è diretto a favorire e garantire il mantenimento dell'ambiente e della biodiversità, temi strettamente connessi tra loro; non da ultimo, affronta le problematiche della cooperazione allo sviluppo e della collaborazione internazionale, in particolare sotto lo specifico profilo della equa ripartizione delle risorse.
        Il Trattato, che modifica il precedente Accordo internazionale adottato dalla Conferenza della FAO nel 1983, ha una lunga storia dietro di sé.
        Le discussioni/negoziazioni sul Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche hanno avuto inizio nella FAO nel 1979 e l'Italia è stata fin dall'inizio fra i Paesi leader nelle trattative. Nel 1983 è stato adottato nella Conferenza della FAO, il primo Accordo internazionale sulle risorse fitogenetiche. Si trattava di un accordo non vincolante che garantiva l'accesso a queste risorse per la ricerca ed il miglioramento delle piante. L'Italia ha subito aderito all'accordo. Inoltre nel 1983 è stata creata la Commissione intergovernamentale sulle risorse genetiche che si occupa del monitoraggio di tale accordo. Questa Commissione è composta da 163 membri, l'Italia è stata sin dall'inizio un membro molto attivo. In quest'accordo la Commissione ha negoziato tre annessi che sono stati approvati all'unanimità dalla Conferenza della FAO, due di essi a novembre del 1989 ed il terzo a novembre del 1991.
        L'Accordo del 1983, infatti, fu il primo accordo globale internazionale in materia di risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ed era diretto ad assicurare che le risorse fitogenetiche di interesse economico e/o sociale - e in particolare per l'agricoltura - fossero esplorate, preservate, valutate e rese disponibili per la generazione di piante a scopi scientifici.
        Tale testo è stato oggetto di una serie di accordi interpretativi, adottati in tre diverse risoluzioni della FAO, dirette sostanzialmente a trovare un punto di equilibrio tra le esigenze dei produttori e quelle degli agricoltori (si tratta delle risoluzioni 4 del 1989, 5 del 1989 e 3 del 1991). Anche a seguito dell'adozione della Convenzione sulla biodiversità (1992), la Conferenza della FAO del 1993 ha adottato la risoluzione 7 del 1993, diretta a promuovere la revisione dell'Accordo del 1983; i negoziati, come accennato, si sono svolti per sette anni (la prima sessione straordinaria si è infatti svolta nel novembre del 1994) ed hanno avuto un momento importante nell'adozione della cosiddetta Dichiarazione di Lipsia (1996), con la quale, tra l'altro, le Parti concordavano sul mantenimento del carattere multilaterale del sistema di accesso e di divisione dei benefìci. Dopo una serie di ulteriori incontri, si è dunque giunti all'adozione del Trattato oggetto della presente proposta di legge di autorizzazione alla ratifica.
        L'Italia ha svolto un ruolo all'avanguardia durante il processo di negoziazioni, ospitando due riunioni di negoziazioni, una a Spoleto in aprile del 2001 e l'altra a Roma in ottobre del 2001. L'Italia ha anche fornito un importante appoggio tecnico ai Paesi negoziatori attraverso diverse riunioni di esperti internazionali ospitati dall'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.
        Il Trattato prende le mosse da un dato di fatto: dalla considerazione che le risorse vegetali sono in continua erosione e che tale fenomeno rappresenta una preoccupazione comune a tutti i Paesi. D'altro canto, la conservazione e la valorizzazione di tali risorse per l'alimentazione e l'agricoltura hanno un ruolo essenziale per la sicurezza alimentare mondiale e costituiscono la materia prima indispensabile per il miglioramento, sia con metodi classici che biotecnologici, delle coltivazioni.
        L'obiettivo principale del testo è dunque quello di conservare e garantire l'uso duraturo delle risorse genetiche vegetali; a tale obiettivo si affianca quello, non meno significativo, di strutturare un sistema che consenta una giusta ed equa suddivisione dei vantaggi che derivano dalla loro utilizzazione.
        Il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura è stato adottato dalla Conferenza della FAO a novembre del 2001. La sua chiave di volta è un Sistema multilaterale di accesso e distribuzione dei benefici per le colture e foraggi, che presuppone un aiuto diretto per tutti gli agricoltori e coloro che raccolgono le varietà in tutto il mondo.
        Il sistema multilaterale si applica su più di 60 generi vegetali importanti per la sicurezza alimentare, compresi 64 delle principali colture e foraggi. Le condizioni di accesso e distribuzione dei benefici verranno definite in un "Accordo di trasferimento del materiale", che dovrà essere realizzato dall'Organo direttivo.
        L'accesso verrà fornito a scopo di utilizzo e conservazione per la ricerca, il miglioramento e la formazione. Il Trattato prevede il pagamento di una porzione equa dei benefici monetari derivati dalla commercializzazione di un prodotto che utilizzi le risorse fitogenetiche del sistema. Questo pagamento sarà volontario quando il prodotto venga reso disponibile, senza restrizioni, per ulteriori ricerche e miglioramenti, e sarà obbligatorio quando il prodotto non è disponibile.
        Il Trattato contiene disposizioni per la distribuzione dei benefici, attraverso lo scambio d'informazione, l'accesso alla tecnologia ed il suo trasferimento, e promuovendo la formazione. Il Trattato prevede una strategia di finanziamento che potrà mobilitare fondi per attività, progetti e programmi prioritari, specialmente a beneficio dei piccoli agricoltori dei Paesi in via di sviluppo. L'obbligo da parte degli utenti, di condividere i benefici monetari derivati dalla commercializzazione, fa parte di questa strategia di finanziamento.
        Il Trattato riconosce l'enorme contributo che gli agricoltori e le comunità contadina hanno fornito e continuano a fornire per la conservazione e lo sviluppo delle risorse fitogenetiche. Il Trattato conferisce ai governi la responsabilità della realizzazione dei diritti dell'agricoltore, compresi la protezione delle conoscenze tradizionali e il diritto a partecipare in maniera equa alla distribuzione dei benefici, così come alle decisioni da prendere riguardanti le risorse fitogenetiche.
        Per i miglioratori delle varietà, il Trattato prevede l'accesso alle risorse fitogenetiche di cui essi hanno bisogno e impedisce che questi vengano monopolizzati. Per i consumatori, il Trattato promuove la diversità nell'offerta dei prodotti alimentari e agricoli, e contribuisce alla sicurezza alimentare. Il Trattato fornisce uno schema giuridico sicuro e a lungo termine per le collezioni ex situ delle risorse fitogenetiche conservate dal Gruppo consultivo sulla ricerca agricola internazionale (GCRAI). Per il settore privato, il Trattato stabilisce uno schema chiaro per l'accesso alle risorse fitogenetiche, che stimolerà l'investimento nella ricerca agricola. Il Trattato fornisce, nello stesso modo, un nuovo forum nel quale si potranno discutere le necessità specifiche ed i problemi dell'agricoltura mondiale, e si potrà promuovere la sinergia fra l'ambiente ed il commercio.
        Il Trattato si compone di 35 articoli suddivisi in sette parti, rispettivamente dedicate alla definizione dei termini, alle disposizioni generali, ai diritti degli agricoltori, al sistema multilaterale di accesso e ripartizione dei benefìci, alle strutture, alle disposizioni finanziarie e istituzionali.
        Si tratta di un articolato le cui disposizioni devono essere lette in stretta connessione le une con le altre, tutte dirette a strutturare un corpus organico di iniziative per orientare uno sviluppo armonico del settore.
        In particolare, vorrei tuttavia richiamare l'attenzione sulla prevista utilizzazione duratura delle risorse genetiche vegetali. In base all'articolo 6, infatti, le Parti elaborano e mantengono politiche e normative appropriate per promuoverne l'utilizzazione duratura; il medesimo articolo detta linee dirette ad orientare tali iniziative per coordinare a tale scopo l'azione delle parti contraenti. E non si tratta di norme di principio, posto che l'articolo 4 testualmente recita che ciascuna Parte contraente assicura la conformità delle sue leggi, normative e procedure alle obbligazioni previste dal Trattato.
        La parte terza è relativa ai diritti degli agricoltori. Ogni Parte contraente, secondo i suoi bisogni e le sue priorità, dovrà prendere misure volte a proteggere tali diritti, compresa la protezione delle conoscenze tradizionali che presentano un interesse per le risorse genetiche vegetali, nonché a promuovere il diritto di partecipare ad una ripartizione equa dei vantaggi che derivano dalla loro applicazione e quello di partecipare, a livello nazionale, alle questioni relative alla conservazione e all'utilizzazione duratura delle richiamate risorse.
        Le disposizioni della parte quarta rappresentano una significativa applicazione di un indispensabile approccio multilaterale a materie in cui il processo di globalizzazione ha operato in profondità (e qui si tratta di una specie del più ampio genere del commercio). Il Trattato riconosce i diritti sovrani degli Stati sulle proprie risorse genetiche vegetali e prevede altresì che, nell'ambito di tale sovranità, le Parti contraenti stabiliranno un sistema multilaterale efficiente, efficace e trasparente, sia per favorire l'accesso alle risorse stesse, sia per dividere in modo giusto ed equo i vantaggi dell'utilizzazione di tali risorse, in una prospettiva di reciproco rinforzo.
        Tra gli strumenti previsti per conseguire gli obiettivi del Trattato si segnalano le raccolte delle risorse genetiche vegetali presso i Centri di ricerca agricola internazionale del Gruppo consultivo ricerca agricola internazionale e presso altre istituzioni internazionali; la previsione di un sistema mondiale d'informazione sulle predette risorse e quella dell'impegno a mettere in opera, da parte degli Stati contraenti, una strategia di finanziamento coerente con gli obiettivi che saranno stabiliti periodicamente dall'organo direttivo, istituito dall'articolo 19 e composto da tutte le Parti contraenti. La sua funzione è quella di promuovere la piena attivazione del Trattato e nel suo ambito è rappresentata ogni Parte contraente.
        Il Trattato, così come stabilito dall'articolo 28, entra in vigore dal novantesimo giorno seguente il deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, sempre che almeno venti di tali atti siano stati depositati da Stati membri della FAO.
        I Governi che lo avranno ratificato formeranno il suo organo direttivo. La prima riunione del direttivo affronterà argomenti importanti come il livello, la forma e le modalità dei pagamenti monetari derivati dalla commercializzazione, un accordo per il trasferimento del materiale delle risorse fitogenetiche contenute nel Trattato, i meccanismi per promuovere la realizzazione del Trattato, e la strategia di finanziamento. Di conseguenza, ogni Paese può giudicare importante essere fra i primi Paesi che ratifichino il Trattato, per così garantire che i propri interessi nazionali vengano presi in considerazione durante la prima riunione dell'Organo direttivo.
        Questo argomento è di particolare importanza nel caso dei Paesi membri dell'Unione europea, poiché la ratifica da parte di ognuno di essi sarà effettiva soltanto quando lo ratifichino i 15 Paesi.
        La ratifica del Trattato non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.




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