XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2671
Onorevoli Colleghi! - Le norme a tutela della maternità
per le libere professioniste, introdotte con la legge n. 379
del 1990 e poi riprodotte nel capo XI del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, contengono alcune lacune che si prestano a
storture interpretative e applicative, con conseguenze anche
gravi per gli enti erogatori e con disparità di trattamento
fra le professioniste interessate.
La più importante lacuna da segnalare riguarda la mancanza
di un tetto massimo all'indennità da corrispondere alla libera
professionista. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 70 del
citato testo unico, infatti, l'indennità viene corrisposta in
misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito
percepito nel secondo anno precedente a quello della domanda.
La mancanza di un tetto massimo da prendere in considerazione,
unitamente alla dinamica del tutto peculiare dei redditi dei
liberi professionisti, determina che, in alcuni casi, si
arrivino a liquidare indennità di decine o, addirittura, di
centinaia di migliaia di euro.
Ciò in contrasto con le regole vigenti per tutte le altre
prestazioni erogate dalle casse professionali e con le regole
generali di ogni ordinamento previdenziale.
Al riguardo, va anche ricordato che l'eventuale
corresponsione di indennità di importo enorme si ripercuote,
inevitabilmente, sulla solidarietà generale endocategoriale,
con aumenti, a carico di tutti gli iscritti (compresi i
pensionati ancora iscritti all'albo) del contributo
appositamente istituito per il finanziamento degli oneri
derivanti dal trattamento di maternità, ai sensi dell'articolo
83 del citato testo unico.
La soluzione proposta è nel senso di prevedere, in
analogia a quanto stabilito per l'importo minimo
dell'indennità (articolo 70, comma 3), un tetto massimo da
considerare per il calcolo della medesima indennità, fissato
in cinque volte il livello minimo della prestazione, con
potestà, per ogni singolo ente, di stabilire un "tetto"
massimo di livello superiore, giustificato dalla capacità
reddituale e contributiva della categoria professionale e
compatibile con gli equilibri finanziari dell'ente stesso.
Una ulteriore stortura riguarda, sempre al citato articolo
70, il riferimento al reddito denunciato nel secondo anno
antecedente a quello della domanda.
Ciò, in realtà, consente alla libera professionista di
determinare casualmente o, addirittura, arbitrariamente quale
possa essere il reddito di riferimento per il calcolo
dell'indennità.
Questa anomalia si presta anche a possibili speculazioni
di convenienza rinviando o anticipando il momento di
presentazione della domanda, in modo da trarne anche rilevanti
vantaggi economici.
E' chiaro che, in tale modo, si rende disponibile e
discrezionale da parte della richiedente un elemento
fondamentale per la determinazione dell'importo dell'indennità
creando una anomalia giuridica e una disparità di trattamento
rispetto al mondo del lavoro dipendente. La semplice soluzione
proposta è quella di ancorare il reddito di riferimento utile
per il calcolo dell'indennità al verificarsi dell'evento e non
alla presentazione della domanda, dando così oggettività al
riferimento normativo.
La presente proposta di legge si propone, inoltre, di
chiarire senza possibilità di equivoci che il reddito da
prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità è solo
quello professionale con esclusione di quanto eventualmente
percepito per altre attività svolte (come, ad esempio,
proventi patrimoniali, redditi d' impresa, eccetera).