XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2671




        Onorevoli Colleghi! - Le norme a tutela della maternità per le libere professioniste, introdotte con la legge n. 379 del 1990 e poi riprodotte nel capo XI del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, contengono alcune lacune che si prestano a storture interpretative e applicative, con conseguenze anche gravi per gli enti erogatori e con disparità di trattamento fra le professioniste interessate.
        La più importante lacuna da segnalare riguarda la mancanza di un tetto massimo all'indennità da corrispondere alla libera professionista. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 70 del citato testo unico, infatti, l'indennità viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito nel secondo anno precedente a quello della domanda. La mancanza di un tetto massimo da prendere in considerazione, unitamente alla dinamica del tutto peculiare dei redditi dei liberi professionisti, determina che, in alcuni casi, si arrivino a liquidare indennità di decine o, addirittura, di centinaia di migliaia di euro.
        Ciò in contrasto con le regole vigenti per tutte le altre prestazioni erogate dalle casse professionali e con le regole generali di ogni ordinamento previdenziale.
        Al riguardo, va anche ricordato che l'eventuale corresponsione di indennità di importo enorme si ripercuote, inevitabilmente, sulla solidarietà generale endocategoriale, con aumenti, a carico di tutti gli iscritti (compresi i pensionati ancora iscritti all'albo) del contributo appositamente istituito per il finanziamento degli oneri derivanti dal trattamento di maternità, ai sensi dell'articolo 83 del citato testo unico.
        La soluzione proposta è nel senso di prevedere, in analogia a quanto stabilito per l'importo minimo dell'indennità (articolo 70, comma 3), un tetto massimo da considerare per il calcolo della medesima indennità, fissato in cinque volte il livello minimo della prestazione, con potestà, per ogni singolo ente, di stabilire un "tetto" massimo di livello superiore, giustificato dalla capacità reddituale e contributiva della categoria professionale e compatibile con gli equilibri finanziari dell'ente stesso.
        Una ulteriore stortura riguarda, sempre al citato articolo 70, il riferimento al reddito denunciato nel secondo anno antecedente a quello della domanda.
        Ciò, in realtà, consente alla libera professionista di determinare casualmente o, addirittura, arbitrariamente quale possa essere il reddito di riferimento per il calcolo dell'indennità.
        Questa anomalia si presta anche a possibili speculazioni di convenienza rinviando o anticipando il momento di presentazione della domanda, in modo da trarne anche rilevanti vantaggi economici.
        E' chiaro che, in tale modo, si rende disponibile e discrezionale da parte della richiedente un elemento fondamentale per la determinazione dell'importo dell'indennità creando una anomalia giuridica e una disparità di trattamento rispetto al mondo del lavoro dipendente. La semplice soluzione proposta è quella di ancorare il reddito di riferimento utile per il calcolo dell'indennità al verificarsi dell'evento e non alla presentazione della domanda, dando così oggettività al riferimento normativo.
        La presente proposta di legge si propone, inoltre, di chiarire senza possibilità di equivoci che il reddito da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità è solo quello professionale con esclusione di quanto eventualmente percepito per altre attività svolte (come, ad esempio, proventi patrimoniali, redditi d' impresa, eccetera).




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