XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2647
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
mira a sanare una condizione di iniquità venuta a crearsi nei
riguardi del personale tecnico laureato a causa, soprattutto,
di carenze legislative.
Attualmente, infatti, nessuna norma disciplina le mansioni
di tale personale all'atto della nomina, nemmeno la legge 3
novembre 1961, n. 1255, istitutiva del ruolo. Pertanto,
essendo i tecnici laureati in possesso dello stesso titolo di
studio richiesto per i ricercatori, di fatto svolgono le
stesse mansioni.
Nelle precedenti legislature molte proposte e disegni di
legge sono stati presentati, taluni discussi, uno (il disegno
di legge n. 1936 del 14 giugno 1982) addirittura approvato dal
Senato della Repubblica, in data 27 gennaio 1983, senza poi
completare il suo iter a causa dello scioglimento delle
Camere.
Nonostante quindi ci sia la volontà politica di
intervenire, fino ad oggi nessun provvedimento è stato emanato
e la situazione è divenuta ancor più grave, in considerazione
dell'esito di alcuni concorsi per professori associati sulla
cui legittimità e correttezza non pochi dubbi sono stati
sollevati e non ancora dissipati. A sostegno di tale tesi va
ricordato che con l'entrata in vigore del decreto-legge 1^
ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1973, n. 766, il ruolo degli assistenti
universitari si è trasformato in un ruolo ad esaurimento e da
quella data, soprattutto nelle facoltà umanistiche, sono stati
utilizzati come assistenti i tecnici laureati.
L'articolo 7 della citata legge n. 1255 del 1961 prevede
che gli assistenti ordinari possano essere inquadrati, a
domanda, nel ruolo dei tecnici laureati: pare assurdo, dunque,
che la norma non possa essere applicata reciprocamente, tenuto
conto anche del fatto che i tecnici laureati sono stati
immessi in ruolo previo concorso svolto con gli stessi criteri
messi in atto per quello degli assistenti. Inoltre, il
passaggio nel ruolo ad esaurimento dei ricercatori
universitari riguarderebbe soltanto una minoranza dei tecnici
laureati e precisamente quella parte di essi per la quale è
stata ufficialmente riconosciuta l'attività didattica e
scientifica svolta e risultante, dunque, dagli atti delle
singole facoltà. Pertanto non ci sarebbe alcun "svuotamento"
della categoria, né alterazioni nella vita degli istituti,
giacché gli eventuali aventi diritto hanno, di fatto, svolto
mansioni proprie dei docenti.
Infine, l'immissione dei tecnici laureati nel ruolo ad
esaurimento dei ricercatori universitari non avverrebbe ope
legis, ma in virtù della dichiarazione della facoltà in
merito alla attività didattica e scientifica svolta (requisito
indispensabile per l'ammissione ai giudizi di idoneità a
professore associato) e rappresenterebbe l'equo riconoscimento
del lavoro effettivamente svolto.
Va anche precisato che, in virtù dell'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, i tecnici laureati che non superino il giudizio di
idoneità a professore associato sarebbero l'unica categoria,
fra gli aspiranti all'associazione, che dovrebbe modificare da
un giorno all'altro, la propria condizione lavorativa.
La presente proposta di legge, già presentata nelle
precedenti legislature, è suffragata e confermata nei
contenuti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 93 del
16 febbraio 1991, sicché, nella sostanza, si tratterebbe
semplicemente di recepire, come di dovere, tale sentenza.
Inoltre, la presente proposta di legge intende sanare una
situazione di iniquità che si è venuta a creare con l'articolo
1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, che prevede
che le università possano bandire concorsi per posti di
ricercatore universitario riservati al personale in servizio
laureato delle stesse università, assunto in ruolo a seguito
di pubblici concorsi e con almeno tre anni di attività di
ricerca, attestata dai presidi di facoltà e comprovata da
pubblicazioni, lavori originali e atti delle facoltà risalenti
al periodo di svolgimento dell'attività medesima. Pertanto, la
citata disposizione riserva la possibilità di partecipare ai
concorsi per ricercatore universitario al solo personale
laureato che abbia svolto almeno tre anni di attività di
ricerca.
Al contrario la presente proposta di legge, sopprimendo,
al comma 1 dell'articolo 1, i limiti temporali ma non i
vincoli del possesso del diploma di laurea e della produzione
di attività scientifica, consente ai tecnici laureati in
servizio e in possesso del riconoscimento dell'attività di
ricerca svolta di essere collocati in soprannumero nel ruolo
ad esaurimento dei ricercatori universitari, indipendentemente
dagli anni di servizio.
In considerazione di tutto ciò e, soprattutto, in
riferimento alla volontà già espressa in merito anche da altre
forze politiche, si raccomanda l'approvazione della presente
proposta di legge con la considerazione ultima, ma non per
questo secondaria, che la sua approvazione non comporta
aumento di spesa a carico del bilancio dello Stato.