XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2647




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a sanare una condizione di iniquità venuta a crearsi nei riguardi del personale tecnico laureato a causa, soprattutto, di carenze legislative.
        Attualmente, infatti, nessuna norma disciplina le mansioni di tale personale all'atto della nomina, nemmeno la legge 3 novembre 1961, n. 1255, istitutiva del ruolo. Pertanto, essendo i tecnici laureati in possesso dello stesso titolo di studio richiesto per i ricercatori, di fatto svolgono le stesse mansioni.
        Nelle precedenti legislature molte proposte e disegni di legge sono stati presentati, taluni discussi, uno (il disegno di legge n. 1936 del 14 giugno 1982) addirittura approvato dal Senato della Repubblica, in data 27 gennaio 1983, senza poi completare il suo iter a causa dello scioglimento delle Camere.
        Nonostante quindi ci sia la volontà politica di intervenire, fino ad oggi nessun provvedimento è stato emanato e la situazione è divenuta ancor più grave, in considerazione dell'esito di alcuni concorsi per professori associati sulla cui legittimità e correttezza non pochi dubbi sono stati sollevati e non ancora dissipati. A sostegno di tale tesi va ricordato che con l'entrata in vigore del decreto-legge 1^ ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, il ruolo degli assistenti universitari si è trasformato in un ruolo ad esaurimento e da quella data, soprattutto nelle facoltà umanistiche, sono stati utilizzati come assistenti i tecnici laureati.
        L'articolo 7 della citata legge n. 1255 del 1961 prevede che gli assistenti ordinari possano essere inquadrati, a domanda, nel ruolo dei tecnici laureati: pare assurdo, dunque, che la norma non possa essere applicata reciprocamente, tenuto conto anche del fatto che i tecnici laureati sono stati immessi in ruolo previo concorso svolto con gli stessi criteri messi in atto per quello degli assistenti. Inoltre, il passaggio nel ruolo ad esaurimento dei ricercatori universitari riguarderebbe soltanto una minoranza dei tecnici laureati e precisamente quella parte di essi per la quale è stata ufficialmente riconosciuta l'attività didattica e scientifica svolta e risultante, dunque, dagli atti delle singole facoltà. Pertanto non ci sarebbe alcun "svuotamento" della categoria, né alterazioni nella vita degli istituti, giacché gli eventuali aventi diritto hanno, di fatto, svolto mansioni proprie dei docenti.
        Infine, l'immissione dei tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento dei ricercatori universitari non avverrebbe ope legis, ma in virtù della dichiarazione della facoltà in merito alla attività didattica e scientifica svolta (requisito indispensabile per l'ammissione ai giudizi di idoneità a professore associato) e rappresenterebbe l'equo riconoscimento del lavoro effettivamente svolto.
        Va anche precisato che, in virtù dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i tecnici laureati che non superino il giudizio di idoneità a professore associato sarebbero l'unica categoria, fra gli aspiranti all'associazione, che dovrebbe modificare da un giorno all'altro, la propria condizione lavorativa.
        La presente proposta di legge, già presentata nelle precedenti legislature, è suffragata e confermata nei contenuti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 16 febbraio 1991, sicché, nella sostanza, si tratterebbe semplicemente di recepire, come di dovere, tale sentenza.
        Inoltre, la presente proposta di legge intende sanare una situazione di iniquità che si è venuta a creare con l'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, che prevede che le università possano bandire concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale in servizio laureato delle stesse università, assunto in ruolo a seguito di pubblici concorsi e con almeno tre anni di attività di ricerca, attestata dai presidi di facoltà e comprovata da pubblicazioni, lavori originali e atti delle facoltà risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima. Pertanto, la citata disposizione riserva la possibilità di partecipare ai concorsi per ricercatore universitario al solo personale laureato che abbia svolto almeno tre anni di attività di ricerca.
        Al contrario la presente proposta di legge, sopprimendo, al comma 1 dell'articolo 1, i limiti temporali ma non i vincoli del possesso del diploma di laurea e della produzione di attività scientifica, consente ai tecnici laureati in servizio e in possesso del riconoscimento dell'attività di ricerca svolta di essere collocati in soprannumero nel ruolo ad esaurimento dei ricercatori universitari, indipendentemente dagli anni di servizio.
        In considerazione di tutto ciò e, soprattutto, in riferimento alla volontà già espressa in merito anche da altre forze politiche, si raccomanda l'approvazione della presente proposta di legge con la considerazione ultima, ma non per questo secondaria, che la sua approvazione non comporta aumento di spesa a carico del bilancio dello Stato.




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