XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2621
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 66 della Costituzione
affida a ciascuna Camera il giudizio sui titoli di ammissione
dei rispettivi componenti e sulle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità. L'Assemblea costituente
mantenne interamente in capo alle Camere l'attività di
verifica dei poteri, contro l'opinione di chi - come
l'illustre costituzionalista Costantino Mortati, il quale
paventava il rischio che l'attività di verifica potesse essere
condotta con criteri politici - avrebbe preferito demandare la
verifica ad un'autorità giurisdizionale esterna, pur lasciando
alle Camere il giudizio definitivo. L'Assemblea costituente
decise quindi, nel contesto politico-istituzionale successivo
alla caduta del fascismo, di adottare un modello di verifica
dei poteri che preservava la sovranità delle Assemblee
parlamentari ed escludeva ogni possibilità di sindacato
esterno.
Tra i Paesi di democrazia occidentale adottano il modello
di verifica interna alle Camere gli Stati Uniti, il Belgio, la
Danimarca, il Lussemburgo e i Paesi Bassi; il modello di
verifica attraverso un organo esterno alle Camere è adottato
in Austria, Francia, Grecia, Spagna e Svezia. In Gran Bretagna
la competenza in materia di verifica dei poteri è affidata a
giudici appartenenti alla magistratura ordinaria, ma le loro
decisioni possono essere sottoposte alla valutazione della
Camera dei Comuni. In Germania la verifica delle elezioni
spetta al Bundestag, ma contro le relative decisioni è
ammesso ricorso al Tribunale costituzionale federale.
Il modello adottato dal Costituente è stato oggetto di
severe critiche in sede dottrinale, in quanto l'attribuzione
di procedimenti sostanzialmente giurisdizionali ad organi
politici, pur salvaguardando l'autonomia del Parlamento, ne
comprometterebbe però l'imparzialità del giudizio. Del resto,
alcuni casi verificatisi nella prassi delle Camere hanno
evidenziato la fondatezza di queste posizioni critiche. La
questione ha assunto, inoltre, una connotazione ancora più
delicata a seguito dell'introduzione di un sistema elettorale
prevalentemente maggioritario.
Di tali valutazioni si è tenuto conto nel dibattito
svoltosi nella XIII legislatura in seno alla Commissione
parlamentare per le riforme costituzionali, che ha deciso di
non alterare il principio dell'autonomia parlamentare nel
giudizio sui titoli di ammissione, escludendo quindi l'ipotesi
di sottoporre la verifica della regolarità delle elezioni a
soggetti esterni, ma ha discusso in modo approfondito sulla
scelta di prevedere il ricorso alla Corte costituzionale
contro le deliberazioni, o le mancate deliberazioni, delle
Camere sulle elezioni contestate. Si è dibattuto anzitutto
sull'opportunità dell'introduzione di un ricorso diretto alla
Corte: l'opinione prevalente è stata nel senso di non
considerare il ricorso sulla deliberazione in materia di
elezioni contestate come una violazione di interna corporis
delle Camere, bensì come una garanzia per la tutela
dell'interessato alla regolarità del risultato elettorale. Si
è discusso inoltre dell'ambito oggettivo del ricorso,
ritenendo opportuno restringerlo alle sole deliberazioni o
mancate deliberazioni sulle elezioni contestate, senza
ampliare tale diritto a tutte le deliberazioni in materia di
verifica dei titoli di ammissione. Infine, quanto ai soggetti
legittimati al ricorso, si è convenuto di non concedere la
facoltà di ricorso a qualsiasi cittadino ma di limitarla ai
diretti interessati alla regolarità delle operazioni
elettorali e quindi ai soggetti, o al soggetto, che potrebbero
subentrare all'eletto in caso di accertamento
dell'irregolarità dell'elezione stessa.
La Commissione ha quindi mantenuto il testo attuale
dell'articolo 66 della Costituzione introducendo un nuovo
comma che prevede una forma di ricorso esterno nei confronti
delle deliberazioni dell'Assemblea in materia di contenzioso
elettorale (articolo 84, terzo e quarto comma, del progetto di
revisione della seconda parte della Costituzione). Si è quindi
adottato un sistema analogo a quello in vigore in Germania e
opposto a quello della Camera dei Comuni britannica. In
particolare, si è previsto che i regolamenti parlamentari
contengano l'indicazione dei termini entro i quali ciascuna
Camera è chiamata a deliberare sulle elezioni contestate. Con
riferimento a questa competenza delle Camere, i soggetti
interessati possono proporre ricorso alla Corte costituzionale
nei seguenti casi:
a) entro quindici giorni dalla deliberazione,
contro le deliberazioni adottate da ciascuna Camera sulle
elezioni contestate;
b) entro quindici giorni dallo spirare del
termine, in caso di inutile decorso del termine per
decidere.
Considerata la significativa convergenza che nella XIII
legislatura si è registrata in seno alla Commissione per le
riforme costituzionali sulla indicata modifica dell'articolo
66 della Costituzione e tenuto conto dell'ulteriore
consolidamento del sistema politico istituzionale italiano in
senso bipolare e maggioritario intervenuto nella XIV
legislatura, si ritiene opportuno presentare la presente
proposta di legge costituzionale.