XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2621




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 66 della Costituzione affida a ciascuna Camera il giudizio sui titoli di ammissione dei rispettivi componenti e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. L'Assemblea costituente mantenne interamente in capo alle Camere l'attività di verifica dei poteri, contro l'opinione di chi - come l'illustre costituzionalista Costantino Mortati, il quale paventava il rischio che l'attività di verifica potesse essere condotta con criteri politici - avrebbe preferito demandare la verifica ad un'autorità giurisdizionale esterna, pur lasciando alle Camere il giudizio definitivo. L'Assemblea costituente decise quindi, nel contesto politico-istituzionale successivo alla caduta del fascismo, di adottare un modello di verifica dei poteri che preservava la sovranità delle Assemblee parlamentari ed escludeva ogni possibilità di sindacato esterno.
        Tra i Paesi di democrazia occidentale adottano il modello di verifica interna alle Camere gli Stati Uniti, il Belgio, la Danimarca, il Lussemburgo e i Paesi Bassi; il modello di verifica attraverso un organo esterno alle Camere è adottato in Austria, Francia, Grecia, Spagna e Svezia. In Gran Bretagna la competenza in materia di verifica dei poteri è affidata a giudici appartenenti alla magistratura ordinaria, ma le loro decisioni possono essere sottoposte alla valutazione della Camera dei Comuni. In Germania la verifica delle elezioni spetta al Bundestag, ma contro le relative decisioni è ammesso ricorso al Tribunale costituzionale federale.
        Il modello adottato dal Costituente è stato oggetto di severe critiche in sede dottrinale, in quanto l'attribuzione di procedimenti sostanzialmente giurisdizionali ad organi politici, pur salvaguardando l'autonomia del Parlamento, ne comprometterebbe però l'imparzialità del giudizio. Del resto, alcuni casi verificatisi nella prassi delle Camere hanno evidenziato la fondatezza di queste posizioni critiche. La questione ha assunto, inoltre, una connotazione ancora più delicata a seguito dell'introduzione di un sistema elettorale prevalentemente maggioritario.
        Di tali valutazioni si è tenuto conto nel dibattito svoltosi nella XIII legislatura in seno alla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, che ha deciso di non alterare il principio dell'autonomia parlamentare nel giudizio sui titoli di ammissione, escludendo quindi l'ipotesi di sottoporre la verifica della regolarità delle elezioni a soggetti esterni, ma ha discusso in modo approfondito sulla scelta di prevedere il ricorso alla Corte costituzionale contro le deliberazioni, o le mancate deliberazioni, delle Camere sulle elezioni contestate. Si è dibattuto anzitutto sull'opportunità dell'introduzione di un ricorso diretto alla Corte: l'opinione prevalente è stata nel senso di non considerare il ricorso sulla deliberazione in materia di elezioni contestate come una violazione di interna corporis delle Camere, bensì come una garanzia per la tutela dell'interessato alla regolarità del risultato elettorale. Si è discusso inoltre dell'ambito oggettivo del ricorso, ritenendo opportuno restringerlo alle sole deliberazioni o mancate deliberazioni sulle elezioni contestate, senza ampliare tale diritto a tutte le deliberazioni in materia di verifica dei titoli di ammissione. Infine, quanto ai soggetti legittimati al ricorso, si è convenuto di non concedere la facoltà di ricorso a qualsiasi cittadino ma di limitarla ai diretti interessati alla regolarità delle operazioni elettorali e quindi ai soggetti, o al soggetto, che potrebbero subentrare all'eletto in caso di accertamento dell'irregolarità dell'elezione stessa.
        La Commissione ha quindi mantenuto il testo attuale dell'articolo 66 della Costituzione introducendo un nuovo comma che prevede una forma di ricorso esterno nei confronti delle deliberazioni dell'Assemblea in materia di contenzioso elettorale (articolo 84, terzo e quarto comma, del progetto di revisione della seconda parte della Costituzione). Si è quindi adottato un sistema analogo a quello in vigore in Germania e opposto a quello della Camera dei Comuni britannica. In particolare, si è previsto che i regolamenti parlamentari contengano l'indicazione dei termini entro i quali ciascuna Camera è chiamata a deliberare sulle elezioni contestate. Con riferimento a questa competenza delle Camere, i soggetti interessati possono proporre ricorso alla Corte costituzionale nei seguenti casi:

            a) entro quindici giorni dalla deliberazione, contro le deliberazioni adottate da ciascuna Camera sulle elezioni contestate;

            b) entro quindici giorni dallo spirare del termine, in caso di inutile decorso del termine per decidere.

        Considerata la significativa convergenza che nella XIII legislatura si è registrata in seno alla Commissione per le riforme costituzionali sulla indicata modifica dell'articolo 66 della Costituzione e tenuto conto dell'ulteriore consolidamento del sistema politico istituzionale italiano in senso bipolare e maggioritario intervenuto nella XIV legislatura, si ritiene opportuno presentare la presente proposta di legge costituzionale.




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