XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2620




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è diretta ad assicurare condizioni di maggiore trasparenza e correttezza al procedimento elettorale per l'attribuzione della quota dei seggi della Camera dei deputati da assegnare in ragione proporzionale, sulla base della disciplina dettata dalla legge 4 agosto 1993, n. 277.
        Le norme della legge vigente, che impongono l'obbligo di collegamento tra i candidati nei collegi uninominali con una o più liste presentate per concorrere alla quota proporzionale dei seggi, si prestano attualmente a facili manovre elusive.
        I candidati nei collegi uninominali possono infatti collegarsi con liste di comodo (cosiddette "liste civetta"), evitando così ogni detrazione di voti a carico delle vere liste di riferimento.
        Si elude così lo spirito della legge che - nell'introdurre un sistema prevalentemente maggioritario - ha voluto aprire la quota proporzionale dei seggi alla possibilità di accesso di un più ampio spettro di forze politiche alle quali riservare un diritto di tribuna nel Parlamento.
        Questa apertura si consegue appunto attraverso la detrazione (cosiddetto "scorporo") di una parte dei voti conseguiti dai candidati vincenti nei collegi uninominali a carico delle liste collegate.
        Questa fondamentale esigenza di pluralismo è stata ritenuta un importante fattore di riequilibrio della riforma maggioritaria: una sua revisione può essere possibile solo attraverso una meditata espressa modifica del sistema elettorale adottato nel 1993; non può certo derivare da comportamenti elusivi che alterano in via di fatto le regole del gioco e la correttezza dell'intero procedimento elettorale.
        In occasione delle elezioni del 13 maggio 2001 si è verificata una estensione massiccia del fenomeno delle "liste civetta" con l'obiettivo di aggirare l'effetto penalizzante dello "scorporo".
        Le quattro principali formazioni politiche italiane hanno fatto ricorso, in misura diversa, al suddetto sistema, con l'effetto di una modificazione consistente della cifra elettorale nazionale assegnata rispetto a quella potenzialmente derivabile qualora si fosse effettuata la detrazione di voti necessari per eleggere, nei collegi uninominali, i candidati vincitori coerentemente collegati a ciascuna lista.
        Ne è conseguita una non trascurabile distorsione della funzione che il legislatore ha assegnato al meccanismo dello scorporo: e cioè quella di attenuare l'impatto maggioritario delle legge elettorale, penalizzando nella quota proporzionale lo schieramento vincente del confronto maggioritario.
        La non ancora risolta "questione dei seggi vacanti nella XIV legislatura" è figlia, in larga misura, di questa distorsione.
        Le norme che si propongono sono volte appunto a scoraggiare le pratiche elusive rendendo più trasparenti agli occhi degli elettori i collegamenti tra le liste e le candidature nei collegi uninominali e formalizzando a livello nazionale l'istituto della coalizione tra formazioni politiche.
        A questo scopo, le innovazioni recate dalla presente proposta di legge toccano due punti della disciplina elettorale.
        Con l'articolo 1 si impone a tutti i partiti e alle formazioni politiche che intendono effettuare collegamenti congiunti con le medesime candidature nei collegi uninominali, di depositare congiuntamente presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni destinati a distinguere le candidature uninominali comuni.
        I partiti e gruppi politici che effettuano tale scelta si intendono formare una coalizione. Viene così formalizzato e reso impegnativo in ambito nazionale agli elettori un istituto già di fatto operante nella nuova disciplina elettorale.
        Ciascuna forza politica non può dichiarare l'appartenenza a più di una coalizione. Il deposito congiunto dei contrassegni in ambito nazionale viene quindi utilizzato come parametro dagli uffici elettorali circoscrizionali per effettuare in ogni caso d'ufficio (qualora ciò non sia già avvenuto per dichiarazione spontanea delle forze politiche interessate) il collegamento tra le candidature contraddistinte dai contrassegni di coalizione delle formazioni politiche componenti la coalizione stessa (ove ovviamente queste abbiano presentato liste nella circoscrizione).
        Il collegamento con tutte le liste facenti parte della coalizione determina l'operatività delle norme sullo scorporo già vigenti in caso di collegamento plurimo: la detrazione dei voti avverrà a carico di tutte le liste della coalizione in proporzione ai voti riportati dalle liste stesse nel collegio uninominale in cui è stato eletto il candidato collegato.
        Con l'articolo 2 si rende il sistema dei collegamenti tra parte uninominale e parte proporzionale della competizione elettorale trasparente e facilmente comprensibile agli elettori sulle schede elettorali.
        L'articolo è volto a modificare la scheda per l'attribuzione proporzionale dei seggi attraverso due innovazioni: si prevede che tutte le liste facenti parte della coalizioni siano riportate sulla scheda in sequenza, in modo da presentare agli elettori in modo visibile l'insieme delle formazioni politiche facenti parte dell'alleanza politica.
        Si prevede inoltre che nella medesima scheda, sotto al contrassegno di lista, sia riportato in dimensioni minori il contrassegno dell'eventuale candidato uninominale collegato.
        Entrambe le innovazioni che si propongono non alterano in alcun modo i meccanismi elettorali già operanti ed in particolare le regole per la trasformazione dei voti in seggi.
        L'intervento si limita ad introdurre alcuni elementi minimi per garantire che le prossime consultazioni si svolgano nel pieno rispetto da parte di tutti di eguali condizioni nella competizione elettorale e con migliori condizioni di visibilità agli elettori delle alleanze politiche che si affrontano per il governo del Paese.




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