XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2620
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
diretta ad assicurare condizioni di maggiore trasparenza e
correttezza al procedimento elettorale per l'attribuzione
della quota dei seggi della Camera dei deputati da assegnare
in ragione proporzionale, sulla base della disciplina dettata
dalla legge 4 agosto 1993, n. 277.
Le norme della legge vigente, che impongono l'obbligo di
collegamento tra i candidati nei collegi uninominali con una o
più liste presentate per concorrere alla quota proporzionale
dei seggi, si prestano attualmente a facili manovre
elusive.
I candidati nei collegi uninominali possono infatti
collegarsi con liste di comodo (cosiddette "liste civetta"),
evitando così ogni detrazione di voti a carico delle vere
liste di riferimento.
Si elude così lo spirito della legge che - nell'introdurre
un sistema prevalentemente maggioritario - ha voluto aprire la
quota proporzionale dei seggi alla possibilità di accesso di
un più ampio spettro di forze politiche alle quali riservare
un diritto di tribuna nel Parlamento.
Questa apertura si consegue appunto attraverso la
detrazione (cosiddetto "scorporo") di una parte dei voti
conseguiti dai candidati vincenti nei collegi uninominali a
carico delle liste collegate.
Questa fondamentale esigenza di pluralismo è stata
ritenuta un importante fattore di riequilibrio della riforma
maggioritaria: una sua revisione può essere possibile solo
attraverso una meditata espressa modifica del sistema
elettorale adottato nel 1993; non può certo derivare da
comportamenti elusivi che alterano in via di fatto le regole
del gioco e la correttezza dell'intero procedimento
elettorale.
In occasione delle elezioni del 13 maggio 2001 si è
verificata una estensione massiccia del fenomeno delle "liste
civetta" con l'obiettivo di aggirare l'effetto penalizzante
dello "scorporo".
Le quattro principali formazioni politiche italiane hanno
fatto ricorso, in misura diversa, al suddetto sistema, con
l'effetto di una modificazione consistente della cifra
elettorale nazionale assegnata rispetto a quella
potenzialmente derivabile qualora si fosse effettuata la
detrazione di voti necessari per eleggere, nei collegi
uninominali, i candidati vincitori coerentemente collegati a
ciascuna lista.
Ne è conseguita una non trascurabile distorsione della
funzione che il legislatore ha assegnato al meccanismo dello
scorporo: e cioè quella di attenuare l'impatto maggioritario
delle legge elettorale, penalizzando nella quota proporzionale
lo schieramento vincente del confronto maggioritario.
La non ancora risolta "questione dei seggi vacanti nella
XIV legislatura" è figlia, in larga misura, di questa
distorsione.
Le norme che si propongono sono volte appunto a
scoraggiare le pratiche elusive rendendo più trasparenti agli
occhi degli elettori i collegamenti tra le liste e le
candidature nei collegi uninominali e formalizzando a livello
nazionale l'istituto della coalizione tra formazioni
politiche.
A questo scopo, le innovazioni recate dalla presente
proposta di legge toccano due punti della disciplina
elettorale.
Con l'articolo 1 si impone a tutti i partiti e alle
formazioni politiche che intendono effettuare collegamenti
congiunti con le medesime candidature nei collegi uninominali,
di depositare congiuntamente presso il Ministero dell'interno
il contrassegno o i contrassegni destinati a distinguere le
candidature uninominali comuni.
I partiti e gruppi politici che effettuano tale scelta si
intendono formare una coalizione. Viene così formalizzato e
reso impegnativo in ambito nazionale agli elettori un istituto
già di fatto operante nella nuova disciplina elettorale.
Ciascuna forza politica non può dichiarare l'appartenenza
a più di una coalizione. Il deposito congiunto dei
contrassegni in ambito nazionale viene quindi utilizzato come
parametro dagli uffici elettorali circoscrizionali per
effettuare in ogni caso d'ufficio (qualora ciò non sia già
avvenuto per dichiarazione spontanea delle forze politiche
interessate) il collegamento tra le candidature
contraddistinte dai contrassegni di coalizione delle
formazioni politiche componenti la coalizione stessa (ove
ovviamente queste abbiano presentato liste nella
circoscrizione).
Il collegamento con tutte le liste facenti parte della
coalizione determina l'operatività delle norme sullo scorporo
già vigenti in caso di collegamento plurimo: la detrazione dei
voti avverrà a carico di tutte le liste della coalizione in
proporzione ai voti riportati dalle liste stesse nel collegio
uninominale in cui è stato eletto il candidato collegato.
Con l'articolo 2 si rende il sistema dei collegamenti tra
parte uninominale e parte proporzionale della competizione
elettorale trasparente e facilmente comprensibile agli
elettori sulle schede elettorali.
L'articolo è volto a modificare la scheda per
l'attribuzione proporzionale dei seggi attraverso due
innovazioni: si prevede che tutte le liste facenti parte della
coalizioni siano riportate sulla scheda in sequenza, in modo
da presentare agli elettori in modo visibile l'insieme delle
formazioni politiche facenti parte dell'alleanza politica.
Si prevede inoltre che nella medesima scheda, sotto al
contrassegno di lista, sia riportato in dimensioni minori il
contrassegno dell'eventuale candidato uninominale
collegato.
Entrambe le innovazioni che si propongono non alterano in
alcun modo i meccanismi elettorali già operanti ed in
particolare le regole per la trasformazione dei voti in
seggi.
L'intervento si limita ad introdurre alcuni elementi
minimi per garantire che le prossime consultazioni si svolgano
nel pieno rispetto da parte di tutti di eguali condizioni
nella competizione elettorale e con migliori condizioni di
visibilità agli elettori delle alleanze politiche che si
affrontano per il governo del Paese.