XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2585




        Onorevoli Colleghi! - L'adozione del sistema maggioritario, ha reso più urgente la modifica dell'articolo 66 della Costituzione che, per altro, anche durante la vigenza delle leggi di tipo proporzionalistico era stato oggetto di critica. In precedenza, tuttavia, il contenzioso elettorale si traduceva rarissimamente in spostamenti di seggi tra un partito e l'altro e per lo più si riduceva a conflitti tra candidati del medesimo partito. Anche in quel caso, però, si era sostanzialmente (ma inaccettabilmente) giunti ad una prassi che trovava varie argomentazioni per giustificare quasi sempre la permanenza del parlamentare in carica sulla base di una logica di protezione reciproca degli eletti.
        In astratto, vi sono due soluzioni possibili.
        Da un lato, vi è il modello francese del 1958, contemporaneo al passaggio al sistema maggioritario (che ha in realtà un precedente nella Costituzione austriaca del 1920 adottata in regime proporzionale), che trasferisce completamente il potere sull'organo di giustizia costituzionale (articolo 59 della Costituzione della quinta Repubblica). Dall'altro, vi è quello tedesco di tipo misto: infatti il primo comma dell'articolo 41 della Legge fondamentale tedesca affida il potere al Bundestag, ma poi il secondo comma ammette il ricorso davanti al Tribunale costituzionale; infine il terzo comma rinvia ad una legge ordinaria applicativa.
        Questo secondo modello, privilegiato per la sua flessibilità e non meno garantista (la possibilità di appello alla Corte retroagisce sulle decisioni del Parlamento, imponendone il rigore giuridico) fu prescelto nei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali della scorsa legislatura (articoli 84 e 134, primo comma, lettera g), del testo del 4 novembre 1997).
        Oggi, anche di fronte al delicato problema dei seggi vacanti che si è proposto in questa legislatura, invitiamo i parlamentari alla massima urgenza, evitando il ripetersi di inevitabili fenomeni di interpretazioni partigiane del potere di cui al vigente articolo 66 della Costituzione, particolarmente laceranti in un quadro di democrazia maggioritaria.




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