XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2562
Onorevoli Colleghi! - Con la legge finanziaria 2002
(legge 28 dicembre 2001, n. 448) è stato istituito, con
l'articolo 45, comma 3, un fondo per migliorare il sistema di
mobilità legato ad alcune Fiere di particolare rilievo
nazionale.
La proposta iniziale comprendeva solo le Fiere di Milano e
di Verona, le quali - pure certamente importanti - non sono
tuttavia le sole di tale rilievo. E' tanto vero che il testo
della legge comprende oggi anche la Fiera del Levante di Bari,
certamente anch'essa meritevole di sostegno. E' stato invece
respinto, con motivazioni che ne hanno aggravato la
situazione, un emendamento teso ad inserire anche la Fiera di
Padova. Infatti non solo è stato respinto un emendamento a
sostegno di una Fiera importante - tra le prime e più antiche
d'Italia - ma ciò è stato fatto con la motivazione
inaccettabile che la stessa Fiera non avrebbe un adeguato
ruolo nazionale, cosa palesemente non vera. Inoltre la Fiera
di Padova è oggetto di una fase di crescita che comporta seri
problemi di adeguamento della mobilità al servizio di essa per
consentire il migliore accesso senza danneggiare la
popolazione. Del resto in questa situazione sono coinvolti,
oltre la struttura della Fiera, anche il comune, la provincia
e la regione Veneto, che hanno da tempo avviato un progetto
per lo sviluppo delle strutture ed anche per la definizione di
una viabilità compatibile con i criteri dell'impatto
ambientale.
Naturalmente gli investimenti necessari per adeguare la
mobilità al servizio della Fiera sono di notevole entità e non
sono, allo stato, certamente soddisfatti da un contributo
dell'entità prevista dalla citata legge n. 448 del 2001,
tuttavia l'inserimento della Fiera nella legge in oggetto è un
riconoscimento importante e necessario. E' un primo,
possibile, contributo al quale, si auspica, seguirà, un
incremento in futuro, da parte dello Stato.
Per tale ragione, con la presente proposta di legge, si
prevede l'inserimento della Fiera di Padova tra i soggetti
beneficiari dei contributi stabiliti dal comma 3 dell'articolo
45 della legge n. 448 del 2001, sottolineando, altresì, che
tale intervento non comporterà ulteriori oneri a carico
dell'erario, poiché è attuato mediante un diverso riparto dei
limiti di impegno già previsti dal citato comma 3.