XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2560-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2560 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

NARO, Relatore



ALLEGATO


        La presente Convenzione è volta a disciplinare in maniera più completa gli aspetti fiscali afferenti le relazioni economiche tra Italia e Ucraina, secondo un modello già sperimentato stabilito dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
        Va in proposito sottolineato che, costituendo le Convenzioni in parola il risultato di negoziati volti a perseguire obiettivi di ponderazione di interessi contrapposti, ossia la ripartizione fra gli Stati contraenti dei rispettivi ambiti di imponibilità, la reciprocità dei vantaggi e degli svantaggi che ne conseguono produce complessivi effetti di compensazione finanziaria, rendendo neutro il riflesso del provvedimento rispetto al gettito fiscale.
        Quanto ai contenuti tecnici e alle motivazioni giuridico-economiche della Convenzione, si fa presente quanto segue.
        Si evidenzia, in via preliminare, che essa ha un campo di applicazione esteso tanto all'imposizione sui redditi quanto a quella sul patrimonio.
        Inoltre, la sua struttura ricalca gli schemi più moderni di Convenzioni della specie accolti sul piano internazionale dall'OCSE.
        La sfera soggettiva di applicazione della nuova Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
        Quanto alla sfera oggettiva di applicazione, come si è detto, essa si estende anche alle imposte sul patrimonio in vigore nei due Paesi.
        Pertanto, tra le "imposte considerate" figurano per l'Italia:

            l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

            l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG);

            l'imposta locale sui redditi (ILOR);

            l'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

        In ordine alla disciplina della stabile organizzazione, di cui all'articolo 5, è stata seguita la formulazione dell'OCSE del 1963, che l'Italia ha sempre ritenuto preferibile rispetto alle successive stesure e che è stata utilizzata in tutti gli Accordi stipulati dal nostro Paese successivamente all'entrata in vigore della riforma tributaria.
        Tale formulazione riguardata sotto l'aspetto probatorio, comporta per le amministrazioni fiscali l'indubbio vantaggio di non dover dimostrare, per ogni caso concreto, l'esistenza della stabile organizzazione, in quanto l'onere della prova circa l'assenza dei redditi ad essa riferibili è a carico del contribuente. In particolare, è stato previsto che un cantiere di costruzione o di montaggio sia considerato come stabile organizzazione qualora oltrepassi il termine di durata di dodici mesi.
        La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta in via prioritaria al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In tale ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.
        Una deroga a tale criterio è costituita - analogamente a quanto previsto da tutti gli Accordi della specie - dal trattamento riservato agli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima od aerea (articolo 8), i quali sono tassati esclusivamente nel Paese cui appartiene l'impresa di navigazione.
        Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, interessi e canoni (royalties) è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva di tali redditi nel Paese di residenza del beneficiario e dalla concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall'accordo (articoli 10, 11 e 12).
        I limiti entro i quali lo Stato della fonte può prelevare la propria imposta sono così determinati:

                a) per i dividendi (articolo 10):

                5 per cento dell'ammontare lordo, per partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale della società erogante;

                15 per cento dell'ammontare lordo in tutti gli altri casi.

                b) per gli interessi (articolo 11):

                10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi;

                c) per canoni (articolo 12):

                7 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

        Per quanto concerne il trattamento dei capital gains (articolo 13), il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall'OCSE e, a grandi linee, prevede la tassabilità dei redditi in questione:

            nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di "beni immobili", se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

            nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

            esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

            esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi.

        Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di una attività dipendente è contenuto negli articoli 14 e 15 ove, per aversi la tassabilità di tali redditi nel Paese di prestazione dell'attività, nel primo caso viene considerato il criterio della base fissa, mentre per i redditi di lavoro subordinato, quando la tassazione diviene esclusiva, sono previsti gli usuali criteri della permanenza minima, fissata in 183 giorni, dell'origine delle remunerazioni nell'altro Stato contraente e del non sostenimento del loro onere da parte di una stabile organizzazione o di una base fissa nello Stato di prestazione dell'attività; altrimenti detti redditi restano imponibili esclusivamente nel Paese di residenza del lavoratore.
        Dopo l'articolo 16 che prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, l'articolo 17 stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività.
        Le pensioni di natura privata e le altre remunerazioni analoghe (articolo 18), sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario, mentre sia le remunerazioni che le pensioni aventi natura pubblica (articolo 19), sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono detti redditi.
        L'articolo 20 (professori ed insegnanti) esenta le relative remunerazioni nel Paese di prestazione dell'attività per permanenze inferiori a due anni, mentre tale limitazione non viene presa in considerazione nel caso di somme ricevute da fonti situate al di fuori di detto Paese da studenti o apprendisti (articolo 21).
        I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione (articolo 22) sono imponibili nello Stato di residenza del percipiente con l'eccezione prevista dal paragrafo 2, ai sensi del quale gli elementi di reddito ivi contemplati sono imponibili nell'altro Stato contraente.
        Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale che può emergere in dipendenza del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di imposizione a favore dei due Stati contraenti, la relativa clausola prevede, per entrambi i Paesi, quello dell'imputazione ordinaria (o del tax credit).
        Con riferimento alla normativa relativa alla non discriminazione (articolo 25), è stata inserita nel corpo dell'articolo una disposizione che fa salva la legislazione nazionale in materia di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, specificandone il contenuto nel Protocollo con una clausola che si ricollega direttamente al dettato dell'articolo 76, comma 7-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        Le disposizioni convenzionali relative alla procedura amichevole (articolo 26) ed allo scambio di informazioni (articolo 27), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri Accordi della specie conclusi dal nostro Paese.
        La Convenzione è stata corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.
        Così delineati i punti più salienti della Convenzione di cui trattasi, resta da segnalare che la sua entrata in vigore è collegata alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, mentre è stato stabilito di conferire efficacia retroattiva alle sue disposizioni le quali si applicheranno a decorrere dal 1^ gennaio 1995.
        In considerazione dell'importanza che assume la nuova pattuizione convenzionale e dell'opportunità che i rapporti fiscali italo-ucraini ricevano al più presto una più consona e completa regolamentazione, se ne raccomanda la più sollecita approvazione.
        La Convenzione in parola non comporta oneri per il bilancio dello Stato in quanto si presume determini un'invarianza di gettito.




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