XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2560-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2560 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
NARO, Relatore
ALLEGATO
La presente Convenzione è volta a disciplinare in maniera
più completa gli aspetti fiscali afferenti le relazioni
economiche tra Italia e Ucraina, secondo un modello già
sperimentato stabilito dall'Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (OCSE).
Va in proposito sottolineato che, costituendo le
Convenzioni in parola il risultato di negoziati volti a
perseguire obiettivi di ponderazione di interessi
contrapposti, ossia la ripartizione fra gli Stati contraenti
dei rispettivi ambiti di imponibilità, la reciprocità dei
vantaggi e degli svantaggi che ne conseguono produce
complessivi effetti di compensazione finanziaria, rendendo
neutro il riflesso del provvedimento rispetto al gettito
fiscale.
Quanto ai contenuti tecnici e alle motivazioni
giuridico-economiche della Convenzione, si fa presente quanto
segue.
Si evidenzia, in via preliminare, che essa ha un campo di
applicazione esteso tanto all'imposizione sui redditi quanto a
quella sul patrimonio.
Inoltre, la sua struttura ricalca gli schemi più moderni
di Convenzioni della specie accolti sul piano internazionale
dall'OCSE.
La sfera soggettiva di applicazione della nuova
Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di
entrambi gli Stati contraenti.
Quanto alla sfera oggettiva di applicazione, come si è
detto, essa si estende anche alle imposte sul patrimonio in
vigore nei due Paesi.
Pertanto, tra le "imposte considerate" figurano per
l'Italia:
l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG);
l'imposta locale sui redditi (ILOR);
l'imposta sul patrimonio netto delle imprese.
In ordine alla disciplina della stabile organizzazione, di
cui all'articolo 5, è stata seguita la formulazione dell'OCSE
del 1963, che l'Italia ha sempre ritenuto preferibile rispetto
alle successive stesure e che è stata utilizzata in tutti gli
Accordi stipulati dal nostro Paese successivamente all'entrata
in vigore della riforma tributaria.
Tale formulazione riguardata sotto l'aspetto probatorio,
comporta per le amministrazioni fiscali l'indubbio vantaggio
di non dover dimostrare, per ogni caso concreto, l'esistenza
della stabile organizzazione, in quanto l'onere della prova
circa l'assenza dei redditi ad essa riferibili è a carico del
contribuente. In particolare, è stato previsto che un cantiere
di costruzione o di montaggio sia considerato come stabile
organizzazione qualora oltrepassi il termine di durata di
dodici mesi.
La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta
in via prioritaria al Paese in cui sono situati gli immobili,
mentre per i redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il
diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza
dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga
attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. In tale ultima ipotesi, lo Stato
in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di
tassare i redditi realizzati sul suo territorio mediante tale
stabile organizzazione.
Una deroga a tale criterio è costituita - analogamente a
quanto previsto da tutti gli Accordi della specie - dal
trattamento riservato agli utili derivanti dall'esercizio, in
traffico internazionale, della navigazione marittima od aerea
(articolo 8), i quali sono tassati esclusivamente nel Paese
cui appartiene l'impresa di navigazione.
Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi,
interessi e canoni (royalties) è caratterizzato dalla
previsione della tassazione definitiva di tali redditi nel
Paese di residenza del beneficiario e dalla concorrente
facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di
prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente
previsti dall'accordo (articoli 10, 11 e 12).
I limiti entro i quali lo Stato della fonte può prelevare
la propria imposta sono così determinati:
a) per i dividendi (articolo 10):
5 per cento dell'ammontare lordo, per partecipazioni
di almeno il 20 per cento al capitale della società
erogante;
15 per cento dell'ammontare lordo in tutti gli altri
casi.
b) per gli interessi (articolo 11):
10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi;
c) per canoni (articolo 12):
7 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
Per quanto concerne il trattamento dei capital gains
(articolo 13), il criterio di tassazione adottato è quello
raccomandato dall'OCSE e, a grandi linee, prevede la
tassabilità dei redditi in questione:
nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della
Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di "beni
immobili", se trattasi di plusvalenze relative a detti
beni;
nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o
la base fissa se si tratta di plusvalenze relative a beni
mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base
fissa;
esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di
direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di
plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in
traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla
gestione di tali navi o aeromobili;
esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in
tutti gli altri casi.
Il trattamento fiscale dei redditi derivanti
dall'esercizio di una professione indipendente o di una
attività dipendente è contenuto negli articoli 14 e 15 ove,
per aversi la tassabilità di tali redditi nel Paese di
prestazione dell'attività, nel primo caso viene considerato il
criterio della base fissa, mentre per i redditi di lavoro
subordinato, quando la tassazione diviene esclusiva, sono
previsti gli usuali criteri della permanenza minima, fissata
in 183 giorni, dell'origine delle remunerazioni nell'altro
Stato contraente e del non sostenimento del loro onere da
parte di una stabile organizzazione o di una base fissa nello
Stato di prestazione dell'attività; altrimenti detti redditi
restano imponibili esclusivamente nel Paese di residenza del
lavoratore.
Dopo l'articolo 16 che prevede la tassabilità di compensi
e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che
li corrisponde, l'articolo 17 stabilisce per i redditi di
artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di
prestazione dell'attività.
Le pensioni di natura privata e le altre remunerazioni
analoghe (articolo 18), sono tassabili esclusivamente nel
Paese di residenza del beneficiario, mentre sia le
remunerazioni che le pensioni aventi natura pubblica (articolo
19), sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono
detti redditi.
L'articolo 20 (professori ed insegnanti) esenta le
relative remunerazioni nel Paese di prestazione dell'attività
per permanenze inferiori a due anni, mentre tale limitazione
non viene presa in considerazione nel caso di somme ricevute
da fonti situate al di fuori di detto Paese da studenti o
apprendisti (articolo 21).
I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli
articoli della Convenzione (articolo 22) sono imponibili nello
Stato di residenza del percipiente con l'eccezione prevista
dal paragrafo 2, ai sensi del quale gli elementi di reddito
ivi contemplati sono imponibili nell'altro Stato
contraente.
Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione
internazionale che può emergere in dipendenza del
riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di
imposizione a favore dei due Stati contraenti, la relativa
clausola prevede, per entrambi i Paesi, quello
dell'imputazione ordinaria (o del tax credit).
Con riferimento alla normativa relativa alla non
discriminazione (articolo 25), è stata inserita nel corpo
dell'articolo una disposizione che fa salva la legislazione
nazionale in materia di prevenzione dell'evasione e
dell'elusione fiscali, specificandone il contenuto nel
Protocollo con una clausola che si ricollega direttamente al
dettato dell'articolo 76, comma 7-bis del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Le disposizioni convenzionali relative alla procedura
amichevole (articolo 26) ed allo scambio di informazioni
(articolo 27), risultano formulate sostanzialmente in maniera
analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri Accordi
della specie conclusi dal nostro Paese.
La Convenzione è stata corredata da un Protocollo
interpretativo ed integrativo della stessa.
Così delineati i punti più salienti della Convenzione di
cui trattasi, resta da segnalare che la sua entrata in vigore
è collegata alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica, mentre è stato stabilito di conferire efficacia
retroattiva alle sue disposizioni le quali si applicheranno a
decorrere dal 1^ gennaio 1995.
In considerazione dell'importanza che assume la nuova
pattuizione convenzionale e dell'opportunità che i rapporti
fiscali italo-ucraini ricevano al più presto una più consona e
completa regolamentazione, se ne raccomanda la più sollecita
approvazione.
La Convenzione in parola non comporta oneri per il
bilancio dello Stato in quanto si presume determini
un'invarianza di gettito.