XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2559-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2559 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

NARO, Relatore.



ALLEGATO


        La Convenzione che si sottopone all'approvazione del Parlamento per la relativa procedura di ratifica ed esecuzione è destinata a sostituire un precedente patto internazionale, in vigore tra l'Italia e la Danimarca dal 1980, già a sua volta modificato da un Protocollo del 1988.
        L'Accordo in questione, pertanto, si inserisce nel più generale quadro di rinnovamento del net-work convenzionale italiano, il quale trova una più efficiente applicazione attraverso l'aggiornamento di quelle disposizioni pattizie divenute obsolete al mutare dei presupposti giuridici ed economici che caratterizzano le relazioni fra i partners negoziali.
        Quale premessa di carattere generale, è opportuno evidenziare che i contenuti convenzionali cui si è pervenuti, sono il risultato di un necessario quanto inevitabile contemperamento dei rispettivi interessi, venutisi a delineare nel corso del negoziato.
        Il testo della Convenzione in parola ha un campo di applicazione limitato alla sola imposizione sui redditi. La controparte ha infatti reso noto che una recente riforma del sistema tributario danese ha portato all'eliminazione dell'imposizione sul patrimonio, pertanto, nel rispetto del principio di reciprocità, da parte italiana è stata condivisa la proposta di limitare in tal senso l'operatività dell'Accordo.
        Passando ad illustrare le successive caratteristiche tecniche dell'Accordo de quo, si evidenzia che, considerevole rilievo ha assunto la trattativa negoziale in relazione al trattamento convenzionale dei redditi di capitale.
        Con riferimento alla disciplina dei dividendi, fermo restando il criterio generale della tassazione nello Stato di residenza, la delegazione italiana ha condiviso la richiesta danese di stabilire, in conformità con la direttiva comunitaria 90/435/CEE (cosiddetta direttiva "madri-figlie"), l'aliquota zero, nello Stato della fonte, nei casi in cui il beneficiario effettivo dei dividendi sia una società che detiene o ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società erogatrice per un periodo di dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi. Nel Protocollo è stata inserita una disposizione che collega in maniera diretta l'esenzione prevista per i dividendi che fluiscono tra società madri e figlie alla permanenza in vigore della predetta direttiva ed alle sue successive eventuali modificazioni.
        La disciplina convenzionale dei dividendi prevede ancora, per lo Stato della fonte, un'aliquota del 15 per cento per gli altri tipi di dividendi, mantenendo così la misura già prevista nella Convenzione in vigore (articolo 10).
        In ordine al trattamento degli interessi, è stato mantenuto il criterio impositivo concorrente dello Stato della fonte, con aliquota del 10 per cento. Tuttavia per quanto riguarda gli interessi pagati in connessione con la vendita a credito di attrezzature industriali commerciali o scientifiche o di merci consegnate da un'impresa ad un'altra impresa, nonchè per gli interessi derivanti da titoli di natura pubblica, è stato ribadito il criterio esclusivo della residenza. Le disposizioni che assicurano il predetto trattamento per le particolari categorie di interessi di cui sopra, già peraltro previste nelle Convenzioni stipulate dall'Italia con Francia, Germania e Regno Unito, sono state contemplate nella Convenzione con la Danimarca, in considerazione della sua appartenenza all'Unione europea, nonchè dei particolari rapporti economici italo-danesi (articolo 11).
        Relativamente al trattamento convenzionale delle royalties, pur essendo stato prospettato, da parte danese, il criterio esclusivo dello Stato di residenza, la delegazione italiana è riuscita nell'intento di mantenere la tassazione nel Paese della fonte, quale criterio concorrente al precedente, con una ritenuta pari al 5 per cento ad eccezione però dei canoni corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie artistiche o scientifiche, per i quali è stata, invece, prevista l'esenzione nello stesso Stato della fonte (articolo 12).
        Per quanto concerne il trattamento dei capital gains, sono state previste, tra l'altro, due disposizioni che si contraddistinguono per le evidenti finalità antielusive che intendono perseguire. La prima - paragrafo 5 dell'articolo 13 - mira infatti a contrastare i cambi di residenza ai puri fini antielusivi, sancendo il diritto dell'Italia, quale Stato di residenza originario, a tassare comunque le plusvalenze derivanti da azioni o altri diritti di partecipazione agli utili di una società residente in Italia, realizzate da un residente danese che sia stato residente italiano nel corso dei cinque anni precedenti all'alienazione dei diritti o titoli che hanno generato le plusvalenze stesse. La seconda - paragrafo 6 del suddetto articolo - si pone sulla stessa linea della precedente e trae origine, in particolare, da una norma antielusiva propria della legislazione interna danese, secondo la quale, alla data del cambio di residenza, i capital gains (che sorgerebbero da azioni non effettivamente alienate), possono essere tassati sulla base della presunzione che l'alienazione sia realmente avvenuta.
        Particolare attenzione è stata dedicata al trattamento delle pensioni che, pur stabilendo il criterio generale suggerito dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) dello Stato di residenza, prevede anche che le pensioni erogate ai sensi delle leggi sulla previdenza sociale, che non abbiano natura contributiva, siano tassate nello Stato della fonte. Sempre in merito alla tassazione delle pensioni, la controparte ha chiesto l'inserimento di una clausola (paragrafo 3 dell'articolo 18) costruita in modo tale da garantire ad uno Stato contraente di continuare a tassare le pensioni erogate ad individui che siano stati residenti dello Stato stesso per un periodo di almeno cinque anni e che successivamente siano diventati residenti dall'altro Stato, mantenendo la nazionalità del primo e non avendo anche quella del secondo.
        La ratio di una tale disposizione deve essere riscontrata nella circostanza che, di fronte ad un cospicuo flusso di pensionati cittadini danesi che diventano residenti italiani, la Danimarca vuole conservare la propria potestà impositiva a fronte delle deduzioni ammesse a favore dei suddetti contribuenti. La delegazione italiana ha accolto il principio, limitandolo sia in termini temporali che di cittadinanza: la norma esclude infatti dal proprio campo di applicazione i cittadini italiani che tornano in Italia dopo aver trascorso la propria vita lavorativa in Danimarca.
        Le disposizioni relative alle funzioni pubbliche (articolo 19) sono state formulate tenendo in considerazione le esigenze di alcuni contrattisti in servizio presso l'Ambasciata italiana a Copenaghen che - per gli effetti del Protocollo modificativo della Convenzione firmata nel 1980 - sono sottoposti a regime impositivo danese e subiscono un trattamento fiscale discriminatorio rispetto ai colleghi assunti antecedentemente nei confronti dei quali viene ad applicarsi il regime impositivo italiano, ai sensi della vigente Convenzione. Allo scopo di sottoporre di nuovo a tassazione i redditi degli impiegati suddetti, l'articolo in parola è stato formulato prevedendo la possibilità che detti redditi siano tassati in Danimarca, solo se percepiti da cittadini danesi che non abbiano anche la cittadinanza italiana o non siano diventati residenti in Danimarca al solo scopo di prestare i servizi resi all'altro Stato.
        Un'ulteriore particolarità dell'Accordo de quo, è costituita dalla presenza di un articolo ad hoc per le attività off-shore, disciplina peraltro già introdotta dal Protocollo modificativo del 1988.
        La sola modifica rispetto alla normativa già esistente riguarda i termini temporali: secondo la nuova disciplina le attività off-shore si considerano effettuate attraverso una stabile organizzazione se non svolte per un periodo superiore ai trenta giorni in un periodo di dodici mesi (conformemente a quanto previsto nell'analogo articolo della Convenzione fiscale italo-inglese) e a trecentosessantacinque giorni, in un periodo di diciotto mesi, per le attività di trivellazione in particolare.
        Per quanto attiene ai metodi per l'eliminazione della doppia imposizione internazionale in senso giuridico, è stato confermato il criterio dell'imputazione ordinaria, adottata da entrambi i Paesi ed è stata eliminata la disposizione concernente la concessione del credito di imposta fittizio (cosiddetto "matching credit") sulla base del fatto che, allo stato delle attuali condizioni economiche delle Parti contraenti - entrambe appartenenti all'Unione europea - detta concessione non ha ragione di sussistere.
        Naturalmente, all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione (articolo 31), cesserà di avere effetto la precedente normativa convenzionale cui si è fatto riferimento.
        In considerazione dell'opportunità che i rapporti fiscali italo-danesi ricevano al più presto una più consona e completa regolamentazione, si raccomanda la più sollecita approvazione del presente disegno di legge.
        Per quanto attiene l'eventualità che la Convenzione in questione determini oneri a carico del bilancio dello Stato, si osserva che la stessa non si discosta da precedenti analoghi Atti internazionali stipulati negli ultimi anni dal nostro Paese, sulla base del modello OCSE.
        La ripartizione, prevista da tali Accordi, degli ambiti di imponibilità degli Stati contraenti, con conseguente reciprocità dei vantaggi e degli svantaggi, produce complessivi effetti di compensazione finanziaria, rendendo neutro il riflesso del provvedimento rispetto al gettito fiscale.




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