XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2559-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2559 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
NARO, Relatore.
ALLEGATO
La Convenzione che si sottopone all'approvazione del
Parlamento per la relativa procedura di ratifica ed esecuzione
è destinata a sostituire un precedente patto internazionale,
in vigore tra l'Italia e la Danimarca dal 1980, già a sua
volta modificato da un Protocollo del 1988.
L'Accordo in questione, pertanto, si inserisce nel più
generale quadro di rinnovamento del net-work
convenzionale italiano, il quale trova una più efficiente
applicazione attraverso l'aggiornamento di quelle disposizioni
pattizie divenute obsolete al mutare dei presupposti giuridici
ed economici che caratterizzano le relazioni fra i partners
negoziali.
Quale premessa di carattere generale, è opportuno
evidenziare che i contenuti convenzionali cui si è pervenuti,
sono il risultato di un necessario quanto inevitabile
contemperamento dei rispettivi interessi, venutisi a delineare
nel corso del negoziato.
Il testo della Convenzione in parola ha un campo di
applicazione limitato alla sola imposizione sui redditi. La
controparte ha infatti reso noto che una recente riforma del
sistema tributario danese ha portato all'eliminazione
dell'imposizione sul patrimonio, pertanto, nel rispetto del
principio di reciprocità, da parte italiana è stata condivisa
la proposta di limitare in tal senso l'operatività
dell'Accordo.
Passando ad illustrare le successive caratteristiche
tecniche dell'Accordo de quo, si evidenzia che,
considerevole rilievo ha assunto la trattativa negoziale in
relazione al trattamento convenzionale dei redditi di
capitale.
Con riferimento alla disciplina dei dividendi, fermo
restando il criterio generale della tassazione nello Stato di
residenza, la delegazione italiana ha condiviso la richiesta
danese di stabilire, in conformità con la direttiva
comunitaria 90/435/CEE (cosiddetta direttiva "madri-figlie"),
l'aliquota zero, nello Stato della fonte, nei casi in cui il
beneficiario effettivo dei dividendi sia una società che
detiene o ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale
della società erogatrice per un periodo di dodici mesi
antecedente alla data della delibera di distribuzione dei
dividendi. Nel Protocollo è stata inserita una disposizione
che collega in maniera diretta l'esenzione prevista per i
dividendi che fluiscono tra società madri e figlie alla
permanenza in vigore della predetta direttiva ed alle sue
successive eventuali modificazioni.
La disciplina convenzionale dei dividendi prevede ancora,
per lo Stato della fonte, un'aliquota del 15 per cento per gli
altri tipi di dividendi, mantenendo così la misura già
prevista nella Convenzione in vigore (articolo 10).
In ordine al trattamento degli interessi, è stato
mantenuto il criterio impositivo concorrente dello Stato della
fonte, con aliquota del 10 per cento. Tuttavia per quanto
riguarda gli interessi pagati in connessione con la vendita a
credito di attrezzature industriali commerciali o scientifiche
o di merci consegnate da un'impresa ad un'altra impresa,
nonchè per gli interessi derivanti da titoli di natura
pubblica, è stato ribadito il criterio esclusivo della
residenza. Le disposizioni che assicurano il predetto
trattamento per le particolari categorie di interessi di cui
sopra, già peraltro previste nelle Convenzioni stipulate
dall'Italia con Francia, Germania e Regno Unito, sono state
contemplate nella Convenzione con la Danimarca, in
considerazione della sua appartenenza all'Unione europea,
nonchè dei particolari rapporti economici italo-danesi
(articolo 11).
Relativamente al trattamento convenzionale delle
royalties, pur essendo stato prospettato, da parte
danese, il criterio esclusivo dello Stato di residenza, la
delegazione italiana è riuscita nell'intento di mantenere la
tassazione nel Paese della fonte, quale criterio concorrente
al precedente, con una ritenuta pari al 5 per cento ad
eccezione però dei canoni corrisposti per l'uso o la
concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie
artistiche o scientifiche, per i quali è stata, invece,
prevista l'esenzione nello stesso Stato della fonte (articolo
12).
Per quanto concerne il trattamento dei capital gains,
sono state previste, tra l'altro, due disposizioni che si
contraddistinguono per le evidenti finalità antielusive che
intendono perseguire. La prima - paragrafo 5 dell'articolo 13
- mira infatti a contrastare i cambi di residenza ai puri fini
antielusivi, sancendo il diritto dell'Italia, quale Stato di
residenza originario, a tassare comunque le plusvalenze
derivanti da azioni o altri diritti di partecipazione agli
utili di una società residente in Italia, realizzate da un
residente danese che sia stato residente italiano nel corso
dei cinque anni precedenti all'alienazione dei diritti o
titoli che hanno generato le plusvalenze stesse. La seconda -
paragrafo 6 del suddetto articolo - si pone sulla stessa linea
della precedente e trae origine, in particolare, da una norma
antielusiva propria della legislazione interna danese, secondo
la quale, alla data del cambio di residenza, i capital
gains (che sorgerebbero da azioni non effettivamente
alienate), possono essere tassati sulla base della presunzione
che l'alienazione sia realmente avvenuta.
Particolare attenzione è stata dedicata al trattamento
delle pensioni che, pur stabilendo il criterio generale
suggerito dall'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) dello Stato di residenza, prevede
anche che le pensioni erogate ai sensi delle leggi sulla
previdenza sociale, che non abbiano natura contributiva, siano
tassate nello Stato della fonte. Sempre in merito alla
tassazione delle pensioni, la controparte ha chiesto
l'inserimento di una clausola (paragrafo 3 dell'articolo 18)
costruita in modo tale da garantire ad uno Stato contraente di
continuare a tassare le pensioni erogate ad individui che
siano stati residenti dello Stato stesso per un periodo di
almeno cinque anni e che successivamente siano diventati
residenti dall'altro Stato, mantenendo la nazionalità del
primo e non avendo anche quella del secondo.
La ratio di una tale disposizione deve essere
riscontrata nella circostanza che, di fronte ad un cospicuo
flusso di pensionati cittadini danesi che diventano residenti
italiani, la Danimarca vuole conservare la propria potestà
impositiva a fronte delle deduzioni ammesse a favore dei
suddetti contribuenti. La delegazione italiana ha accolto il
principio, limitandolo sia in termini temporali che di
cittadinanza: la norma esclude infatti dal proprio campo di
applicazione i cittadini italiani che tornano in Italia dopo
aver trascorso la propria vita lavorativa in Danimarca.
Le disposizioni relative alle funzioni pubbliche (articolo
19) sono state formulate tenendo in considerazione le esigenze
di alcuni contrattisti in servizio presso l'Ambasciata
italiana a Copenaghen che - per gli effetti del Protocollo
modificativo della Convenzione firmata nel 1980 - sono
sottoposti a regime impositivo danese e subiscono un
trattamento fiscale discriminatorio rispetto ai colleghi
assunti antecedentemente nei confronti dei quali viene ad
applicarsi il regime impositivo italiano, ai sensi della
vigente Convenzione. Allo scopo di sottoporre di nuovo a
tassazione i redditi degli impiegati suddetti, l'articolo in
parola è stato formulato prevedendo la possibilità che detti
redditi siano tassati in Danimarca, solo se percepiti da
cittadini danesi che non abbiano anche la cittadinanza
italiana o non siano diventati residenti in Danimarca al solo
scopo di prestare i servizi resi all'altro Stato.
Un'ulteriore particolarità dell'Accordo de quo, è
costituita dalla presenza di un articolo ad hoc per le
attività off-shore, disciplina peraltro già introdotta
dal Protocollo modificativo del 1988.
La sola modifica rispetto alla normativa già esistente
riguarda i termini temporali: secondo la nuova disciplina le
attività off-shore si considerano effettuate attraverso
una stabile organizzazione se non svolte per un periodo
superiore ai trenta giorni in un periodo di dodici mesi
(conformemente a quanto previsto nell'analogo articolo della
Convenzione fiscale italo-inglese) e a trecentosessantacinque
giorni, in un periodo di diciotto mesi, per le attività di
trivellazione in particolare.
Per quanto attiene ai metodi per l'eliminazione della
doppia imposizione internazionale in senso giuridico, è stato
confermato il criterio dell'imputazione ordinaria, adottata da
entrambi i Paesi ed è stata eliminata la disposizione
concernente la concessione del credito di imposta fittizio
(cosiddetto "matching credit") sulla base del fatto che, allo
stato delle attuali condizioni economiche delle Parti
contraenti - entrambe appartenenti all'Unione europea - detta
concessione non ha ragione di sussistere.
Naturalmente, all'atto dell'entrata in vigore della
presente Convenzione (articolo 31), cesserà di avere effetto
la precedente normativa convenzionale cui si è fatto
riferimento.
In considerazione dell'opportunità che i rapporti fiscali
italo-danesi ricevano al più presto una più consona e completa
regolamentazione, si raccomanda la più sollecita approvazione
del presente disegno di legge.
Per quanto attiene l'eventualità che la Convenzione in
questione determini oneri a carico del bilancio dello Stato,
si osserva che la stessa non si discosta da precedenti
analoghi Atti internazionali stipulati negli ultimi anni dal
nostro Paese, sulla base del modello OCSE.
La ripartizione, prevista da tali Accordi, degli ambiti di
imponibilità degli Stati contraenti, con conseguente
reciprocità dei vantaggi e degli svantaggi, produce
complessivi effetti di compensazione finanziaria, rendendo
neutro il riflesso del provvedimento rispetto al gettito
fiscale.