XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2557-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2557 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
LANDI di CHIAVENNA, Relatore.
ALLEGATO
L'Accordo sul trasferimento delle persone condannate fra
la Repubblica italiana e la Regione amministrativa speciale
(RAS) di Hong Kong, firmato a Hong Kong il 18 dicembre 1999,
risponde alle crescenti esigenze di cooperazione nel campo
giudiziario fra i due Paesi, determinate in particolare dal
vuoto giuridico verificatosi in tale settore a seguito del
passaggio di Hong Kong sotto la sovranità cinese e la cessata
vigenza nel territorio della RAS degli Accordi già conclusi
con il Regno Unito.
La particolarità dell'ordinamento giudiziario di Hong
Kong, che si differenzia da quello della madrepatria cinese ed
è ispirato ai princìpi del common law di ispirazione
anglosassone, d'altronde, non permetteva l'estensione
meccanica dell'applicazione degli Accordi conclusi con la
Repubblica popolare cinese al territorio della RAS.
Più in particolare, il Trattato sul trasferimento delle
persone condannate risponde principalmente a princìpi
umanitari e intende favorire il reinserimento del condannato
nella società, una volta scontata la pena. La sua conclusione
(di poco successiva a quella dell'Accordo di assistenza
giudiziaria in materia penale, firmato a Roma il 28 ottobre
1998 e non ancora ratificato dal nostro Parlamento) permette
pertanto di approfondire ulteriormente la cooperazione
giudiziaria tra il nostro Paese e la RAS.
Il trasferimento dei detenuti potrà avvenire - in
conformità con quanto previsto dagli Accordi internazionali
vigenti in tale materia - solamente se la sentenza di condanna
sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da
espiare sia perlomeno di un anno e se l'infrazione penale che
ha dato luogo alla condanna rappresenti un'infrazione penale
anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere
trasferito.
La richiesta di trasferimento può essere avanzata dalla
Parte trasferente o dalla Parte ricevente all'altra Parte a
condizione che la persona condannata dia il suo consenso al
trasferimento. Inoltre qualunque persona condannata che
desideri essere trasferita può esprimere tale desiderio alla
Parte trasferente o alla Parte ricevente. Per ottenere il
trasferimento, il detenuto dovrà presentare una richiesta
scritta alle competenti Autorità, designate dalle Parti nei
rispettivi Ministeri della giustizia, accompagnata da copia
della sentenza di condanna e delle disposizioni legali sulle
quali essa si basa. Per l'adozione della relativa decisione,
le Autorità degli Stati interessati valuteranno ogni utile
fattore, fra cui la gravità del reato, le ripercussioni
sociali del fatto criminoso, lo stato di salute del detenuto
ed il legame mantenuto dallo stesso con lo Stato d'origine.
La durata della condanna nello Stato di esecuzione dovrà
corrispondere, nei limiti del possibile, a quella indicata
nella sentenza emanata nello Stato richiesto; in ogni caso,
essa non potrà superare il massimo della pena prevista per
quel reato nello Stato in cui si effettua il trasferimento.
Entrambi gli Stati potranno inoltre concedere grazia, amnistia
o indulto alla persona condannata, secondo le proprie
leggi.
Dall'attuazione dell'Accordo non derivano oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato. In particolare, si
evidenzia che l'assistenza giudiziaria prevista, di carattere
del tutto eventuale, qualora venisse richiesta graverà sugli
ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della
giustizia destinati a tale scopo.
Pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di
cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.