XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2557-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2557 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

LANDI di CHIAVENNA, Relatore.



ALLEGATO


        L'Accordo sul trasferimento delle persone condannate fra la Repubblica italiana e la Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong, firmato a Hong Kong il 18 dicembre 1999, risponde alle crescenti esigenze di cooperazione nel campo giudiziario fra i due Paesi, determinate in particolare dal vuoto giuridico verificatosi in tale settore a seguito del passaggio di Hong Kong sotto la sovranità cinese e la cessata vigenza nel territorio della RAS degli Accordi già conclusi con il Regno Unito.
        La particolarità dell'ordinamento giudiziario di Hong Kong, che si differenzia da quello della madrepatria cinese ed è ispirato ai princìpi del common law di ispirazione anglosassone, d'altronde, non permetteva l'estensione meccanica dell'applicazione degli Accordi conclusi con la Repubblica popolare cinese al territorio della RAS.
        Più in particolare, il Trattato sul trasferimento delle persone condannate risponde principalmente a princìpi umanitari e intende favorire il reinserimento del condannato nella società, una volta scontata la pena. La sua conclusione (di poco successiva a quella dell'Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale, firmato a Roma il 28 ottobre 1998 e non ancora ratificato dal nostro Parlamento) permette pertanto di approfondire ulteriormente la cooperazione giudiziaria tra il nostro Paese e la RAS.
        Il trasferimento dei detenuti potrà avvenire - in conformità con quanto previsto dagli Accordi internazionali vigenti in tale materia - solamente se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia perlomeno di un anno e se l'infrazione penale che ha dato luogo alla condanna rappresenti un'infrazione penale anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito.
        La richiesta di trasferimento può essere avanzata dalla Parte trasferente o dalla Parte ricevente all'altra Parte a condizione che la persona condannata dia il suo consenso al trasferimento. Inoltre qualunque persona condannata che desideri essere trasferita può esprimere tale desiderio alla Parte trasferente o alla Parte ricevente. Per ottenere il trasferimento, il detenuto dovrà presentare una richiesta scritta alle competenti Autorità, designate dalle Parti nei rispettivi Ministeri della giustizia, accompagnata da copia della sentenza di condanna e delle disposizioni legali sulle quali essa si basa. Per l'adozione della relativa decisione, le Autorità degli Stati interessati valuteranno ogni utile fattore, fra cui la gravità del reato, le ripercussioni sociali del fatto criminoso, lo stato di salute del detenuto ed il legame mantenuto dallo stesso con lo Stato d'origine.
        La durata della condanna nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere, nei limiti del possibile, a quella indicata nella sentenza emanata nello Stato richiesto; in ogni caso, essa non potrà superare il massimo della pena prevista per quel reato nello Stato in cui si effettua il trasferimento. Entrambi gli Stati potranno inoltre concedere grazia, amnistia o indulto alla persona condannata, secondo le proprie leggi.
        Dall'attuazione dell'Accordo non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. In particolare, si evidenzia che l'assistenza giudiziaria prevista, di carattere del tutto eventuale, qualora venisse richiesta graverà sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia destinati a tale scopo.
        Pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.




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