XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2555-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2555 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

PAOLETTI TANGHERONI, Relatore.



ALLEGATO


        La conclusione di un Accordo sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran è intesa a creare un quadro giuridico stabile e certo in ambiti importanti delle relazioni economiche bilaterali che sono suscettibili di influenzare profondamente le decisioni degli imprenditori italiani che intendono effettuare investimenti nella Repubblica islamica dell'Iran.
        L'Accordo si inquadra in una strategia di carattere generale che ha condotto questo Ministero a concludere negli ultimi anni, con numerosi Paesi, accordi analoghi che hanno in effetti dimostrato di esercitare un'utile funzione di stimolo nelle relazioni bilaterali.
        L'Accordo prevede una serie di garanzie per assicurare in ogni momento un equo trattamento agli investimenti effettuati dagli operatori italiani in quel Paese e mira in primo luogo a fornire agli stessi la sicurezza, fondata sul diritto internazionale, che i loro investimenti potranno beneficiare di un trattamento equo e non discriminatorio.
        In particolare l'Accordo prevede che entrambe le Parti contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte contraente non saranno in alcun modo colpiti con provvedimenti ingiustificati o discriminatori (articolo 2); nel caso dell'Iran, l'Accordo è quanto mai necessario in relazione al forte impulso che stanno avendo gli investimenti italiani e la nostra partecipazione ai piani di sviluppo del Paese.
        Inoltre in base alla clausola della Nazione più favorita e del trattamento non discriminatorio è previsto che gli investimenti effettuati da persone fisiche e giuridiche di ciascuna Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente riceveranno da quest'ultima piena protezione legale ed un equo trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati dai propri cittadini o dagli investitori di qualunque Stato terzo (articolo 3). Nel caso in cui dalla legislazione di una delle Parti contraenti o dagli obblighi internazionali che dovessero entrare in vigore in futuro tra le Parti contraenti, dovesse risultare una cornice legale per cui gli investitori dell'altra Parte contraente verrebbero a godere di un trattamento più favorevole di quello previsto in questo Accordo, tale trattamento si applicherebbe agli investitori dell'altra Parte contraente.
        Nel caso di nazionalizzazione, confisca o espropriazione - ammessi esclusivamente nel pubblico interesse, a norma di legge e sulla base di un criterio di non discriminazione - la compensazione dovrà essere pronta, effettiva ed appropriata, dovrà corrispondere al reale valore di mercato dell'investimento nel momento immediatamente precedente all'effettuazione della nazionalizzazione, confisca o espropriazione e sarà calcolata in valuta convertibile (articolo 4).
        L'articolo 5 prevede un trattamento per danni o perdite per cui gli investitori di ciascuna delle due Parti contraenti i cui investimenti subiscano perdite o danni a causa di ogni forma di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o altri avvenimenti analoghi nel territorio dell'altra Parte contraente, riceveranno dall'altra Parte contraente un risarcimento per tali perdite o danni non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri cittadini o agli investitori di qualunque Paese terzo.
        L'articolo 6 prevede il libero trasferimento senza indebito ritardo dei capitali investiti, per cui ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento.
        E' previsto, inoltre, il ricorso all'arbitrato per cui, qualora dovesse insorgere una controversia tra la Parte contraente ospite ed un investitore (gli investitori) dell'altra Parte contraente in merito ad un investimento, la Parte contraente ospite e l'investitore (gli investitori) cercheranno in primo luogo di comporre tale controversia in via amichevole, tramite negoziati e consultazioni. Qualora la controversia non possa essere risolta nel modo predetto, l'investitore interessato potrà a sua scelta decidere di sottoporre la medesima al tribunale della Parte contraente ospite territorialmente competente, ad un tribunale arbitrale ad hoc, ovvero al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati (articoli 8 e 9).
        L'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto risponde ad un'esigenza diffusamente avvertita negli ambienti imprenditoriali del nostro Paese.
        Dall'attuazione del medesimo Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento in vigore nella Repubblica islamica dell'Iran, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, per quanto riguarda gli oneri derivanti dagli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo stesso, essi non sono minimamente quantificabili: per la copertura di tali tipi di oneri, pertanto, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.
        D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 8 e 9) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.
        Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.
        Per tali considerazioni, non derivando dal presente provvedimento oneri a carico del bilancio dello Stato, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.




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