XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2555-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2555 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
PAOLETTI TANGHERONI, Relatore.
ALLEGATO
La conclusione di un Accordo sulla reciproca promozione e
protezione degli investimenti tra il Governo della Repubblica
Italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran è
intesa a creare un quadro giuridico stabile e certo in ambiti
importanti delle relazioni economiche bilaterali che sono
suscettibili di influenzare profondamente le decisioni degli
imprenditori italiani che intendono effettuare investimenti
nella Repubblica islamica dell'Iran.
L'Accordo si inquadra in una strategia di carattere
generale che ha condotto questo Ministero a concludere negli
ultimi anni, con numerosi Paesi, accordi analoghi che hanno in
effetti dimostrato di esercitare un'utile funzione di stimolo
nelle relazioni bilaterali.
L'Accordo prevede una serie di garanzie per assicurare in
ogni momento un equo trattamento agli investimenti effettuati
dagli operatori italiani in quel Paese e mira in primo luogo a
fornire agli stessi la sicurezza, fondata sul diritto
internazionale, che i loro investimenti potranno beneficiare
di un trattamento equo e non discriminatorio.
In particolare l'Accordo prevede che entrambe le Parti
contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento,
l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione
degli investimenti effettuati sul proprio territorio da
investitori dell'altra Parte contraente non saranno in alcun
modo colpiti con provvedimenti ingiustificati o discriminatori
(articolo 2); nel caso dell'Iran, l'Accordo è quanto mai
necessario in relazione al forte impulso che stanno avendo gli
investimenti italiani e la nostra partecipazione ai piani di
sviluppo del Paese.
Inoltre in base alla clausola della Nazione più favorita e
del trattamento non discriminatorio è previsto che gli
investimenti effettuati da persone fisiche e giuridiche di
ciascuna Parte contraente nel territorio dell'altra Parte
contraente riceveranno da quest'ultima piena protezione legale
ed un equo trattamento non meno favorevole di quello riservato
agli investimenti effettuati dai propri cittadini o dagli
investitori di qualunque Stato terzo (articolo 3). Nel caso in
cui dalla legislazione di una delle Parti contraenti o dagli
obblighi internazionali che dovessero entrare in vigore in
futuro tra le Parti contraenti, dovesse risultare una cornice
legale per cui gli investitori dell'altra Parte contraente
verrebbero a godere di un trattamento più favorevole di quello
previsto in questo Accordo, tale trattamento si applicherebbe
agli investitori dell'altra Parte contraente.
Nel caso di nazionalizzazione, confisca o espropriazione -
ammessi esclusivamente nel pubblico interesse, a norma di
legge e sulla base di un criterio di non discriminazione - la
compensazione dovrà essere pronta, effettiva ed appropriata,
dovrà corrispondere al reale valore di mercato
dell'investimento nel momento immediatamente precedente
all'effettuazione della nazionalizzazione, confisca o
espropriazione e sarà calcolata in valuta convertibile
(articolo 4).
L'articolo 5 prevede un trattamento per danni o perdite
per cui gli investitori di ciascuna delle due Parti contraenti
i cui investimenti subiscano perdite o danni a causa di ogni
forma di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o
altri avvenimenti analoghi nel territorio dell'altra Parte
contraente, riceveranno dall'altra Parte contraente un
risarcimento per tali perdite o danni non meno favorevole di
quello riconosciuto ai propri cittadini o agli investitori di
qualunque Paese terzo.
L'articolo 6 prevede il libero trasferimento senza
indebito ritardo dei capitali investiti, per cui ognuna delle
Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e
redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente
e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio
dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e
soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento.
E' previsto, inoltre, il ricorso all'arbitrato per cui,
qualora dovesse insorgere una controversia tra la Parte
contraente ospite ed un investitore (gli investitori)
dell'altra Parte contraente in merito ad un investimento, la
Parte contraente ospite e l'investitore (gli investitori)
cercheranno in primo luogo di comporre tale controversia in
via amichevole, tramite negoziati e consultazioni. Qualora la
controversia non possa essere risolta nel modo predetto,
l'investitore interessato potrà a sua scelta decidere di
sottoporre la medesima al tribunale della Parte contraente
ospite territorialmente competente, ad un tribunale arbitrale
ad hoc, ovvero al Centro internazionale per la
composizione delle controversie relative agli investimenti,
per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla
Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sulla
composizione delle controversie relative agli investimenti fra
Stati e cittadini di altri Stati (articoli 8 e 9).
L'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto risponde ad
un'esigenza diffusamente avvertita negli ambienti
imprenditoriali del nostro Paese.
Dall'attuazione del medesimo Accordo, che assicura ai
nostri operatori il trattamento più favorevole previsto
dall'ordinamento in vigore nella Repubblica islamica
dell'Iran, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato. Infatti, per quanto riguarda gli oneri derivanti
dagli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti
dall'Accordo stesso, essi non sono minimamente quantificabili:
per la copertura di tali tipi di oneri, pertanto, si provvede
con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo
evento.
D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle
controversie (articoli 8 e 9) prevede, in via primaria, il
ricorso ai normali canali diplomatici.
Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare
dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con i normali
stanziamenti previsti per le spese di giustizia.
Per tali considerazioni, non derivando dal presente
provvedimento oneri a carico del bilancio dello Stato, non si
rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2
dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988,
n. 362.