XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2554-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2554 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

LANDI di CHIAVENNA, Relatore.



ALLEGATO


        Il nuovo Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Germania aggiorna e sostituisce il precedente Accordo firmato a Bonn il 27 luglio 1966.
        Esso tiene conto dell'evoluzione legislativa a livello nazionale e internazionale nel settore della cinematografia e costituisce, congiuntamente all'allegato, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualitą artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.
        L'articolo 1 stabilisce che il termine "film" comprende le opere cinematografiche, quelle di fiction, di animazione e i documentari.
        L'articolo 2 prevede l'estensione al film di coproduzione italo-tedesca dei vantaggi gią previsti nei due Paesi per i film nazionali.
        L'articolo 3 prevede l'approvazione delle Autoritą competenti per la realizzazione dei film in coproduzione.
        L'articolo 4 stabilisce che i produttori debbano possedere i requisiti previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.
        L'articolo 5 prevede il ricorso, per l'approvazione dei progetti, alle norme di procedura previste nell'allegato dell'Accordo.
        L'articolo 6 stabilisce l'apporto dei coproduttori dei due Paesi.
        L'articolo 7 estende la possibilitą di partecipare alla realizzazione dei film a registi, interpreti e tecnici degli altri Paesi dell'Unione europea.
        L'articolo 8 definisce le modalitą di partecipazione alle coproduzioni multilaterali.
        L'articolo 9 prevede il rispetto di un equilibrio finanziario, creativo, artistico e tecnico nella realizzazione di un film in coproduzione.
        L'articolo 10 fissa le disposizioni per i lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio.
        L'articolo 11 riguarda le facilitazioni per l'ingresso e il soggiorno del personale tecnico e artistico dell'altro Paese contraente e per l'importazione temporanea del materiale cinematografico.
        L'articolo 12 stabilisce le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento.
        L'articolo 13 specifica l'uso della dizione "coproduzione italo-tedesca" e "coproduzione tedesco-italiana".
        L'articolo 14 riguarda la partecipazione dei film in coproduzione ai festival internazionali.
        L'articolo 15 fissa le deroghe alle disposizioni dei precedenti articoli.
        L'articolo 16 ribadisce il rispetto delle norme nazionali in materia di importazione, distribuzione e proiezione di film nei due Paesi.
        L'articolo 17 prevede l'istituzione di una Commissione mista per verificare le condizioni di applicazione dell'Accordo.
        L'articolo 19 prevede una durata biennale dell'Accordo dalla data di entrata in vigore e un rinnovo tacito per altri due anni.
        Le norme di procedura, di cui all'allegato, definiscono i termini e le modalitą per l'approvazione dei progetti e stabiliscono i requisiti del contratto di coproduzione.




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