XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2554-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2554 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
LANDI di CHIAVENNA, Relatore.
ALLEGATO
Il nuovo Accordo di coproduzione cinematografica tra
Italia e Germania aggiorna e sostituisce il precedente Accordo
firmato a Bonn il 27 luglio 1966.
Esso tiene conto dell'evoluzione legislativa a livello
nazionale e internazionale nel settore della cinematografia e
costituisce, congiuntamente all'allegato, un importante quadro
normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e
commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della
produzione in comune di film che, per le loro qualitą
artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore
conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista
commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in
quelli degli altri Paesi.
L'articolo 1 stabilisce che il termine "film" comprende le
opere cinematografiche, quelle di fiction, di animazione
e i documentari.
L'articolo 2 prevede l'estensione al film di coproduzione
italo-tedesca dei vantaggi gią previsti nei due Paesi per i
film nazionali.
L'articolo 3 prevede l'approvazione delle Autoritą
competenti per la realizzazione dei film in coproduzione.
L'articolo 4 stabilisce che i produttori debbano possedere
i requisiti previsti dalle rispettive legislazioni
nazionali.
L'articolo 5 prevede il ricorso, per l'approvazione dei
progetti, alle norme di procedura previste nell'allegato
dell'Accordo.
L'articolo 6 stabilisce l'apporto dei coproduttori dei due
Paesi.
L'articolo 7 estende la possibilitą di partecipare alla
realizzazione dei film a registi, interpreti e tecnici degli
altri Paesi dell'Unione europea.
L'articolo 8 definisce le modalitą di partecipazione alle
coproduzioni multilaterali.
L'articolo 9 prevede il rispetto di un equilibrio
finanziario, creativo, artistico e tecnico nella realizzazione
di un film in coproduzione.
L'articolo 10 fissa le disposizioni per i lavori di
riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di
laboratorio.
L'articolo 11 riguarda le facilitazioni per l'ingresso e
il soggiorno del personale tecnico e artistico dell'altro
Paese contraente e per l'importazione temporanea del materiale
cinematografico.
L'articolo 12 stabilisce le condizioni di esportazione dei
film in Paesi dove vige il contingentamento.
L'articolo 13 specifica l'uso della dizione "coproduzione
italo-tedesca" e "coproduzione tedesco-italiana".
L'articolo 14 riguarda la partecipazione dei film in
coproduzione ai festival internazionali.
L'articolo 15 fissa le deroghe alle disposizioni dei
precedenti articoli.
L'articolo 16 ribadisce il rispetto delle norme nazionali
in materia di importazione, distribuzione e proiezione di film
nei due Paesi.
L'articolo 17 prevede l'istituzione di una Commissione
mista per verificare le condizioni di applicazione
dell'Accordo.
L'articolo 19 prevede una durata biennale dell'Accordo
dalla data di entrata in vigore e un rinnovo tacito per altri
due anni.
Le norme di procedura, di cui all'allegato, definiscono i
termini e le modalitą per l'approvazione dei progetti e
stabiliscono i requisiti del contratto di coproduzione.