XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2546
Onorevoli Colleghi! - La Costituzione repubblicana fu
approvata in un contesto storico-politico assai diverso da
quello attuale e richiede perciò di essere ripensata in
diverse sue parti. Mentre i primi 54 articoli della
Costituzione (parte prima) rappresentano il perno delle
disposizioni che determinano i fini che lo Stato-istituzione
deve perseguire per realizzare l'assetto politico-sociale -
sono cioè quell'insieme di norme ove è contenuta la "formula
politica" della nostra Costituzione - la parte seconda
rappresenta il tessuto dispositivo, istitutivo e organizzativo
dell'intero ordinamento della Repubblica italiana. Diversi
sono stati i tentativi di revisione costituzionale che hanno
interessato la parte seconda della Costituzione, prima
attraverso l'istituzione della Commissione bicamerale per le
riforme costituzionali, poi con l'approvazione della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sottoposta al
referendum confermativo del 7 ottobre 2001.
La parte prima della Costituzione è stata invece
interessata solo da limitate revisioni e richiede in più punti
di essere aggiornata. Non c'è dubbio che la stessa
ridefinizione delle funzioni tra centro e periferia in atto
nel nostro ordinamento, nonché il riassetto dei rapporti tra
potere pubblico e autonomia dei privati abbiano dei riflessi
sulla parte prima della Costituzione. Per tali ragioni si
avverte l'esigenza di modificare alcuni articoli della parte
prima della Costituzione per meglio armonizzarli con le
recenti modifiche strutturali apportate alla nostra Carta.
In particolare il tema dell'istruzione è stato oggetto di
rilevanti interventi che hanno valorizzato il ruolo delle
regioni e delle autonomie scolastiche, come si rileva dal
tenore del nuovo articolo 117 della Costituzione. L'esigenza
di revisione della Carta costituzionale nel merito appare
riconducibile, sul piano logico prima ancora che giuridico,
all'entrata in vigore della legge 10 marzo 2000, n. 62,
laddove il legislatore ordinario ha inteso definire le scuole
paritarie - private o degli enti locali - collocandole
all'interno del sistema nazionale di istruzione, unitamente
alle scuole statali e attribuendo loro l'idoneità a rilasciare
titoli di studio aventi valore legale. A tale fine il
provvedimento ha dettato diritti ed obblighi di questa
categoria di scuole, prevedendo altresì una disciplina
transitoria - della durata massima di tre anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge - per le scuole
che non intendano chiedere il riconoscimento della parità e
continuino ad applicare le disposizioni del testo unico in
materia di istruzione, di cui al decreto legislativo n. 297
del 1994, relative alle scuole non statali. Appare quindi
opportuna una revisione dell'articolo 33 della Costituzione al
fine di eliminare, al terzo comma, l'inciso "senza oneri per
lo Stato", quanto alla facoltà di enti e privati di istituire
scuole ed istituti di educazione.
In realtà, la norma che si vuole abrogare, frutto
dell'"emendamento Corbino", non intendeva dire, come spiegò lo
stesso presentatore dell'emendamento, che lo Stato non può mai
intervenire a favore degli istituti privati, ma solo che
nessun istituto privato può sorgere con il diritto di avere
aiuti da parte dello Stato. Sembra più che mai attuale ora,
alla luce della nuova normativa, una rilettura di questo
inciso in modo da dare una copertura costituzionale
all'istituto del "buono scuola" già introdotto a livello
regionale in Veneto ed in Lombardia.
Il principio di eguaglianza, sancito nella stessa Carta
costituzionale, non può infatti dirsi pienamente attuato se
non si rimuovono gli ostacoli che, di fatto, limitano la
libertà e l'uguaglianza dei cittadini, ampliando la
possibilità di insegnamento, eliminando la disparità
finanziaria di fatto esistente a danno di coloro che scelgono
di frequentare un'istituzione scolastica privata.
Partendo da tale punto, è necessario infatti che lo Stato
metta a disposizione i mezzi economici idonei perché possa nel
concreto realizzarsi un sistema scolastico pluralistico.
La riforma proposta avrebbe infine il pregio di
riconoscere che anche i privati possono concorrere alla
realizzazione di funzioni pubbliche e ciò in piena armonia con
il principio di sussidiarietà orizzontale.