XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2530
Onorevoli Colleghi! - Le città di Lauro, Quindici,
Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del
Vallo di Lauro componevano, fino all'entrata in vigore della
legge n. 254 del 1997, recante delega per l'istituzione del
giudice unico di primo grado, il mandamento della pretura di
Lauro di Nola; attualmente fanno parte del circondario del
tribunale di Avellino.
Pur facendo parte il citato comparto territoriale della
provincia di Avellino, è innegabile che, per ragioni di
carattere geografico, economico, sociale e culturale, tale
comparto si colloca naturalmente nell'area nolana.
La soppressione dell'ufficio giudiziario ha suscitato vivo
disappunto nella popolazione, nelle istituzioni locali e
nell'avvocatura, per una nutrita serie di ragioni, fra le
quali appaiono prevalenti la distanza chilometrica da
Avellino, le serie difficoltà di collegamento con tale
capoluogo ed il consequenziale abbandono di una zona ad alto
rischio alla criminalità organizzata e non, in assenza di un
presidio giudiziario.
Nel rappresentare tali motivazioni, il consiglio
provinciale di Avellino con delibera del 28 gennaio 1998 ed i
consigli comunali di Pago del Vallo di Lauro, Lauro, Taurano,
Domicella, Quindici, Moschiano e Marzano di Nola, con delibera
ad hoc hanno sollecitato l'aggregazione del territorio
della ex pretura di Lauro al tribunale di Nola.
Analoga richiesta di accorpamento è stata avanzata
all'unanimità dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola
con delibera del 23 aprile 1998.
Nel recepire una volontà unanimemente espressa dalle
istituzioni locali, dall'opinione pubblica e dalle categorie
interessate, la presente proposta di legge si propone di
regolare con legge tali più che legittime e sensate
aspirazioni.
Con l'articolo 1, al comma 1, è ridefinito l'assetto di
competenza territoriale dei tribunali di Nola e di Avellino;
ai commi 2 e 3 sono fissati i tempi per l'entrata in vigore
della legge al fine di consentire l'adeguamento dell'organico
del tribunale di Nola.
Con l'articolo 2 è regolato il regime transitorio.