XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2527
Onorevoli Colleghi! - La riforma dell'ordinamento degli
enti locali - avviata con gli interventi legislativi dei primi
anni novanta e portata a compimento solo nel 2000 con
l'adozione del testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 - ha configurato un assetto degli equilibri istituzionali
certamente compatibile con le moderne esigenze di
governabilità degli enti stessi.
L'esperienza degli anni successivi alla riforma, infatti,
ci ha confermato nel giudizio positivo sui meccanismi volti a
garantire la stabilità dei governi locali offerti dalla nuova
legge. E' stato l'impianto di questa riforma, oltretutto, ad
ispirare interventi legislativi intervenuti successivamente
per ammodernare altri importanti livelli istituzionali, come
quello regionale, facendo registrare nel mondo politico e
nella dottrina giudizi positivi sull'efficienza del nuovo
sistema.
Nel catalogo delle innovazioni introdotte dal testo unico
esistono, tuttavia, accanto alle indubbie positività, anche
alcuni aspetti di criticità che andrebbero opportunamente
corretti. Ci riferiamo, in particolare, alla carenza di
rappresentatività politica dei membri dell'esecutivo
municipale e provinciale, nei confronti dei quali, com'è noto,
viene stabilita una ragione di incompatibilità assoluta con il
mandato elettivo nei consigli comunale e provinciale.
Con la riforma, infatti, si è inteso separare
rigorosamente il momento dell'esercizio del governo devoluto
alla giunta comunale e provinciale, dal momento dell'esercizio
dell'indirizzo politico generale, devoluto al consiglio. In
via di principio, le ragioni di tale separazione tra le due
funzioni sono comprensibili, anche se non necessariamente
condivisibili: si è inteso, così, evitare la commistione dei
ruoli, peraltro pienamente operante ad altri livelli
istituzionali, come ad esempio la regione e lo stesso governo
centrale.
Ciò che la nuova regola sembra aver preterintenzionalmente
prodotto, tuttavia, sovrasta, in termini di negatività e di
sottrazione di ambiti di rappresentanza, di gran lunga ciò che
in termini di apporto positivo è stata in grado di provocare.
Divaricando, infatti, la rappresentanza dalla gestione del
governo cittadino e provinciale ha illanguidito la funzione
degli assessori, riducendola a quella di meri esecutori di
tecniche e rafforzando, oltre ogni ragionevole misura, la
responsabilità politica del sindaco e del presidente della
provincia, centri di imputazione esclusivi dell'attività di
governo oltre che detentori del destino di ogni singolo
assessore chiamato per ciò stesso ad esercitare un ruolo
acriticamente subalterno, pena l'esclusione dalla giunta.
L'incompatibilità tra mandato consiliare e mandato di
giunta ha prodotto il paradosso delle dimissioni di non pochi
consiglieri eletti, costretti a rinunciare alla propria
rappresentatività politica suffragata dal voto popolare, per
assumere la dimensione tecnica di esecutori della volontà del
sindaco o del presidente della provincia: laddove viene a
riverberarsi massimamente il bisogno di corrispondere, con
l'esercizio di un ruolo di governo consapevole e forte della
propria rappresentanza, all'esigenza del consenso popolare,
ecco che viene chiesto al consenso di restare fuori dall'aula
della giunta, attribuendo esclusivamente al sindaco e al
presidente della provincia la somma della rappresentanza. Più
che a sindaci e presidenti, si ha la sensazione di trovarsi di
fronte a podestà!
Con la presente proposta di legge, pertanto, intendiamo
correggere gli errori di una riforma, per altri aspetti
eccellente, offrendo anche ai consiglieri comunali e
provinciali, ai destinatari, cioè, di un suffragio personale
verificato con il voto di preferenza, la possibilità di
esercitare il ruolo di governo con l'animus di chi è
titolare di un consenso popolare e non mero esecutore tecnico
di scelte compiute dal capo dell'esecutivo. Ciò non significa
che viene preclusa la possibilità di fruire dei talenti e
delle professionalità di persone, non elette in consiglio
comunale o in consiglio provinciale, in grado di offrire il
proprio contributo tecnico al migliore governo: la nostra
proposta non esclude la possibilità di "assessori tecnici".
Semplicemente non vuole inibire l'accesso al governo ai
legittimi rappresentanti del popolo, oggi esclusi.
La proposta consta di un solo articolo, abrogativo dei
commi 1, 2, 3 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.