XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2509
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende far fronte ai gravi disagi ed alle notevoli spese
che devono affrontare tutti coloro (imputati, persone offese,
avvocati, testimoni eccetera) che in varia veste sono chiamati
a partecipare ai procedimenti nei quali sono coinvolti i
magistrati esercenti le funzioni nell'ambito del distretto
della corte di appello di Cagliari.
Il raggiungimento di Palermo, capoluogo siciliano in cui è
radicata ex lege la competenza territoriale, si rivela
oltremodo difficoltoso. I collegamenti tra la Sardegna e
Palermo, infatti, sono pochissimi ed assai costosi. I
collegamenti marittimi sono praticamente inutilizzabili perché
esiste una solo linea settimanale ed il viaggio, con partenza
da Cagliari il venerdì alle ore 19,00 e con partenza da
Palermo alla medesima ora, ha una durata di ben 14 ore. Anche
i collegamenti aerei si rivelano del tutto inadeguati: esiste
- ma con previsione di eliminazione dal prossimo mese di
aprile - un solo volo giornaliero Cagliari-Palermo-Cagliari,
del costo di 360 euro circa, i cui orari, peraltro, non
consentono di circoscrivere il viaggio di andata e ritorno nel
solo giorno dell'udienza. Infatti il vettore parte da Cagliari
alle ore 16.55 e da Palermo alle ore 11.25, con conseguente
maggiore perdita di tempo e maggiori spese per vitto ed
alloggio. Oltretutto, l'esistenza in Sardegna di un unico
distretto di corte di appello incrementa le difficoltà per
tutti coloro che dal nord della Sardegna (Sassari, Tempio,
Olbia, eccetera) devono raggiungere il capoluogo siciliano.
Tali enormi disagi e tali spese possono essere agevolmente
evitati con una modifica della tabella A annessa alla legge 2
dicembre 1998, n. 420, che attribuisca a Roma, anziché a
Palermo, la competenza per i procedimenti in questione.
Infatti, dai vari porti e aeroporti della Sardegna partono
giornalmente per Roma navi ed aerei a costi notevolmente
inferiori a quelli che si devono sostenere per raggiungere
Palermo e con possibilità di andata e ritorno in giornata.
A titolo di esempio, si consideri che solo da
Cagliari-Elmas per Roma-Fiumicino partono giornalmente
numerosi voli, con inizio alle ore 6,45, ed altrettanto
avviene per il rientro, possibile fino alle ore 22.00; il
relativo costo è, in virtù delle recenti disposizioni sulla
continuità territoriale, pari a circa un quarto di quello del
volo di andata e ritorno Cagliari-Palermo (93 euro a fronte di
360 euro).
D'altra parte, non esistono ragioni che possano impedire
una tale modifica.
Infatti, sostituendo il testo dell'articolo 11 del codice
di procedura penale che attribuiva al giudice del capoluogo
del più vicino distretto di corte di appello la competenza
territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati dei
vari distretti, la legge 2 dicembre 1998, n. 420, ha stabilito
che la competenza appartiene al giudice del capoluogo del
distretto di corte di appello determinato dalla legge. Ciò in
quanto il mero criterio della vicinanza, se per un verso offre
evidenti vantaggi sotto il riflesso del minor disagio arrecato
e delle minori spese per tutti i soggetti che in varia veste
partecipano al processo, per altro verso ha il difetto di
creare situazioni di potenziale reciprocità, nel senso che
ciascun giudice dei due distretti tra loro più vicini può,
secondo i casi, giudicare o essere coinvolto nel processo.
Pertanto, la tabella A annessa alla citata legge n. 420 del
1998 ha corretto il criterio originario, tenendo ferma la
vicinanza, ma eliminando la reciprocità.
Per quanto concerne specificamente i procedimenti
riguardanti magistrati del distretto della corte di appello di
Cagliari l'innovazione legislativa non ha sortito alcun
effetto pratico, in quanto, a causa della sua insularità, a
tale distretto non è stata attribuita competenza alcuna. La
citata tabella ha attribuito i procedimenti in questione a
Palermo ritenendo che a tale conclusione conducesse il mero
criterio della vicinanza. Ed in effetti, per quel che concerne
i capoluoghi di regione, Cagliari in linea d'aria è di poco
più vicina a Palermo che a Roma.
Tra l'altro il distretto della corte di appello di Roma,
secondo le previsioni della citata tabella A annessa alla
legge n. 420 del 1998, non è destinatario di nessuno
spostamento di competenza.
Peraltro, una volta non più in vigore il testo originario
dell'articolo 11 del codice di procedura penale ed il relativo
riferimento al distretto di corte di appello "più vicino", il
criterio della distanza in linea d'aria non ha più ragione
d'essere e può essere sostituito da quello basato sulla
vicinanza, intesa più propriamente come maggiore facilità di
spostamenti e loro minor costo.
Tra l'altro, la maggiore economicità avrebbe effetti
positivi anche per l'erario, atteso che parte delle spese del
processo ricadono sullo Stato.
L'esigenza di modificare la sede territorialmente
competente in tema di procedimenti nei quali sono coinvolti
magistrati che esercitano le loro funzioni nell'ambito del
distretto della corte di appello di Cagliari si prospetta più
che mai pressante anche in considerazione del progressivo
aumento del numero di tali procedimenti. La competenza
territoriale ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura
penale è stata, infatti, notevolmente ampliata a seguito
dell'attribuzione anche dei procedimenti in materia di equa
riparazione per violazione del termine ragionevole del
processo, precedentemente riservata al giudice comunitario.