XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2509




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende far fronte ai gravi disagi ed alle notevoli spese che devono affrontare tutti coloro (imputati, persone offese, avvocati, testimoni eccetera) che in varia veste sono chiamati a partecipare ai procedimenti nei quali sono coinvolti i magistrati esercenti le funzioni nell'ambito del distretto della corte di appello di Cagliari.
        Il raggiungimento di Palermo, capoluogo siciliano in cui è radicata ex lege la competenza territoriale, si rivela oltremodo difficoltoso. I collegamenti tra la Sardegna e Palermo, infatti, sono pochissimi ed assai costosi. I collegamenti marittimi sono praticamente inutilizzabili perché esiste una solo linea settimanale ed il viaggio, con partenza da Cagliari il venerdì alle ore 19,00 e con partenza da Palermo alla medesima ora, ha una durata di ben 14 ore. Anche i collegamenti aerei si rivelano del tutto inadeguati: esiste - ma con previsione di eliminazione dal prossimo mese di aprile - un solo volo giornaliero Cagliari-Palermo-Cagliari, del costo di 360 euro circa, i cui orari, peraltro, non consentono di circoscrivere il viaggio di andata e ritorno nel solo giorno dell'udienza. Infatti il vettore parte da Cagliari alle ore 16.55 e da Palermo alle ore 11.25, con conseguente maggiore perdita di tempo e maggiori spese per vitto ed alloggio. Oltretutto, l'esistenza in Sardegna di un unico distretto di corte di appello incrementa le difficoltà per tutti coloro che dal nord della Sardegna (Sassari, Tempio, Olbia, eccetera) devono raggiungere il capoluogo siciliano.
        Tali enormi disagi e tali spese possono essere agevolmente evitati con una modifica della tabella A annessa alla legge 2 dicembre 1998, n. 420, che attribuisca a Roma, anziché a Palermo, la competenza per i procedimenti in questione.
        Infatti, dai vari porti e aeroporti della Sardegna partono giornalmente per Roma navi ed aerei a costi notevolmente inferiori a quelli che si devono sostenere per raggiungere Palermo e con possibilità di andata e ritorno in giornata.
        A titolo di esempio, si consideri che solo da Cagliari-Elmas per Roma-Fiumicino partono giornalmente numerosi voli, con inizio alle ore 6,45, ed altrettanto avviene per il rientro, possibile fino alle ore 22.00; il relativo costo è, in virtù delle recenti disposizioni sulla continuità territoriale, pari a circa un quarto di quello del volo di andata e ritorno Cagliari-Palermo (93 euro a fronte di 360 euro).
        D'altra parte, non esistono ragioni che possano impedire una tale modifica.
        Infatti, sostituendo il testo dell'articolo 11 del codice di procedura penale che attribuiva al giudice del capoluogo del più vicino distretto di corte di appello la competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati dei vari distretti, la legge 2 dicembre 1998, n. 420, ha stabilito che la competenza appartiene al giudice del capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge. Ciò in quanto il mero criterio della vicinanza, se per un verso offre evidenti vantaggi sotto il riflesso del minor disagio arrecato e delle minori spese per tutti i soggetti che in varia veste partecipano al processo, per altro verso ha il difetto di creare situazioni di potenziale reciprocità, nel senso che ciascun giudice dei due distretti tra loro più vicini può, secondo i casi, giudicare o essere coinvolto nel processo. Pertanto, la tabella A annessa alla citata legge n. 420 del 1998 ha corretto il criterio originario, tenendo ferma la vicinanza, ma eliminando la reciprocità.
        Per quanto concerne specificamente i procedimenti riguardanti magistrati del distretto della corte di appello di Cagliari l'innovazione legislativa non ha sortito alcun effetto pratico, in quanto, a causa della sua insularità, a tale distretto non è stata attribuita competenza alcuna. La citata tabella ha attribuito i procedimenti in questione a Palermo ritenendo che a tale conclusione conducesse il mero criterio della vicinanza. Ed in effetti, per quel che concerne i capoluoghi di regione, Cagliari in linea d'aria è di poco più vicina a Palermo che a Roma.
        Tra l'altro il distretto della corte di appello di Roma, secondo le previsioni della citata tabella A annessa alla legge n. 420 del 1998, non è destinatario di nessuno spostamento di competenza.
        Peraltro, una volta non più in vigore il testo originario dell'articolo 11 del codice di procedura penale ed il relativo riferimento al distretto di corte di appello "più vicino", il criterio della distanza in linea d'aria non ha più ragione d'essere e può essere sostituito da quello basato sulla vicinanza, intesa più propriamente come maggiore facilità di spostamenti e loro minor costo.
        Tra l'altro, la maggiore economicità avrebbe effetti positivi anche per l'erario, atteso che parte delle spese del processo ricadono sullo Stato.
        L'esigenza di modificare la sede territorialmente competente in tema di procedimenti nei quali sono coinvolti magistrati che esercitano le loro funzioni nell'ambito del distretto della corte di appello di Cagliari si prospetta più che mai pressante anche in considerazione del progressivo aumento del numero di tali procedimenti. La competenza territoriale ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale è stata, infatti, notevolmente ampliata a seguito dell'attribuzione anche dei procedimenti in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, precedentemente riservata al giudice comunitario.




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