XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2954-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge C. 2954,

              alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

                sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione prevedendo il differimento, anziché la proroga, del termine in questione.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2954, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2002,

              rilevato che il decreto-legge in esame è volto a prorogare al 30 giugno 2002 il termine per la prestazione di garanzia da parte dello Stato a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali e dei gestori aeroportuali per il risanamento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo, prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2001, n. 413;

              rilevato, altresì, che tale termine è già stato prorogato dal decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14 e, da ultimo, fino al 31 maggio 2002, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 24 maggio 2002 n. 100;

              constatato che la proroga in questione, pur non incidendo su una materia direttamente riconducibile alle materie espressamente attribuite alla competenza legislativa statale dai commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione, sembra potersi considerare rientrante nell'ambito degli interventi in materia di "aeroporti civili" e di "grandi reti di trasporto e di navigazione", dovendosi ritenere inclusi in tali materia anche gli interventi volti a garantire la funzionalità complessiva del sistema di trasporto aereo nazionale e la sua competitività in un mercato di dimensione internazionale, che non potrebbero essere effettuati con intervento diverso da quello statale;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La V Commissione

              esaminato il disegno di legge C. 295 delibera,

              di esprimere sul testo del provvedimento


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 2002, recante "ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo";

              ribadita l'esigenza di garantire la prosecuzione di un'adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, anche in ragione del perdurare della crisi nel settore,

          esprime


PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il provvedimento in oggetto,

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

          esprime


PARERE FAVOREVOLE



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