XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2954-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge C. 2954,
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto
segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di riformulare la disposizione prevedendo il
differimento, anziché la proroga, del termine in questione.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2954, di conversione
del decreto-legge n. 105 del 2002,
rilevato che il decreto-legge in esame è volto a
prorogare al 30 giugno 2002 il termine per la prestazione di
garanzia da parte dello Stato a favore delle imprese di
trasporto aereo nazionali e dei gestori aeroportuali per il
risanamento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti
di guerra o di terrorismo, prevista dall'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito con
modificazioni dalla legge 27 novembre 2001, n. 413;
rilevato, altresì, che tale termine è già stato
prorogato dal decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450,
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n.
14 e, da ultimo, fino al 31 maggio 2002, dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito
con modificazioni dalla legge 24 maggio 2002 n. 100;
constatato che la proroga in questione, pur non
incidendo su una materia direttamente riconducibile alle
materie espressamente attribuite alla competenza legislativa
statale dai commi secondo e terzo dell'articolo 117 della
Costituzione, sembra potersi considerare rientrante
nell'ambito degli interventi in materia di "aeroporti civili"
e di "grandi reti di trasporto e di navigazione", dovendosi
ritenere inclusi in tali materia anche gli interventi volti a
garantire la funzionalità complessiva del sistema di trasporto
aereo nazionale e la sua competitività in un mercato di
dimensione internazionale, che non potrebbero essere
effettuati con intervento diverso da quello statale;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione
esaminato il disegno di legge C. 295 delibera,
di esprimere sul testo del provvedimento
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 105 del 2002, recante "ulteriore proroga
della copertura assicurativa per le imprese nazionali di
trasporto aereo";
ribadita l'esigenza di garantire la prosecuzione di
un'adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di
trasporto aereo nazionali, anche in ragione del perdurare
della crisi nel settore,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il provvedimento in oggetto,
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE