XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2893-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2893;
rilevato che le disposizioni contenute nel
provvedimento intervengono in settori non omogenei e sono
accomunate unicamente dal fatto di disporre proroghe di
termini;
rilevato altresì che tali termini sono già stati
oggetto di proroga, anche attraverso analoghi interventi
normativi d'urgenza;
rilevato infine che gli articoli del provvedimento non
sono corredati da rubrica, prevista dal punto 5), lettera
b), della circolare dell'aprile del 2001 del Presidente
del Consiglio e dei Presidenti del Senato e della Camera,
secondo la quale gli articoli dei provvedimenti recano, di
norma, anche una rubrica;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto
segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
al titolo e all'articolo 1, comma 1, in considerazione
che le stesse procedure esecutive sono indicate con due
dizioni diverse - "rilascio per finita locazione",
nell'articolato e "sfratti", nel titolo - dovrebbe valutarsi
l'opportunità di utilizzare in entrambi i casi la medesima
espressione, anche al fine di evitare dubbi interpretativi,
come previsto dal punto 4), lettera a), della circolare
dell'aprile del 2001 del Presidente del Consiglio e dei
Presidenti del Senato e della Camera.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:
ribadito con riferimento all'articolo 1 del
decreto-legge, che prevede una ulteriore proroga della
sospensione delle procedure di rilascio degli immobili ad uso
abitativo, già disposta, da ultimo, con il decreto-legge n.
450 del 2001, convertito in legge dalla legge n. 14 del 2002,
quanto già sottolineato in sede di espressione del parere sui
precedenti provvedimenti di urgenza, vale a dire che la
previsione di ulteriori proroghe in tale materia deve
presupporre un impegno forte a dare priorità e carattere di
urgenza a tutte le misure necessarie ad evitare ulteriori
proroghe in futuro, ritenendo che il ricorso allo strumento
della proroga sia in contrasto con l'esigenza di garantire
certezza e stabilità ai diritti dei soggetti coinvolti;
rilevato che le disposizioni recate dagli articoli 1 e
3 del decreto-legge incidono su materia che ai sensi della
lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della
Costituzione rientra tra le materie di potestà legislativa
esclusiva dello Stato;
rilevato altresì che la disposizione recata
dall'articolo 2 del decreto-legge incide in parte su materia
che ai sensi della lettera s) del secondo comma
dell'articolo 117 della Costituzione rientra tra le materie di
potestà legislativa esclusiva dello Stato ed in parte sulla
materia del "governo del territorio" che ai sensi del terzo
comma dell'articolo 117 della Costituzione rientra tra le
materie di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le
regioni;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE