XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2893-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2893;

              rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento intervengono in settori non omogenei e sono accomunate unicamente dal fatto di disporre proroghe di termini;

              rilevato altresì che tali termini sono già stati oggetto di proroga, anche attraverso analoghi interventi normativi d'urgenza;

              rilevato infine che gli articoli del provvedimento non sono corredati da rubrica, prevista dal punto 5), lettera b), della circolare dell'aprile del 2001 del Presidente del Consiglio e dei Presidenti del Senato e della Camera, secondo la quale gli articoli dei provvedimenti recano, di norma, anche una rubrica;

              alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              al titolo e all'articolo 1, comma 1, in considerazione che le stesse procedure esecutive sono indicate con due dizioni diverse - "rilascio per finita locazione", nell'articolato e "sfratti", nel titolo - dovrebbe valutarsi l'opportunità di utilizzare in entrambi i casi la medesima espressione, anche al fine di evitare dubbi interpretativi, come previsto dal punto 4), lettera a), della circolare dell'aprile del 2001 del Presidente del Consiglio e dei Presidenti del Senato e della Camera.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:

              ribadito con riferimento all'articolo 1 del decreto-legge, che prevede una ulteriore proroga della sospensione delle procedure di rilascio degli immobili ad uso abitativo, già disposta, da ultimo, con il decreto-legge n. 450 del 2001, convertito in legge dalla legge n. 14 del 2002, quanto già sottolineato in sede di espressione del parere sui precedenti provvedimenti di urgenza, vale a dire che la previsione di ulteriori proroghe in tale materia deve presupporre un impegno forte a dare priorità e carattere di urgenza a tutte le misure necessarie ad evitare ulteriori proroghe in futuro, ritenendo che il ricorso allo strumento della proroga sia in contrasto con l'esigenza di garantire certezza e stabilità ai diritti dei soggetti coinvolti;

              rilevato che le disposizioni recate dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge incidono su materia che ai sensi della lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione rientra tra le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato;

              rilevato altresì che la disposizione recata dall'articolo 2 del decreto-legge incide in parte su materia che ai sensi della lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione rientra tra le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato ed in parte sulla materia del "governo del territorio" che ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione rientra tra le materie di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


PARERE FAVOREVOLE



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