XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2758-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2758,

              considerato che il disegno di legge riproduce in parte alcune disposizioni contenute nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, decaduto per decorrenza dei termini, dopo il rinvio presidenziale alle Camere,

              rilevato che le disposizioni in esso contenute sono riconducibili ad almeno due distinti ambiti materiali,

          ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 8, terzo periodo, si verifichi se il decreto ivi previsto abbia natura regolamentare, prevedendo in caso positivo che esso sia adottato secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

          Il Comitato osserva altresì che:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di modificare la rubrica, al fine di dar conto anche del contenuto delle previsioni di cui al comma 3, terzo periodo, relativamente alle lavorazioni in impianti di macellazione avicoli;

              all'articolo 1, comma 3, terzo periodo, dovrebbe chiarirsi la portata del rinvio all'applicazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;

              all'articolo 1, comma 7, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare l'intera disposizione come novella dell'articolo 7-bis, comma 2, lettera b) del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, in quanto volta a modificare retroattivamente la norma in questione;

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 3, quarto periodo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di individuare i criteri in base ai quali è determinato l'ammontare del contributo previsto dalla disposizione;
              all'articolo 1, comma 8, si chiarisca l'oggetto dell'accordo interprofessionale, nonché il rapporto tra questo e il decreto ministeriale (previsto nel secondo periodo del medesimo comma); si valuti, altresì, la congruità della previsione rispetto a quanto stabilito dagli articoli 2 e 4 della legge 27 luglio 2000, n. 212, "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri,

              rilevato che il provvedimento in esame prevede una serie di interventi in ambiti connessi ai settori dell'agricoltura e delle foreste,

              rilevato che l'articolo 117 della Costituzione, non includendo l'agricoltura e le foreste nell'elenco delle materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato né fra quelle demandate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, sembra affidare le stesse alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni,

              considerato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame, pur presentando una attinenza funzionale con il settore agricolo-forestale, sembrano trovare un fondamento normativo, per quanto riguarda l'articolo 1 nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che qualifica come materie di legislazione concorrente quelle relative alla tutela della salute e all'alimentazione e, per quanto riguarda l'articolo 2, nella lettera s) dell'articolo 117, secondo comma, secondo la quale spetta alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che i contributi di cui al primo ed al quarto periodo del comma 3 dell'articolo 1 siano tra loro alternativi e che i materiali di cui al terzo ed al quarto periodo del medesimo comma 3 siano inclusi in quelli considerati ai fini della quantificazione degli effetti delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 1.



PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2758, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi", approvato dal Senato;

              considerato che appare quanto mai necessario pianificare i finanziamenti degli interventi di lotta agli incendi boschivi anche oltre l'anno 2002, destinando risorse adeguate quanto meno per l'intero triennio 2002-2004, eventualmente da programmare nell'ambito della prossima legge finanziaria;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

              esaminato il disegno di legge C. 2758;

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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